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Sentenza tribunale, Liverani e Da Ros: “ristabiliamo la verità”

I consiglieri di Senigallia: "Se nella vicenda processuale si vuole per forza cercare un “vincitore”, questo non è senz’altro la persona offesa"

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Un commento
Luca Bonvini - Officina impianti GPL e metano - Senigallia
Marcello Liverani e Davide Da Ros
Risposta dei consiglieri Da Ros e Liverani alla sentenza d’appello e circa il pignoramento dei gettoni di presenza.
 

Leggiamo con stupore il contenuto dei comunicati diramati dopo il deposito della motivazione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona, laddove vediamo riportati degli “stralci” di Sentenza incollati tra loro così da veicolare l’idea che la Corte d’Appello di Ancona abbia ulteriormente stigmatizzato la nostra condotta.
Così non è stato!
La Sentenza in commento ha parzialmente ACCOLTO il gravame da noi promosso e, in parziale RIFORMA del provvedimento di primo grado, ha:
– cancellato la pena della reclusione, sostituita dalla sola multa di €. 1.000,00;
– ridotto la somma dovuta a titolo di risarcimento, portandola da €. 15.000,00 ad €. 3.000,00, abbattendola quindi dell’80%.
Se nella vicenda processuale si vuole per forza cercare un “vincitore”, questo non è senz’altro la persona offesa, che ha visto riformare in suo sfavore il pronunciamento del giudice di prime cure.
 
Capitolo pignoramento dei gettoni di presenza.
 
Il comunicato fa intendere che la persona offesa sia stata costretta a procedere esecutivamente in nostro danno, arrivando addirittura al pignoramento dei gettoni di presenza, per riuscire a vedere soddisfatte le proprie pretese risarcitorie, dato il nostro pervicace ostruzionismo.
Così non è stato!
 
Subito dopo la lettura del dispositivo della Sentenza di Appello – avvenuto all’esito dell’udienza del 26.06.2024 – abbiamo dato incarico al nostro avvocato di contattare il legale della parte offesa per poter immediatamente versare l’importo liquidato per sorte e spese legali.
 
Il pagamento è stato integralmente eseguito il 04 luglio 2024, quindi 8 giorni dopo. Il versamento è stato effettuato con spirito di rivalsa, data la pendenza del termine per ricorrere in Cassazione, possibilità che stiamo attentamente vagliando insieme ai nostri legali.
 
Come noto, le statuizioni civili contenute in una sentenza penale di primo grado non sono immediatamente esecutive (ad eccezione di spese legali ed eventuale provvisionale) mentre lo sono quelle riportate nelle sentenze di appello, difatti la parte offesa è stata immediatamente pagata – con spirito di rivalsa – subito dopo l’uscita del dispositivo di gravame.
 
Peraltro, qualora dopo il primo grado avessimo versato il risarcimento di €. 15.000,00 inizialmente liquidato, la Sentenza di appello ci avrebbe “condannato” a dover procedere al recupero nei confronti della parte offesa dell’eccedenza di €. 12.000,00 rispetto agli €. 3.000,00 poi riconosciuti….
 
Le uniche somme azionate nei nostri confronti – peraltro a causa di un difetto di comunicazione – sono state le spese legali distratte in favore del legale della parte offesa, il quale aveva evidentemente una certa fretta di incassare (e non a torto, visto che in appello il suo compenso – per un giudizio di secondo grado – ha subito una decurtazione del 70% rispetto al primo grado).
 
Questi i fatti. 
Lasciamo a chi leggerà ogni considerazione.
 
Commenti
Solo un commento
octagon 2024-10-22 12:53:19
sempre colpevoli, poi rigirare la frittata ma sempre tale resta..
ATTENZIONE!
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