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Senigallia, tenta di rapinare la biglietteria della stazione ferroviaria: arrestato

L'uomo a volto scoperto era armato di un taglierino

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Senigallia Lavoro
Auto Polizia, 113

Prima ha chiesto un forte sconto per un biglietto per Taranto, dopodiché si è ripresentato alla biglietteria a volto scoperto e armato di taglierino, chiedendo l’incasso. A dare l’allarme è stata l’addetta ai biglietti che è riuscita a guadagnare il tempo necessario per avvertire le forze dell’ordine e permettere il loro repentino intervento.

La maldestra rapina è avvenuta nella mattinata del 9 aprile. L’uomo, G.C., trentaduenne nativo di Taranto ma residente a Jesi, dopo aver opposto una breve resistenza , è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza dell’ufficio di polizia di Senigallia. Dalle prime verifiche è emerso che il rapinatore ha sofferto in passato di disturbi psichiatrici.

Per l’uomo scarcerato la mattina del 10 aprile  in attesa di giudizio, è stato emesso un foglio di via obbligatorio dal vicario del questore di Ancona, Dr. De Simone.

Commenti
Ci sono 6 commenti
gino s. 2012-04-10 14:17:46
ma foglio di via per dove?? per il senegal?? guardate che è di taranto non tunisino...
LUIGINO 2012-04-10 18:20:43
E' DI TARANTO , MA GUARDA CASO FURTI ED ATTI DELIQUENZIALI PORTANO LA FIRMA DI EXTRACOMUNITARI O DEL SUD ITALIA. NON DICO FOGLIO DI VIA MA PENE ESEMPLARI.
alessandra 2012-04-10 18:29:31
Ci terrei a fare una precisazione: il foglio di via viene emesso dal Questore, con provvedimento motivato, nei confronti di persone socialmente pericolose e che si trovino fuori dal luogo di residenza. La nazionalità non è affatto un requisito soggettivo per l'applicazione di tale misura preventiva.
Lorenzo Ceccarelli 2012-04-10 18:57:21
Rispondo a Gino.S; Il foglio di via obbligatorio costituisce un provvedimento caratterizzato da un’ampia discrezionalità che non ha niente a che fare con la nazionalità e che può essere applicato nelle situazioni più diverse. Se proprio sente la necessità di fare il 'sapientino' forse sarebbe il caso che prima si documentasse
gino s. 2012-04-12 00:28:52
quindi lorenzo e alessandra voi che siete tanto esperti e saputi (soprattutto lorenzo) vorreste dire che il foglio di via è un ottimo strumento perchè l'importante è fare uscire il pazzo da senigallia, poi fuori dai confini comunali può esercitare dove vuole...?? quindi la prossima schizofrenia delinquenziale la farà alla stazione di marotta o di falconara? fateci capire, spiegateci meglio, perchè siete competenti ma non avete detto affatto a cosa serve! grazie
Lorenzo Ceccarelli 2012-04-12 21:23:35
In primis ci terrei a dire che non è mia intenzione alimentare sterili polemiche ne ergermi a ruolo di esperto; siccome nel primo commento ci chiedeva una delucidazione alludendo al fatto che quello che avevamo scritto non fosse corretto mi è sembrato opportuno darle una spiegazione al riguardo.
Sul suo primo commento lei lasciava intendere che le sembrava surreale che il foglio di via fosse dato ad un cittadino italiano; per la precisione scriveva “ma foglio di via per dove?? per il senegal?? guardate che è di taranto non tunisino...”
Quello che io e Alessandra cercavamo di spiegarle è che il foglio di via può essere emesso indistintamente sia a cittadini italiani che stranieri.

Nel suo secondo messaggio (che tra l’altro ha poco a che vedere con la discussione di cui sopra) lei chiede se il foglio di via sia o meno uno strumento efficace o moralmente giusto; francamente non mi sembra che nè nel mio messaggio nè in quello di Alessandra sia presente nessuna valutazione sulla ‘giustizia’ di questo provvedimento cautelativo.

Non essendo io un giurista ecco la definizione più corretta ed esplicativa che ho trovato:

“Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione, di natura amministrativa, disciplinata dall'art. 2 della L. n. 1423/1956, così come modificata dalla L. n. 327/1988, diretta ad evitare che soggetti socialmente pericolosi possano commettere reati. In particolare, il Legislatore riconosce al Questore il potere di disporre il rimpatrio nel Comune di residenza di tutti quei soggetti che siano, oltre che inquadrabili in una delle categorie previste dall'articolo 1 della predetta legge, anche pericolosi per la pubblica sicurezza e la pubblica moralità e che si trovino fuori dai luoghi di residenza, inibendo loro di ritornare presso il Comune da cui sono stati allontanati, senza una preventiva autorizzazione o per un periodo non superiore a tre anni.”

Distinti saluti
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