Entrato in funzione il Super Green Pass: le norme ora in vigore e alcuni chiarimenti
Sul sito istituzionale del Governo una tabella con le attività consentite e FAQ su temi importanti come esenzioni da vaccino
E’ in vigore dalla giornata del 6 dicembre, su tutto il territorio italiano, quello che è stato battezzato “Super Green Pass”, o Green Pass “rafforzato”. Poche ore prima della sua effettiva attivazione, il Governo ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale una tabella riepilogativa delle attività consentite con o senza Green Pass “base”, Super Green Pass e in assenza di entrambi.
Oltre alla tabella con le nuove norme per contenere la diffusione del Covid-19, sul sito istituzionale è presente anche una serie di FAQ (domande frequenti) che chiariscono alcuni punti che potrebbero essere fonte di dubbio o di errore, toccando ad esempio un tema molto importante, come quello delle esenzioni per chi non può sottoporsi a vaccinazione per pregressi problemi di salute, incompatibili con la somministrazione del vaccino.
La tabella riepilogativa integrale è consultabile, scaricandola in formato PDF, ma qui di seguito riportiamo un sunto dei provvedimenti che erano stati presentati dal Governo all’annuncio dell’introduzione della nuova “certificazione verde rafforzata”.
Il decreto che dava il via libera al “Super Green Pass”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 novembre, introduceva le seguenti misure:
– Dal 6 dicembre 2021 viene istituito il green pass “rafforzato”: si ottiene solo con vaccinazione o guarigione da Covid-19;
– la validità del green pass “rafforzato” viene portata da 12 a 9 mesi;
– dal 6/12/2021 al 15/1/2022 valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate;
– il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;
– l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”;
– ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi non possiede il “green pass rafforzato”;
Inoltre la vaccinazione obbligatoria sarà estesa dal 15 dicembre 2021 al personale amministrativo degli ambiti sanitari, a docenti e personale amministrativo delle scuole, e a militari, forze di polizia e soccorso pubblico; sarà poi obbligatorio, dallo stesso giorno, il richiamo per le altre professioni sanitarie, per le quali era già in vigore l’obbligo vaccinale per le prime due dosi.
In virtù di queste disposizioni, viene rafforzato il sistema dei controlli: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del dl, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.
Immutate le norme riguardo a uso delle mascherine e tamponi:
– la mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;
– restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.
Proprio riguardo alla già accennata questione delle esenzioni da vaccinazione, riportiamo di seguito la segnalazione che un lettore ha voluto sottoporre alla Redazione di Senigallia Notizie.
“Come tutti sanno per accedere a determinati servizi è necessario essere in possesso della Certificazione verde e/o della Certificazione verde rafforzata (in altre parole del Super Green Pass), ma come fare con chi per motivi salute non può accedere alla vaccinazione ed è in possesso di un certificato di esenzione?
In televisione non ne parlano ma la legge parla chiaro e come risaputo non ammette ignoranza, compito dei gestori di servizi e attività è informarsi adeguatamente circa le normative in vigore, purtroppo non sempre è così e questo va a scapito dei clienti che si possono trovare in spiacevoli situazioni.
Per chiarire ogni dubbio, qui di seguito quanto scritto sul sito del Governo italiano alla pagina: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#esenzioni
Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:
• bambini sotto i 12 anni;
• soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021-pdf), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021.
Chi dunque ha un certificato di esenzione NON deve esibire alcun green pass per accedere ai servizi e alle attività ove questo viene richiesto.
E quando un cliente mostra il suo certificato di esenzione per potersi sedere e mangiare qualcosa in un locale, si sente urlare dal proprietario: “E tu quale malattia rara hai per non avere il green pass”, forse un problema c’è e non riguarda il green pass.” Conclude amaro il nostro lettore.
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