Utilizzo arenile di Senigallia, tutte le norme
Dagli obblighi per gli stabilmenti a quelli per gli utenti, agli orari in cui non si può stare in spiaggia, ai cani e le sanzioni - IL REGOLAMENTO COMPLETO
Ecco, nel dettaglio, tutto il regolamento in vigore per l’utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Senigallia – oggetto di specifico “Piano Particolareggiato degli Arenili” – per le finalità turistiche e ricreative.
Art. 1.
OGGETTO
1) Conformemente al disposto dell’art. 10, comma 1, del Regolamento regionale 13.05.2004, n. 2 “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”, il presente regola-mento disciplina l’utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Senigallia – oggetto di specifico “Piano Particolareggiato degli Arenili” – per le finalità turistiche e ricreative.
Art. 2
STAGIONE BALNEARE
1) La stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno.
2) Il Comune, per esigenze motivate, può stabilire, con apposita ordinanza balneare, periodi più ampi rispetto a quelli fissati dal comma 1.
3) Ogni stabilimento balneare, nell’arco della stagione balneare, deve svolgere la propria attività dal 30 giugno al 1° settembre. I titolari degli stabilimenti balneari potranno comunque iniziare in anticipo e postici-pare la cessazione della propria attività rispetto ai termini fissati dall’ordinanza di cui al comma 2 del presente articolo, purché venga garantito il servizio di salvataggio ai sensi del comma 5 del presente arti-colo.
4) Durante la stagione balneare presso ogni stabilimento balneare deve essere operante il servizio di salvataggio, da svolgersi con le modalità ed i tempi indicati dall’autorità marittima competente.
5) Sulle spiagge libere, durante la stagione balneare, il servizio di salvataggio è garantito dal Comune secondo le indicazioni fissate dall’autorità marittima competente. Qualora non venga garantito il servizio di salvataggio il Comune provvederà a segnalare la mancanza del servizio stesso con una adeguata segnale-tica in lingua italiana e inglese.
6) Al di fuori del periodo di cui al comma 3 ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture balneari è consentita l’apertura al pubblico solo a fini elioterapici e senza assicurare il servizio di salvataggio, con l’obbligo di osservare quanto stabilito dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto.
Art. 3
USO DELLE SPIAGGE
1) Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune, durante l’intero anno è vietato:
a) campeggiare e pernottare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
b) transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimes-saggio di imbarcazioni nell’ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;
c) effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti al di fuori delle zone consentite;
d) depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all’uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
e) gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull’arenile rifiuti di qualsiasi genere;
f) accendere fuochi sull’arenile;
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g) effettuare il rimessaggio e la manutenzione delle imbarcazioni nelle aree degli arenili interessate dalle vegetazioni psammofile tipiche delle dune.
2) Negli stessi ambiti di cui al comma 1 del presente articolo durante la stagione balneare è vietato:
a) dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall’Ente na-zionale di cinofilia italiana. Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l’apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicu-razione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati in spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio.
b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone, recare turbativa alla quiete pubblica nonché all’igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all’interno di spazi appositamente attrezzati e a tali fini autorizzati dall’autorità competente.
c) tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella zona adibita agli ombrelloni nella fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 16.00, eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le speciali le eventuali diverse prescrizioni dettate dalle altre autorità;
d) tirare a secco barche e natanti in genere, salvo nei casi e nelle aree previste dal Piano degli Arenili o individuate con apposita ordinanza comunale. Possono essere tirate a secco – purché non rechino in-tralcio allo svolgimento delle attività balneari – le barche e i natanti in genere destinati al noleggio, alle operazioni di assistenza e di salvataggio; le imbarcazioni utilizzate per la piccola pesca dai pesca-tori professionali iscritti al registro dei pescatori; le imbarcazioni storiche a scafo piatto (batane) pur-ché prive di motore;
e) effettuare le operazioni di pulizia della spiaggia con l’ausilio di mezzi meccanici dalle ore 9.00 alle ore 19.30 nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 5 settembre di ogni anno allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo o intralcio per i bagnanti, salvo condizioni meteorologiche avverse per le quali si renda necessario intervenire per motivi di sicurezza con eventuali operazioni di pulizia e ripri-stino anche all’interno della suddetta fascia oraria
f) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti di spiaggia libera, tende, ombrelloni e attrezzature da spiag-gia (lettini, sdraio, sedie, ecc.);
g) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe e gavitelli posti a tutela della pubblica incolumità, ecc.);
h) tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi se non espressamente dichiarati idonei dalle autorità compe-tenti;
i) utilizzare le attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.) dalle ore 1.00 alle ore 5.00 antimeridiane.
3) Negli stessi ambiti di cui al comma 1 del presente articolo dal 20 ottobre al 15 marzo di ogni anno è vietato:
a) il rimessaggio e l’accatastamento sull’arenile di tutti gli arredi e le attrezzature che, sulla base delle norme del Piano degli Arenili, devono essere rimosse al termine della stagione balneare;
b) la chiusura con teli laterali di tendonati e gazebo le cui strutture portanti, sulla base delle norme del Piano degli Arenili, possono rimanere installati anche durante la stagione invernale;
c) l’utilizzo di tendonati e gazebo per il rimessaggio e l’accatastamento di arredi, attrezzature, piante e vasi.
4) Durante la stagione balneare così come annualmente fissata con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, del presente regolamento è consentito:
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a) organizzare – all’interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima e anche fuori dell’ora-rio di apertura dello stabilimento balneare – feste, animazioni e altre forme di intrattenimento senza scopo di lucro;
b) organizzare – all’interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima e anche fuori dell’ora-rio di apertura dello stabilimento balneare – feste, animazioni e altre forme di intrattenimento pubblico, nel limite numerico annuo previsto con apposito provvedimento, previo rilascio:
i. del nulla-osta da parte del competente ufficio demanio marittimo comunale;
ii. delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni per le manifestazioni pubbliche;
e nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite dall’apposita ordinanza balneare o da altre disposi-zioni regolamentari;
c) organizzare – anche nelle spiagge libere – manifestazioni ed altre forme di intrattenimento pubblico previo rilascio:
i. del nulla-osta da parte del competente ufficio demanio marittimo comunale,
ii. delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni per le manifestazioni pubbliche,
e nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite dall’apposito provvedimento o da altre disposizioni regolamentari.
Art. 4.
NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
1) I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
a) esporre in modo visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare:
i. copia del presente regolamento,
ii. copia dell’ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Ancona,
iii. la tabella contenente l’orario di apertura dello stabilimento,
iv. le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
b) esporre in maniera ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall’immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere;
c) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell’arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente ad esso. A tale scopo i materiali di risulta dovranno essere sistemati con cura in attesa dell’asporto con le modalità vigenti in atto. I rifiuti solidi dovranno essere smaltiti con le modalità vigenti in atto;
d) predisporre, all’interno dello stabilimento, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
e) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2 metri;
f) installare un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, nel rispetto delle norme vigenti e delle eventuali prescrizioni dell’atto concessorio;
g) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l’accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l’abbattimento di ogni impedi-mento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l’obbligo di adottare ogni ac-corgimento ai sensi dell’art.23 della legge 104/1992 e della D.G.R. Marche 235/2001;
h) entro il 20 ottobre di ogni anno, liberare l’area in concessione dai manufatti ed arredi nel rispetto delle norme previste dal Piano degli Arenili.
2) Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione si devono sospendere i lavori edilizi durante la stagione balneare.
3) I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico dello stabilimento balneare possono, all’interno dell’area in concessione:
a) attrezzare aree gioco;
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b) ospitare surf e imbarcazioni;
c) locare piccoli natanti destinati al diporto dei bagnanti;
d) svolgere corsi per l’apprendimento di attività sportive legate al mare (nuoto, surf, vela, sci nautico, canoa, ecc.);
e) con le modalità e le prescrizioni previste dal Piano degli Arenili e, eventualmente, dall’Autorità ma-rittima competente.
Art. 5.
NORME DI COMPORTAMENTO
1) Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l’uso di shampoo o di saponi;
b) i servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione;
c) fatto salvo il divieto di utilizzare le attrezzature balneari dalle ore 1.00 alle ore 5.00 antimeridiane, nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico, l’utilizzazione delle attrezzature stesse (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.) è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessiona-rio. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera e) del presente regolamento;
d) negli stabilimenti balneari, su base volontaria, nell’area “ombrelloni” e in prossimità dei giochi per bambini è vietato fumare;
e) in tutti gli spazi dove si può fumare è obbligatoria la presenza di posacenere o contenitori ad uso personale.
Art. 6
AREE RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI E CORRIDOI DI LANCIO
1) Nelle zone destinate all’alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, così come indivi-duate dal vigente Piano degli Arenili, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportu-namente attraverso i corridoi di lancio di cui ai commi seguenti, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini, nonché sostare per la balneazione.
2) All’interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione.
3) I corridoi di lancio sono consentiti esclusivamente nei modi e con le modalità previste dal Regolamento Reg.13/05/2004 e ss.mm.ii. e dal vigente regolamento sulla disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Ancona
4) I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall’autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l’attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.
5) Sentita l’autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell’arenile da parte dei bagnanti.
6) Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate al Comune entro il 20 maggio di ciascun anno. Il Comune, sentita l’Autorità Marittima, adotta i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinque-cento. Il Comune può derogare alla distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di
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concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere inferiore comunque a metri duecentocinquanta
Art. 7.
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
1) Conformemente al disposto dell’art. 9 del regolamento regionale 2/2004, sono fissate le seguenti disposi-zioni integrative sull’utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative:
a) il commercio al dettaglio in forma itinerante sugli arenili può essere svolto nei limiti e con le condizioni previste dall’apposito regolamento comunale;
b) sugli arenili è vietato svolgere senza autorizzazione l’attività comunque riconducibile a quella svolta dai centri estetici e fisioterapici;
c) per l’effettuazione di spettacoli pirotecnici autorizzati dalle autorità competenti, i concessionari de-vono rendere disponibile l’area in concessione e adeguarsi alle norme di sicurezza che dovessero es-sere eventualmente emanate con apposita ordinanza;
d) è consentita l’installazione di rastrelliere per biciclette all’interno della fascia di massimo ingombro;
e) è consentito il posizionamento di contenitori per rifiuti all’interno della fascia di massimo ingombro e nella fascia di rispetto.
Art.8
ACCESSO, TRANSITO E PERMANENZA DEI CANI IN SPIAGGIA
1) Ai sensi dell’art.9 comma 1 lett.b) del Regolamento Regionale 13/05/2004, n°2 e ss.m.ii ed in deroga a quanto previsto dell’art.3 comma 2 lett.a) del presente regolamento:
a) E’ consentito l’accesso in spiaggia degli animali di compagnia nelle due concessioni demaniali marit-time previste dal vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile e espressamente dedicate alla loro acco-glienza. E’ altresì consentito l’accesso in mare degli animali di compagnia nelle acque antistanti la linea di costa delle due concessioni, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;
b) Dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno è consentito l’accesso in spiaggia dei cani presso quei concessionari di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative che, al fine di incrementare la qualità dell’offerta turistica regionale “dog-friendly” intendono destinare in tutto o in parte il tratto di arenile a disposizione all’accoglienza dei cani accompagnati, mediante individuazione di aree ap-positamente attrezzate, con eventuale utilizzo di uno specchio d’acqueo antistante l’area medesima, nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all’art.3 commi 2 e 3 della L.R. 08/07/2019, n.20 e ss.mm.ii.;
c) Dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, oltre a quanto disposto dal seguente comma 2, è consen-tito l’accesso in spiaggia dei cani anche presso le spiagge libere appositamente attrezzate e recintate, ove istituite e realizzate dal Comune, con eventuale utilizzo di uno specchio d’ acqueo antistante l’area medesima, nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all’art.3 commi 2 e 3 della L.R. 08/07/2019, n.20 e ss.mm.ii.;
2) Ai sensi dell’art.9 comma 1 lett.b) del Regolamento Regionale 13/05/2004, n°2 e ss.m.ii. sono individuati tratti di spiaggia libera accessibili ai cani tramite apposito provvedimento che stabilisce l’ubicazione e l’estensione delle aree in cui, sotto sorveglianza di personale incaricato dal Comune, è consentito l’accesso ai cani nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime:
d) è consentito l’accesso e la permanenza in spiaggia dalle ore 6.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.30 alle ore 21.30 dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, con divieto di balneazione degli animali nelle zone di mare antistanti i tratti di spiaggia libera consentiti;
e) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani identificabili mediante microchip o altro docu-mento idoneo ai sensi della normativa vigente in materia che risultino in regola con le vaccinazioni previste per legge. Gli animali devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui sia
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riportato il nome e il numero di telefono del proprietario. Il tutto finalizzato alla immediata identifica-zione e ricerca dello stesso proprietario in caso di fuga o smarrimento dell’animale;
f) i proprietari o detentori degli animali devono munirsi di idonea copertura assicurativa relativa all’ani-male, ne garantiscono lo stato di salute e di benessere nonché sono responsabili del controllo e condu-zione degli stessi e svolgono una costante attività di vigilanza sugli stessi, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso;
g) i proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
h) i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 m;
i) i proprietari/detentori hanno l’obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali;
j) è interdetto l’accesso a tutti i cani di sesso femminile durante il periodo estrale (cd. “calore”) e ai cani a rischio elevato di aggressività;
k) i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
l) è vietato calpestare le aree dunali ed è vietato danneggiare, estirpare, raccogliere e detenere qualsiasi specie vegetale autoctona psammofila e gli esemplari o le uova di Fratino (Charadrius alexandrinus) uccello limicolo nidificante nella spiaggia di Senigallia indicativamente da febbraio a luglio;
m) è vietato avvicinarsi a meno di 25 metri dai nidi di Fratino che vengono segnalati sul litorale tramite delimitazione con paletti e nastro segnaletico bianco e rosso, durante il periodo riproduttivo di cui al comma precedente;
n) è sempre consentito l’accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall’Ente nazionale di cinofilia italiana come indicato all’art.3 comma 2 lett.a) del presente regolamento;
o) i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi con-tenitori installati mentre eventuali deiezioni liquide dovranno essere dilavate con abbondante acqua di mare o con acqua autonomamente portata dagli accompagnatori;
p) nel caso vengano individuati con apposito provvedimento tratti di spiaggia libera limitrofi ma non contigui, il transito con i cani è consentito unicamente all’interno della fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia di cui all’art.4 comma 1 lett.e) del presente regolamento che collega i tratti di spiaggia libera non contigui.
3) Dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, in caso di partecipazione a specifici eventi/manifestazioni svolti lungo l’arenile, può essere autorizzato l’accesso dei cani in spiaggia anche lungo tratti di spiaggia e in orari diversi da quelli previsti nel provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto delle prescrizioni minime indicate nel comma medesimo.
4) Nel caso gli specifici eventi/manifestazioni venissero svolti unicamente all’interno dell’area in cui sono presenti gli allestimenti principali e non con modalità prevalentemente itinerante (come ad es. in occasione di manifestazioni podistiche, ecc..), fermo restando il divieto di balneazione dei cani negli specchi acquei davanti le spiagge libere o quelle in concessione non già autorizzati, l’accesso dei cani in spiaggia sarà consentito solo per raggiungere le aree recintate appositamente realizzate dagli organizzatori della mani-festazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.3 comma 3 L.R. Marche n.20/2019 e ss.mm.ii. non-ché delle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal Comune di Senigallia nell’atto autorizzatorio.
Art. 9
SANZIONI
1) E’ fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
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2) Le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge regionale 33/1998.
Il tratto di spiaggia si sviluppa per una lunghezza di circa 600 metri ed è compreso tra i varchi di accesso alla spiaggia situati in via Strada Sesta - Cesano tra il civico 22 (altezza inizio pista ciclabile su sabbia) e il
civico 64 (circa 100 m a nord dei Bagni n°4).
In corrispondenza della concessione destinata a rimessaggio barche, posta tra i restanti tratti di spiaggia libera, il transito con i cani è consentito unicamente all'interno della fascia di libero transito di 5 metri dalla
linea di battigia ai sensi dell'art.8 comma 2 lett.p) del regolamento.
2. Litorale di levante: Tratto di spiaggia in località Marzocca
Il tratto di spiaggia si sviluppa per una lunghezza di circa 300 metri ed è compreso tra i varchi di accesso alla spiaggia situati in via Lungomare Italia - Marzocca tra il civico 108 (circa 20 m a sud della spiaggia dedicata ad attività acquatiche e Kite Surf) e il civico 131 (a circa 50 m a nord del confine con il Comune di
Montemarciano).
In corrispondenza della concessione destinata a rimessaggio barche, posta tra i restanti tratti di spiaggia libera, il transito con i cani è consentito unicamente all'interno della fascia di libero transito di 5 metri dalla
linea di battigia ai sensi dell'art.8 comma 2 lett.p) del regolamento.
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