Forza Italia Senigallia chiede revoca incarico Avv. Lucchetti e ripristino regolamento
I consiglieri Rebecchini e Bernardini avanzano un punto all'ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale
Premesso che:
– La precedente Giunta a guida PD – in violazione del Regolamento comunale per gli incarichi ai professionisti legali esterni – ha affidato l’incarico all’Avv. Lucchetti di Ancona di rappresentare l’Ente, quale responsabile civile per fatto dell’imputato, nel procedimento per i fatti dell’alluvione. La prossima udienza è fissata per il giorno 1 dicembre 2020.
– Tale affidamento di incarico violava e viola apertamente e in più parti il Regolamento approvato all’unanimità con delibera del Consiglio Comunale 108/201.
Considerato che
– La delibera di Giunta a guida PD violava i seguenti punti del Regolamento comunale:
1. Art. 4 (criteri di scelta). Il professionista non era stato scelto con riferimento alla specifica competenza e pregresse esperienze risultanti dal curriculum vitae, atteso che non vi è traccia né nel curriculum né nelle pregresse esperienze di attività continuativa nell’ambito penalistico; l’Amministrazione non ha fatto richiesta di n° 3 preventivi prima di affidare l’incarico; non è stato seguito il criterio trasparente di rotazione; assenza totale di analogia con precedenti incarichi.
2. Art. 3 (Formazione dell’elenco). Il professionista – pur presente in elenco – era ed è inserito quale esperto delle sezioni “amministrativa” e “lavoro” e non nella sezione penale.
3. Art. 8 (Criteri affidamento incarico). Veniva violata la regola della rotazione ed era totalmente assente nel curriculum e nella documentazione presentata dal professionista una pur minima specializzazione nell’ambito del diritto penale e processualpenalistico; Non era inoltre agli atti alcun parere motivato dell’ufficio legale (unico preposto professionalmente a farlo) ma era presente un (perfettamente inutile ai fini del regolamento) parere del segretario comunale sfornito di competenza specifica così come richiesta dal Regolamento. Parere peraltro incentrato su aspetti che nulla hanno a che vedere con la vicenda penale in oggetto e con la tematica penalistica (tale è la costituzione del responsabile civile per fatto dell’imputato) di cui si discute; violazione della disposizione che prevede l’assegnazione di incarico a professionisti non iscritti in elenco (sezione apposita) solo nel caso in cui non vi siano in elenco professionisti in possesso dei requisiti di specializzazione (nel nostro caso ve ne sono diversi con apposita specializzazione penalistica che non sono stati tenuti in considerazione);
4. Art. 13 (Affidamento fiduciario). Violazione della disposizione che prevede la obbligatorietà del parere fornito dall’ufficio legale (assente nel nostro caso) e ulteriore violazione delle disposizioni di cui all’art. 8 espressamente richiamate dall’art. 13; viene inoltre violata – con l’approvazione del preventivo inviato dal professionista – la disposizione relativa alla quantificazione del compenso (in totale, considerati gli accessori di legge, si parla di oltre 46.000 euro oltre 2.000 euro anticipate di spese non documentate) in quanto, nel caso di specie (fatto che doveva essere rilevato dalla precedente Amministrazione comunale), non sussistevano e non sussistono i presupposti per riconoscere aumenti (pure calcolati dal professionista) in relazione al numero delle parti presenti in causa.
L’art. 12 DM 55/2014 (parametri per la determinazione dei compensi espressamente richiamati dal regolamento comunale) ESCLUDE l’applicabilità dell’aumento (comunque limitato al massimo a 20 soggetti) quando la prestazione del professionista comporti “l’esame di medesime situazioni di fatto e di diritto”. E’ di tutta evidenza che tutte le parti civili lamentano danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell’unico evento descritto nel capo di imputazione (per cui ogni persona offesa lo è in relazione ad un’unica situazione in fatto descritta nel capo di imputazione che dovrà essere giuridicamente valutata) e che la struttura del processo penale non comporta (né può comportare in un caso così specifico) l’esame dei singoli danni civilistici ma è finalizzata a stabilire l’esistenza (tutta penalistica) di un nesso causale tra le condotte degli imputati e la produzione dei danni lamentati nonché la sussistenza o meno in capo al responsabile civile per fatto dell’imputato dell’obbligo di risarcire i danneggiati (in sede civile e non penale) per fatti commessi dall’imputato stesso.
Di tutta e palmare evidenza dunque la assoluta insussistenza delle condizioni per richiedere un aumento per il numero delle parti; Violazione DUPLICE infine della disposizione (sempre art. 13 Regolamento) che esclude espressamente ogni ulteriore aumento, atteso che il professionista ha chiesto ulteriori spese forfettarie per € 2.000,00 non giustificate e non documentate e atteso che il professionista (anche tale passaggio del preventivo è stato approvato dalla Giunta precedente) si è riservato di chiedere ulteriori aumenti “in ordine al gradi di difficoltà e attività non previste”, possibilità in realtà espressamente e volutamente esclusa dall’art. 13 del Regolamento.
Premesso tutto ciò
Il Consiglio Comunale invita formalmente l’attuale Amministrazione comunale, in netta e dovuta discontinuità con le scelte precedenti,
– A revocare con effetto immediato l’incarico all’Avv. Lucchetti di Ancona, professionista non presente nella sezione “penale” dell’elenco ufficiale stilato dal Comune di Senigallia e quindi non titolato ad assumere la difesa dell’ente in un processo penale con ogni conseguente statuizione (liquidazione – in base ai minimi tariffari – della mera attività svolta sino ad oggi);
– A incaricare tempestivamente – in vista della prossima udienza – un professionista iscritto nelle regolari liste comunali – sezione penale – adottando i criteri previsti dal regolamento stesso, previa richiesta IMMEDIATA di tre preventivi a tre distinti professionisti la cui esperienza penalistica (anche quali patrocinatori in giudizi penali che vedevano la partecipazione di amministrazioni o enti pubblici) risulti dal curriculum e/o dalla documentazione prodotta;
– Ad approvare un compenso in ossequio alle disposizioni regolamentari senza prevedere alcun aumento per il numero delle parti, condizioni insussistente nel procedimento in oggetto, giusto dettato del secondo comma art. 12 DM 55/2014.
Senigallia lì 3.11.2020
Luigi Rebecchini
Anna Maria Bernardini
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