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Agenzie immobiliari: non sempre è dovuta la provvigione.

A cura dell’Avv. Mirco Minardi

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Sono numerose le controversie promosse dalle agenzie immobiliari per ottenere il pagamento della provvigione dalle parti stipulanti un contratto di compravendita. Con una recente sentenza, il Tribunale di Senigallia ha ribadito una serie di principi in presenza dei quali scatta il diritto del mediatore ad ottenere la provvigione. Nel caso giunto in Tribunale, un’agenzia senigalliese aveva citato in giudizio il compratore di un immobile, affermando che questi non aveva corrisposto la provvigione, malgrado la conclusione del contratto. Il compratore si era difeso sostenendo che, in realtà, della vendita dell’immobile era venuto a conoscenza senza l’intermediazione dell’agenzia immobiliare, la quale aveva rivestito la semplice qualità di rappresentante del venditore, limitandosi a ricevere le dichiarazioni di prezzo. Aggiungeva, poi, che la stessa non aveva avuto alcun ruolo nemmeno durante la fase delle trattative. Il giudice ha accolto la tesi difensiva dei compratori osservando che il mediatore, per potere ottenere la provvigione, ha l’onere di dimostrare un valido nesso causale tra l’attività mediatoria e la conclusione dell’affare, nel senso che la conclusione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che senza di essa il negozio stesso non sarebbe stato concluso. Pertanto, non è necessario che il mediatore riceva un incarico dalle parti, ciò che conta è che il contratto venga concluso grazie al contributo del mediatore. E’ bene precisare che la legge parla di “affare”, intendendosi con esso non solo il contratto definitivo ma anche il cosiddetto compromesso, o contratto preliminare e in genere qualsiasi accordo vincolante che permetta alle parti di agire per ottenere l’esecuzione coattiva del contratto, oppure il risarcimento del danno.Nel caso di specie il giudice ha ritenuto poco credibili le deposizioni rese sia dai venditori, che dal coniuge del titolare dell’agenzia, i primi perché interessati a ripartire con i compratori la provvigione, il secondo perché inattendibile a causa dello stretto rapporto coniugale. Il Tribunale ha affermato altresì che la predisposizione dei documenti catastali da parte dell’agenzia non rappresentasse una prova del nesso causale trattandosi di prestazione di carattere routinario. E’ inoltre interessante ricordare che il mediatore ha l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze relative alla valutazione economica e alla sicurezza dell’affare a lui note, che possono influire sulla conclusione di esso ed è tenuto a risarcire il danno laddove l’affare concluso non risponda alle esigenze economiche delle parti, oppure sia stato concluso con persona che il mediatore sapeva insolvente. Sul punto, la giurisprudenza ritiene che la responsabilità del mediatore per mendacio o reticenza sussista indipendentemente dalla conclusionale o buon fine dell’affare.
Avv.Mirco Minardi

Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 24 giugno, 2004 
alle ore 10:41
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