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"Contanti addio", scende il limite per i pagamenti in contanti e titoli al portatore

Dal 31 maggio non sono possibili trasferimenti superiori a 5.000 euro: adeguamento agli standard UE

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SoldiSecondo la nuova manovra finanziaria, ai fini di prevenire il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose o finanziamenti al terrorismo, sono state adeguate agli standard dell’Unione Europea le limitazioni di trasferimento di denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro.

Infatti in base alla modifica, entrata in vigore il 31/05/2010 e non retroattiva, apportata all’art.49 della legge finanziaria:

– è proibito il trasferimento di denaro o libretti di deposito, vaglia, assegni bancari e postali al portatore quando superiore ai 5.000 euro;

– la richiesta di questi mezzi è ammissibile solo sotto la soglia senza la clausola di non trasferibilità. In caso l’importo sia superiore il trasferimento può avvenire solo tramite assegni bancari o postali muniti di ragione sociale e di clausola di non trasferibilità;

il saldo dei libretti di deposito al portatore non può superare i 5.000 euro, e in data posteriore al 30 giugno 2011 vi sarà la definitiva fine di essi tramite estinzione fatta dal portatore;

– il ricorso frequente di operazioni in contante è introdotto come elemento di sospetto;

– è introdotto, per tutti i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, un obbligo di astensione di porre in essere le operazioni commerciali o finanziarie nei confronti di enti posti nei paesi considerati a rischio dalla lista stilata dal Ministero dell’Economia;

– tutto il trasferimento di denaro in somme superiori alla soglia può avvenire solo se il denaro è tracciato.

Questa norma non avrà ripercussioni solo sulle transazioni di denaro o tramite assegni ma anche sull’incasso di fatture in contanti o le movimentazioni di contanti tra socio o società di persone o a responsabilità limitata.

La norma prevede delle sanzioni che colpiranno sia chi compie l’irregolarità, sia chi riceve il denaro nel caso in cui omette l’obbligo di comunicare tale infrazione alle autorità competenti.

Queste sanzioni vanno dall’1% al 40% dell’importo ma comunque non inferiori ai 3.000 euro. In caso l’infrazione sia superiore ai 50.000 euro le sanzioni verranno quintuplicate e le sanzioni minima e massima verranno maggiorate del 50%.

di Massimo Mariselli

Massimo Mariselli
Pubblicato Venerdì 2 luglio, 2010 
alle ore 12:35
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Commenti
Solo un commento
Anonimo2011-05-14 05:36:22
la norma prevede che non possono essere effettuati pagamenti in contanti di importo pari o superiori a 5.000 euro. Art. 49 1comma dlgs 247/2007.
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