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“Antenna Cavallo Senigallia, non c’è dialogo col Comune”

"L'unica risposta è un invito a un contenzioso"

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Preghiera affissa all'edicola votiva dedicata alla Madonna del Cavallo
Siamo profondamente delusi e amareggiati dopo il duplice incontro avuto prima con il sindaco Olivetti e poi con la responsabile dell’ufficio urbanistica Leone.
 

Abbiamo assistito ad uno sconfortante “scaricabarile” in cui la parte politica ha cercato di svestirsi di ogni responsabilità in relazione alla localizzazione dell’antenna di 30 metri fortemente voluta sul punto più panoramico di Senigallia e sottoposto a tutela ambientale. Ed in cui la parte tecnica ha cercato di giustificare scelte non giustificabili, ventilando una sorta di inesistente “deregulation” per le antenne di telefonia mobile.
 
In estrema sintesi l’Amministrazione comunale sostiene (in un’ottica di massima penalizzazione per la città e i cittadini e di inconsueto “favor” interpretativo per le grandi società di telefonia) che in una collina sottoposta a tutela ambientale ed in cui sono vietate realizzazioni edili al di sotto del limite di una fascia di rispetto di due metri dalla sommità del crinale, gli impianti di telefonia mobile sarebbero comunque consentiti perché assimilabili ad opere di urbanizzazione primaria. Il che – come ha spiegato nello stesso incontro il nostro legale Avv. Roberto Paradisi – non consente comunque la violazione delle norme edili ed urbanistiche. L’unica risposta arrivata è stato un invito al contenzioso giudiziale. Incredibile, ma vero. Auspicavamo una stagione di confronto, partecipazione, ascolto dei cittadini. Ci ritroviamo l’invito al conflitto.
 
In una nota l’Avv. Roberto Paradisi spiega: “Le opere di urbanizzazione primaria non corrispondono affatto alle opere di “pubblica utilità”. Non mi risulta – leggendo gli atti – che l’antenna che sta realizzando Tim  sia stata riconosciuta come opera di pubblica utilità. D’altra parte il decreto legislativo 207 del 2021 evocato sia dall’Amministrazione che da Tim, in relazione alla realizzazione di impianti di telefonia mobile, all’articolo 3 fa salve le limitazioni a tutela dell’ambiente, anche in riferimento al principio costituzionale di cui all’art. 9. In questo caso l’Amministrazione comunale ha consentito – a nostro avviso illegittimamente – la violazione delle norme poste a tutela dell’ambiente e, in particolare, dell’art. 34 delle norme tecniche di attuazione al prg che prevede l’obbligo (violato) di realizzare l’impianto nel rispetto di due metri di dislivello dal crinale che coincide sostanzialmente con il ciglio della strada di via del Cavallo”.
 
Comitato per il diritto alla partecipazione civica e per la tutela del paesaggio
Presidente: dott. Giuseppe Bartoli
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