“Concessioni balneari vadano a gara”: la sentenza del Consiglio di Stato
"Quando il bene si palesa come bene contendibile, l' affidamento deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica"
Quando il demanio marittimo è utilizzato a scopi imprenditoriali, il suo affidamento deve avvenire tramite evidenza pubblica. Lo conferma una recente sentenza del Consiglio di Stato (sezione V), la n. 4911 del 23 novembre 2016, in merito a un contenzioso su uno stabilimento balneare di Polignano a Mare (Bari).
La sentenza, riassunta dalla rivista Patrimonio Pubblico, afferma che “in caso di domande concorrenti di uso riservato del bene demaniale, quando dunque questo è utilizzabile dal privato a scopi imprenditoriali, il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di matrice europea di non discriminazione, affermatisi nel nostro ordinamento in epoca successiva al Codice della navigazione, e dunque quando il bene si palesa come bene economicamente contendibile, il relativo affidamento deve avvenire mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica“.
La pronuncia ribadisce inoltre che, in caso di domande concorrenti di utilizzo riservato del bene demaniale in forza di concessione, l’amministrazione è tenuta a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che “offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione” e “risponda a un più rilevante interesse pubblico” (art. 37, comma 1, del Codice della navigazione).
“L’uso riservato in concessione – prosegue la sentenza – deve rispondere meglio all’interesse pubblico alla conservazione e gestione del demanio rispetto all’uso generalizzato (cfr. l’art. 36 del Codice della navigazione): pertanto l’amministrazione competente deve effettuare la necessaria comparazione avendo come unico riferimento queste due contrapposte modalità di godimento del bene“.
Pubblichiamo qui di seguito un estratto della sentenza, tratto da Patrimonio Pubblico:
8. Deve innanzitutto premettersi che secondo le incontroverse risultanze probatorie versate agli atti di causa la porzione di area demaniale già affidata in concessione all’odierna appellante, e oggi alla controinteressata C.S.G. – Eredi C. De Cillis, è quella parallela alla costa della frazione San Giovanni di Polignano a Mare, in un’insenatura rocciosa nella quale è incastonata la spiaggia in contestazione nel presente giudizio. Più all’interno, con suddivisione dall’area demaniale parallela alla costa, è sita l’area privata di cui si è fatta menzione sopra, anch’essa adibita a stabilimento balneare e che prima dei fatti oggetto di causa è stata gestita in modo unitario proprio dalla società odierna appellante, quando la stessa era amministrata dalla defunta sig.ra C..
9. Tanto premesso questo Collegio deve dissentire innanzitutto dal fulcro su cui si fonda la pronuncia di rigetto dell’impugnazione emessa dal Tribunale amministrativo, secondo cui la disponibilità delle diverse porzioni della spiaggia deve essere mantenuta in capo ad un unico soggetto, perché solo in questo modo si assicura lo scopo per cui era stata rilasciata la concessione originaria; e che, pertanto, una volta persa la disponibilità delle aree private poste nelle immediate adiacenze di quelle demaniali, vengono automaticamente meno i presupposti della concessione di queste ultime. Nell’accreditare in questo modo una sorta di asservimento di beni pubblici a beni privati e di monopolio naturale dei titolari di questi ultimi, l’assunto si pone in contrasto con i principi che regolano in generale le concessioni demaniali e le concessioni del demanio marittimo in particolare. A questo specifico riguardo, va ricordato che l’uso riservato in concessione deve rispondere meglio all’interesse pubblico alla conservazione e gestione del demanio rispetto all’uso generalizzato (cfr. l’art. 36 del Codice della navigazione), e che l’amministrazione competente deve effettuare la necessaria comparazione avendo come unico riferimento queste due contrapposte modalità di godimento del bene.
10. Altra regola generale vigente in materia è quella secondo cui in caso di domande concorrenti di utilizzo riservato del bene demaniale in forza di concessione l’amministrazione è tenuta a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che “offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione” e “risponda ad un più rilevante interesse pubblico” (art. 37, comma 1, del Codice della navigazione). In ragione di queste fondamentali esigenze, l’art. 47 del Codice della navigazione prevede quali ipotesi di decadenza dalla concessione marittima il “mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione” (comma 1, lettera c), e per l'”inadempienza” agli obblighi da essa derivanti (lettera f). 11. Per completezza, deve ancora soggiungersi che – come dedotto dalla A. nei motivi aggiunti di primo grado riproposti nel presente appello – nelle ipotesi di domande concorrenti di uso riservato del bene demaniale, quando dunque questo è utilizzabile dal privato a scopi imprenditoriali, il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di matrice Europea di non discriminazione, affermatisi nel nostro ordinamento in epoca successiva al Codice della navigazione (il quale è stato approvato con R.D. del 30 marzo 1942, n. 327), e dunque quando il bene si palesa come bene economicamente contendibile, il relativo affidamento deve avvenire mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5).
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