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M5S Senigallia: “il Piano degli Arenili crea ancora una volta disparità fra i cittadini”

Il consigliere Mandolini: "il piano particolareggiato prevede anche sanzioni illegittime"

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Gli stabilimenti balneari sulla spiaggia a Marzocca di Senigallia

In materia di Piani attuativi, come il Piano Particolareggiato dell’Arenile oggetto di questo comunicato, la L. 106/2011 e la successiva LR 22/2011 prevede, purtroppo, che essi non richiedano più un passaggio in Consiglio comunale per la loro adozione e approvazione, ma che siano di esclusiva competenza della Giunta.

Ho quindi richiesto una Commissione per approfondire il tema dell’Arenile, dal momento che questa Variante 2016 presentava, a mio avviso, delle norme di dubbia legittimità e l’ennesima impostazione volta a creare disparità fra cittadini. Non soddisfatti delle risposte poco chiare forniteci, io ed il mio collega Marco Bozzi, abbiamo presentato delle osservazioni che potessero garantire la legittimità di questo Piano, ma soprattutto che facessero in modo di creare un principio di equità valido per tutti.

Veniamo quindi ai fatti.
1) Sanzioni illegittime. Non siamo solo noi a sostenerlo, ma anche il Segretario comunale Morganti, il quale, in merito ad una nostra proposta di delibera per il Centro Storico (quindi sempre assoggettato ad un piano particolareggiato come quello dell’Arenile) sosteneva che: “Ad ogni buon conto, per quanto possa essere utile alla SV, riguardo al contenuto della proposta si rileva che le sanzioni amministrative pecuniarie non possono essere stabilite con le norme tecniche attuative di piani urbanistici in quanto i casi di violazione delle norme urbanistiche/edilizie sono disciplinati, in ordine alle sanzioni amministrative e penali, dal D.P.R 380/2001”.
La decisione ovvia da prendere, quindi, sarebbe stata quella di eliminare questa sanzione, come noi chiedevamo, proprio perché illegittima e quindi a rischio di contenzioso, ma l’ovvio ed il buon senso non sembrano proprio essere nelle corde di questa Amministrazione a cui sembra piacere proprio tanto pagare per le dispute giudiziali, che perde, con i soldi dei cittadini. Infatti invece di eliminare la sanzione pecuniaria nella sua totalità, hanno eliminato l’importo della sanzione sostituendolo con la dicitura “come da Regolamento Comunale”. Quale Regolamento? Forse quello di Polizia Urbana che reintroduce di fatto la sanzione? Vorrei far  presente ancora una volta che quello che stanno facendo non è legittimo visto che solo il DPR 380/2001, al capo II, disciplina le sanzioni in materia di violazione delle norme urbanistiche/edilizie.
La cosa inaccettabile è che, se dovessero esserci dei contenziosi, non sarà chi ha introdotto quelle norme illegittime a pagare come sarebbe giusto che fosse, ma tutti cittadini incolpevoli, visto che i soldi che l’Amministrazione utilizzerà per pagare spese legali e quanto altro saranno soldi pubblici. Soldi che sarebbero potuti essere destinati ai servizi sociali o alle scuole o alle strade.

2) Sistemi costruttivi. E’ stata introdotta una modifica sostanziale senza che essa venisse evidenziata in fase di adozione, impedendo di fatto alle Associazioni di categoria o agli operatori balneari stessi il diritto legittimo di potersi esprimere nel merito (vedi osservazione in allegato). E la cosa esilarante (ma c’è poco da ridere) è che nel 2011 (c’erano sempre loro eh, non altri) con una delibera di Consiglio comunale (D.C.C. n. 44 del 18/04/2011) avevano introdotto questa semplificazione, che ora fanno sparire senza comunicarlo a nessuno.  Un errore, dunque, come sostenuto in commissione, al quale magari, sarebbe stato opportuno rimediare stralciando la modifica e riproporla correttamente nella prossima variante. Sarebbero ancora in tempo, in realtà, ma ci aspettiamo, nei confronti degli operatori balneari, lo stesso rispetto che hanno mostrato verso i commercianti del Centro Storico con i parcheggi e la viabilità.

3) Consorzi. Va subito detto che la Regione Marche, già nelle precedenti varianti aveva invitato l’Amministrazione a stralciare l’articolo 8, che regolamenta anche i consorzi, dal Piano Particolareggiato dell’Arenile poiché non riguardante l’ambito del Demanio Marittimo, bensì il Commercio, e la norma che ne disciplina le regole è la L.R. 27/2009 e successiva modifica L.R. 29/2014, non di certo un piano urbanistico. Per quanto riguarda i consorzi, mai il detto “un metro e due misure” fu più adatto. Infatti gli operatori balneari che si consorziano con attività commerciali adiacenti ad essi e poste sull’arenile (prima tipologia di consorzi) sono favoriti rispetto a quei bagnini che si consorziano con le attività commerciali poste al di là della strada (seconda tipologia), su stessa ammissione di questa Amministrazione (potete ascoltare la commissione che si è svolta il 7/11/2016). Mi viene spontaneo chiedere: il ristorante posto sull’arenile perché dovrebbe essere favorito rispetto al ristorante che si trova oltre la strada? Non è così che noi del M5S intendiamo il principio di equità e giusta concorrenza.  Per non parlare della deroga “sana” (così l’hanno definita) che potrebbe essere concessa alla prima tipologia di consorzio su giudizio insindacabile della Giunta.

Vorrei ricordare che, mentre la maggior parte degli operatori balneari, prima di questa Variante, dovevano smontare tutto quanto, a chi faceva parte della prima tipologia di consorzi veniva concessa la deroga “sana” di mantenere tutte le strutture anche in inverno. Ma guarda un po’.

Quindi è già evidente che queste deroghe non si riferiscono solo alla distribuzione degli spazi come vorrebbero far credere. Sono deroghe per cui tutto quello che c’è scritto sulle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato dell’Arenile è carta straccia, in quanto la Giunta può anche accogliere richieste in contrasto con esse. Allora mi chiedo, a che serve creare uno strumento come il Piano Particolareggiato dell’Arenile, se poi su parere discrezionale della Giunta si può derogare ogni cosa?

 

Riccardo Mandolini

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