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Comune vs Paradisi, la Cassazione condanna l’avvocato a pagare 1.100 Euro

Accolto il ricorso del Comune di Senigallia sulla vicenda dello scooter parcheggiato in area pedonale

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Tribunale, sentenza

È giunta a definitiva conclusione una annosa vicenda processuale che ha visto contrapposta l’Amministrazione Comunale a Roberto Paradisi e che, pur nella sua relativa rilevanza, ha suscitato negli anni scorsi notevole attenzione da parte degli organi di stampa locale.

La seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha infatti accolto il ricorso del Comune di Senigallia (n° 2683/2010), che è stato difeso in giudizio dagli avvocati Antonio Campagnola e Laura Amaranto, in una disputa legale sorta con l’avvocato Roberto Paradisi.

La questione, come alcuni ricorderanno, fu originata da una sanzione elevata dalla Polizia Municipale a Paradisi per aver rinvenuto il suo motociclo parcheggiato in sosta entro un’area pedonale e dunque interdetta alla circolazione del veicolo.

La Corte, massimo organo giudiziario, ha riconosciuto “manifestamente fondato” il ricorso proposto dal Comune di Senigallia, basato in sostanza sulla contestazione della nozione di circolazione accolta dal giudice di appello del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia.

Quest’ultimo ritenne infatti che, mancando prova certa dell’accesso a motore acceso del motociclo nell’area pedonale, in quanto il Paradisi sostenne di aver transitato per l’intera area pedonale con il proprio mezzo spinto a mano, lo stesso non potesse essere sanzionato poiché doveva intendersi per “circolazione” solo il movimento del veicolo in base a propulsione autonoma. La Cassazione ha invece ribadito che “ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del codice della strada, per «circolazione» deve intendersi (…) non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata dei veicoli sulla sede stradale”. Richiamando in tal senso precedenti sentenze, la Cassazione ha dunque ritenuto di aggiungere che “anche il movimento del veicolo spinto a mano costituisce circolazione”.

Non ritenendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha quindi deciso nel merito di accogliere il ricorso comunale e cassare la sentenza di appello impugnata dal Comune, rigettando il controricorso presentato in opposizione dall’avvocato Paradisi. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali, fissate in 500 euro per il giudizio di appello e in 600 euro per il giudizio di legittimità.

Commenti
Ci sono 7 commenti
Roberta 2012-05-25 16:02:40
Quanto sono contenta! Era ora che qualcuno lo "punisse un pò". Ma non faceva l'avvocato? Ne dovrebbe sapere parecchio di Codici! Ah, già, la Legge va interpretata!!!!
O. Manni
Paul Manoni 2012-05-25 17:32:32
Ecco, appunto. Poi ci si lamenta se la Giustizia italiana e' tra le più lente d'Europa, se 160.000 processi l'anno finiscono in prescrizione perchè i tribunali sono intasati, e non riescono a far fronte all'ingente mole di lavoro. Questo e' il classico esempio pratico di intasamento inutile delle aule. Si chiede un giudizo nientepopodimenoche, alla Corte suprema di Cassazione, per cosa?...Un multa per "divieto di sosta"..."transito in area pedonale"...Cosa???
Chissà se la stessa Corte suprema di Cassazione, mentre doveva dedicarsi alle beghe dell'Avv. Paradisi e del Comune di Senigallia, non e' stata costretta a rimandare qualche altro giudizio, nel frattempo caduto in prescrizione? Chissà, magari qualche omicida/stupratore/mafioso/rapinatore, a quest'ora sta ringraziando..!?
Sarei curioso di sapere se il Comune griderà alla "Giustizia e' stata fatta!" o cose simili, e sarei anche curioso di sapere qual'e' adesso il livello di soddisfazione di Paradisi, dopo che la sanzione di poche decine di €, e' passata alla bellezza di 1100€ (!). Sembra una gag di Sanlio&Ollio...Nel bene o nel male, anche questa e' passata.
Claudio 2012-05-25 21:25:47
O avvocato, ma chi vuoi prendere in giro, dicendo che lo scooter l'hai portato a spinta? Solo (...omissis...) possono crederci come quei giudici che ti avevano dato ragione, o forse lo hanno fatto perché sono (...omissis...)? Comunque nelle aree pedonali, i mezzi non ci devono essere, ne in moto, ne spenti.
Maurizio Tonini Bossi 2012-05-26 07:40:04
Tanto và la gatta al lardo .....
Francesco 2012-05-26 13:57:39
La destra invisibile che viene condannata a pagare 1100 euro ! Il Paradisi sostenne di aver transitato per l’intera area pedonale con il proprio mezzo spinto a mano, lo stesso non potesse essere sanzionato poiché doveva intendersi per “circolazione” solo il movimento del veicolo in base a propulsione autonoma. Dimettiti da consigliere comunale (...omissis...) !!!!!!!
O. Manni
Paul Manoni 2012-05-26 15:21:36
Consiglio. Evitate accuratamente di farne una questione politica, o di attaccare ulteriormente Paradisi su questa vicenda. Non penso che la politica possa mai centrare qualcosa con quanto accaduto, ed ogni ulteriore attacco nei suoi confronti risulta fazioso e di parte. Ad ogni modo, mi stupisce del fatto che la cosa sia stata portata così alla lunga. L'Avv. Paradisi, proprio perchè tale, avrebbe dovuto sapere bene come gli sarebbe andata a finire, no? La Corte suprema di Cassazione infatti, ha esplicitamente motivato la sua sentenza "Richiamando in tal senso PRECEDENTI SENTENZE". Possibile quindi che l'Avv. Paradisi non fosse a conoscenza di queste precedetni sentenze, PRIMA di avviare il suo ricorso???
Cosa farà adesso l'Avv.? Interpellerà il Consiglio di Stato, o la Corte Europea dei Diritti Umani!?...Mah!?
Sono perplesso....!
Claudio 2012-05-26 20:50:43
Un tipo così, è capace di rivolgersi anche al tribunale dell'Aja.
ATTENZIONE!
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