Niente indennizzo in caso di incidente se il mezzo di trasporto è privato
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un lavoratore: uso non necessario e con alternative reali
Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che, per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso in specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici anche quando sussistono alternative concrete al trasporto privato.
Questa importante sentenza, la n. 17752 del 29 luglio 2010, è il risultato del ricorso proposto da un lavoratore contro l’Inail al fine di ottenere l’indennizzo per l’incidente subito.
Rigettando il ricorso, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha spiegato che "la norma, prevedendo che «l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato», richiede che tale uso sia ’necessitato’, cioè funzionalizzato, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi".
Aggiunge la Corte, che ha più volte affermato l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, che bisogna tener presente la “necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra l’abitazione e luogo di lavoro considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto, tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole”.
In conclusione la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha ribadito il principio che per ottenere un indennizzo in caso di infortunio mentre si va al lavoro con i mezzi propri, bisogna che sussista il carattere di necessità dell’uso del mezzo privato, senza la possibilità di alternative reali ai mezzi pubblici.
Insomma non basta dimostrare che col mezzo privato si impiega meno tempo o si riesca a coniugare condotte di vita quotidiana improntate a maggior comodità o a minori disagi, in quanto "non hanno carattere solidaristico a carico della collettività".
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