Cna Senigallia: “manutenzione delle caldaie domestiche, nulla cambia”
L'associazione fa chiarezza su un tema di grande importanza per la sicurezza dei cittadini
Le notizie relative alla modifica della tempistica delle manutenzioni delle caldaie domestiche, diffuse dalla Federconsumatori e da altri organismi affini, generano confusione e recano grave danno alla sicurezza degli edifici e dei cittadini.
Il decreto citato da Federconsumatori modifica la tempistica relativa ai controlli dell‘efficienza energetica, che passerebbe da due a quattro anni, mentre in tutto lo schema di decreto la manutenzione degli apparecchi cosidetti “Caldaiette” non viene mai citata, tanto che è chiaramente specificato in vari punti che le ispezioni, i controlli e quindi la diversa tempistica degli stessi riguardano esclusivamente i controlli relativi all’efficienza energetica.
La manutenzione della caldaia è un tema invece legato alla sicurezza degli impianti termici e per questi tipi di apparecchi la tempistica resta immutata, e cioè annuale per quasi tutti i tipi di caldaie fino a 35 Kcal. In ogni caso la periodicità del controllo viene stabilita da: 1) Costruttore, 2) Installatore dell’impianto, 3) Manutentore e viene indicata sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto.
Ricordiamo che le cosiddette “Caldaiette” quasi sempre si trovano all’interno di edifici situati in condomini dove risiedono molte famiglie. La negligenza di un solo residente potrebbe far pagare un conto salato a tante persone.
da Ferraioli Fabrizio – Presidente Regionale Unione Impianti Cna
Piccinini Fausto – Presidente Provinciale Unione Impianti Cna
Giuseppe Maddaloni – Responsabile Provinciale Cna Unione Impianti.
È istituito un sistema di autocertificazione, mediante acquisizione gratuita di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici. Il bollino verde verrà apposto dal manutentore di fiducia (di cui all'art. 7, comma 2, del Dlgs 192/2005) sul rapporto di controllo tecnico, almeno ogni due anni per gli impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt, e almeno ogni quattro anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 chilowatt. Una copia del rapporto di controllo tecnico va inviata alla Provincia o al Comune secondo le rispettive competenze.
La legislatura italiana e tutta una favola
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