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“Salute, trasparenza, informazione”: Comune Ostra verso ricorso sul biogas

Attacchi all'opposizione che ha disertato la votazione: "Non hanno capito la ricchezza della nostra posizione"

Una centrale biogas

Non c’è nulla di istintivo nella delibera discussa e adottata nel Consiglio Comunale del 2 ottobre, che è il frutto di una serie di approfondimenti e di incontri con la cittadinanza, il Comitato e gli organi sovracomunali.

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F_Libanori 2014-10-04 23:42:26
Siccome ho l’impressione che il Consiglio comunale di Ostra si sia espresso con convinzione a sfavore dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche con decreto n. 114 del 30.11.2012 (ivi compresa la stessa minoranza, pur astenuta, per quanto ho potuto verificare dalla visione in streaming della seduta), mi permetto di effettuare alcune valutazioni a beneficio dei tanti cittadini che si sono costituiti in comitato per effettuare un ricorso al TAR contro l’autorizzazione unica concessa dalla Regione Marche per la costruzione di un impianto a biogas nella frazione Casine.

Premetto che tempo fa ho anche scritto che i Consigli comunali delle aree alluvionate avrebbero potuto (o meglio, dovuto) adottare subito una variante ai loro PRG in cui si prevedesse il divieto di rilasciare permessi per realizzare nuove costruzioni nelle zone inondate, fin quando non fossero state aggiornate le cartografie regionali o non fossero state addotte motivate ragioni a sostegno della certezza che un fenomeno - come quello avvenuto il 3 maggio scorso - non abbia più a verificarsi (magari per effetto di una serie di interventi che, comunque, sarebbe indispensabile realizzare preventivamente).
Ciò non è accaduto né, tanto meno, sono stati sollecitati gli Uffici competenti (comunali o regionali che siano) perché valutassero l’opportunità di revocare in autotutela quei permessi relativi a nuove costruzioni che, previste in tali zone, non avessero avuto ancora inizio.
I tempi ed i costi di tali varianti sarebbero stati irrisori, l’interesse pubblico sarebbe stato dimostrato dai fatti che le avrebbero rese inoppugnabili, ed i tempi dell’efficacia sarebbero stati immediati in quanto adozione significa anche contestuale applicazione delle misure di salvaguardia.
Si sarebbe così costretta l’Autorità di bacino (o chi altro) a produrre nel più breve tempo possibile studi e decisioni ben più qualificati di quelli che le stesse Amministrazioni comunali avrebbero potuto attivare spendendo molto denaro e senza alcuna certezza del risultato; ma, ancor di più, ciò avrebbe escluso categoricamente di dover sostenere spese inutili per eventuali controversie legali.

Per quanto riguarda la discussione sorta sulla mancanza di un effettivo inizio dei lavori, mi sembra arduo che si possa oggi riuscire ad ottenere qualche risultato apprezzabile, dopo che non si è intervenuti immediatamente decidendone l’interpretazione (da parte di chi a ciò era deputato), anziché demandando ad altri pareri sull’argomento, comunque discrezionali.
Certo, con la variante di cui scrivevo poc’anzi, tale argomento avrebbe avuto ben altra valenza in quanto ci si sarebbe dovuti confrontare con il comma 6 dell’art. 38 del RE comunale.
A questo punto, allora, non rimarrebbe altro che verificare se le quote previste in progetto risultano essere effettivamente le stesse messe in pratica: è sufficiente verificare se, come citato nel Giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Ancona con determinazione n. 186 del 14.9.2011, tutto stia procedendo per pervenire ad una quota finale del piazzale pari a 37,62 m s.l.m. prendendo come riferimento la quota del marciapiede della strada di lottizzazione pari a 37,60 m s.l.m. (ossia, sul posto dovrebbero apprezzarsi non più di due centimetri di differenza, e ciò sarebbe davvero incredibile, dopo quanto è accaduto nell’area).
Siccome l’autorizzazione rilasciata dall’Ing. Luciano Calvarese si riferisce ad un ben preciso progetto, per fare modifiche sostanziali allo stesso (in questo caso il profilo del manufatto), a mio giudizio, occorrerebbe infatti richiedere e rilasciare una nuova autorizzazione.

A proposito del procedimento dallo stesso attivato, non c’è dubbio che esso sia stato concluso in maniera quantomeno affrettata.
Quel che più mi ha lasciato perplesso è stato il fatto che egli, in occasione della prima seduta della Conferenza dei servizi, non abbia accertato se il rappresentante del Comune di Ostra fosse idoneo a manifestare compiutamente la volontà dell’Amministrazione (mancava il Responsabile dell’Area tecnica o, per lo meno, non ha sollecitato che venisse almeno fatto pervenire il suo parere di conformità urbanistico-edilizia).
Per di più, successivamente, è stato riscontrato che la documentazione presentata era comunque irricevibile per ottenere un parere equivalente al permesso di costruire, come previsto in caso di rilascio di autorizzazione unica.
E se si potrebbe anche sostenere che possa essere effettuata una regolarizzazione postuma della pratica (benché con documentazione prevista dal RE come indifferibile al momento della domanda), ritengo che ciò non poteva certo avvenire per la relazione geologico-geotecnica datata febbraio 2013, che è stata quindi inviata al Servizio regionale - di cui era responsabile l'lng. Calvarese - successivamente al rilascio dell’autorizzazione, dal momento che era suo obbligo specifico acquisirla preventivamente per effetto della prescrizione n. 12 della VIA di cui alla determinazione provinciale n. 186 del 14.9.2011, che egli stesso aveva totalmente recepito nel suo atto conclusivo.
Le vicende penali che hanno legato quel funzionario alle centrali a biogas nella Regione Marche sono a tutti note; eppure, mi rimane difficile convincermi che (come si afferma invece nel prolisso comunicato della Commissione regionale d’inchiesta diretta a esaminare le relative vicende) l’Ing. Calvarese sia stato, “piaccia o no per tutto il periodo, l’unico interlocutore degli interessi incrociati, convergenti o conflittuali di tutti i soggetti coinvolti”.
E forse sarebbe preferibile che fosse la magistratura penale ad interessarsi ed esprimersi anche sull'avvenimento di cui trattasi, se non anche quella contabile, se è vero che alla tempestività delle decisioni erano strettamente collegate le conseguenze economiche.

Aggiungo (senza tuttavia conoscere se ciò sia già stato oggetto di dibattito) che sono rimasto disorientato nell’aver verificato, a posteriori, che il procedimento di VIA era stato attivato senza che l'istanza fosse accompagnata dal titolo di proprietà; ma ciò, evidentemente, è sia usuale che lecito.

Concludo con l’auspicio che almeno, allorquando la centrale a biogas di Casine dovesse entrare in funzione, si possa ottenere che non vi si consenta di “bruciare” materiale legnoso (operazione da vietare tramite Legge in tutte le centrali alimentate da biomassa, per le motivazioni indicate nell'articolo che compare cliccando sul link: http://www.patriziaterzoni.it/bruciamo-posti-di-lavoro/).
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