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Entrano in vigore alcune modifiche al codice della strada

Dal 1° ottobre 2005 i ciclomotori si guideranno solo con il patentino


Dal 23 agosto, con la conversione in legge del D.L. 115/2005, sono entrate in vigore alcune modifiche al codice della strada, riguardanti in particolare modo i ciclomotori.
Elenchiamo di seguito le novità più importanti:
– è stato rinviato al 1° ottobre 2005 l’obbligo per i maggiorenni, non titolari di patente di guida, di conseguire il patentino per condurre dei ciclomotori;
– coloro che alla data del 30.09.2005 hanno già compiuto la maggiore età, possono ottenere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori solo dimostrando di aver frequentato un corso;
– per tutti i conducenti di ciclomotori è stato introdotto l’obbligo di possedere i requisiti psico-fisici richiesti per la patente A (con un certificato medico attestante l’idoneità alla guida);
– anche per il patentino per ciclomotore è prevista una scadenza di validità (uguale a quella prevista per la patente A) e potrà essere sospeso o revocato in caso di mancanza di requisiti psico-fisici per la guida;
– tutti quelli che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h mantengono il diritto alla guida del ciclomotore;
– la targa dei ciclomotori, oltre ad essere personale, ora è abbinata ad un solo veicolo.
Accanto a queste nuove disposizioni sono state inasprite le sanzioni per i ciclomotoristi e i motociclisti che trasportano persone in numero superiore a quello consentito e per il mancato uso del casco. In tali casi viene ora prevista la confisca del veicolo. Prima delle modifiche per il mancato uso del casco era prevsito il fermo di 30 giorni.
La confisca del veicolo è stata inoltre prevista per chiunque circoli con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e che era stato affidato alla sua custodia.
É stato previsto l’obbligo di sequestro e di confisca di ciclomotori o motocicli che sono serviti per commettere reati.
Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, viene prevista la revoca della patente nei casi in cui il conducente in stato di ubriachezza (con valore del tasso alcoolemico superiore a 3 g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti, provochi la morte di altre persone.

Comune di Senigallia
Pubblicato Martedì 30 agosto, 2005 
alle ore 9:34
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