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Senigallia Facciamo Eco su piano antenne: “Osservazione inviata sulla salute”

Il comitato rende pubblico un altro dei documenti sottoposti al Comune prima del 30 novembre 2024

Un'antenna per la telefonia alla Cesanella di Senigallia

Abbiamo appreso dalla stampa che la proroga, richiesta in tutte le 6 osservazioni, inviate al Comune sull’approvando Regolamento non è stata concessa.

In attesa del tavolo di confronto e delle assemblee pubbliche, contestualmente richieste, pubblichiamo un’altra delle osservazioni inviate, riguardante la salute e il principio di precauzione.

Al Sindaco,
alla Giunta Comunale,
ai consiglieri comunali
all’Ufficio Ambiente

Dopo un’attenta analisi della documentazione ottenuta dall’Amministrazione Comunale, il Comitato Senigallia Facciamo Eco presenta al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai consiglieri comunali ed all’Ufficio competente le seguenti osservazioni:

In punto di diritto:
L’art.174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, sancisce in sintesi che, al fine di garantire la protezione di beni fondamentali, come la salute e l’ambiente, è necessaria l’adozione o, addirittura, l’imposizione di determinate misure di cautela ANCHE IN SITUAZIONI DI INCERTEZZA SCIENTIFICA, nelle quali sia ipotizzabile soltanto un rischio non essendo dimostrata, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, la sicura o anche solo probabile evoluzione del rischio in vero e proprio pericolo, anche a lungo termine.

Sicché, qualora si produca un effetto negativo sull’ambiente o sulla salute umana, tale principio potrà essere posto a fondamento della responsabilità, penale e civile, dei soggetti che non abbiano adottato misure precauzionali, tutte le volte che conoscevano, avrebbero dovuto conoscere, o avrebbero dovuto dubitare dei rischi gravi o irreversibili discendenti da una determinata attività.

Tale principio legittima l’imposizione di misure cautelative, nonché legittima la restrizione di alcuni diritti importanti, come l’iniziativa economica privata, a causa della natura di tali beni fondamentali e, secondo la Corte di giustizia europea, ha valore costituzionale, nonché vincolante, per gli Stati membri.
D’altro canto, l’articolo 32 della Costituzione repubblicana, in collegamento con l’art.2 (diritti inviolabili dell’uomo) testualmente recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…. Omississ….”

Anche il Trattato di funzionamento dell’Unione europea (c.d. Trattato di Lisbona), che è norma fondativa, e sovraordinata rispetto alla legislazione nazionale, ribadisce al paragrafo 1 dell’Articolo 168 ed al paragrafo 2 dell’art.191 il medesimo principio fondamentale. (NOTA 1-2)

La Legge 22 febbraio 2001, n. 36 , “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, pubblicata sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2001, recepisce il suddetto principio di precauzione all’art.1 comma 1 lettera b);

Il Principio di Precauzione impone, in caso di dubbio sul livello di rischio, di adottare l’impostazione più conservativa consistente nel minimizzare il rischio, eventualmente preferendo l’opzione zero. Qualora lo stato delle conoscenze scientifiche sia tale da porre anche un ragionevole dubbio sulla sussistenza degli effetti nocivi per l’uomo e l’ambiente derivanti da un determinato agente, è necessario adottare quei provvedimenti che possano evitare la concretizzazione del rischio.
La Legge Regionale n.12/2021 all’art.3, comma 3 richiama il medesimo principio di precauzione;

L’approvando Regolamento comunale stesso, all’art. 9, parlando di siti sensibili, richiama il suddetto principio di precauzione.

Fatta questa doverosa premessa, è noto che nel 2012, il Decreto Crescita (DL 179/2012) ha portato la media della misurazione del campo elettrico della radiofrequenza su una media di 24 ore, anziché di 6 minuti, in modo privo di fondamento scientifico; il tempo di 6 minuti, infatti, è l’intervallo biologico necessario alle cellule a dissipare il calore indotto dal campo elettromagnetico attraverso la circolazione sanguigna. La media su 24 ore ha pertanto diluito i valori diurni, che sono alti per il grande numero di utenti dei cellulari, con quelli notturni, quando ci sono pochissimi dispositivi attivi. A peggiorare il quadro si evidenzia altresì che non esistono soltanto gli effetti termici, ma anche quelli biologici. (Per essere molto chiari con un esempio lapalissiano: l’amianto non induceva calore nel corpo….)

Infine con l’articolo 10 della Legge 214 del 30/12/2023, il limite di 6V/m è stato innalzato a 15V/m.

La convenzione di Aarhus all’articolo 1 testualmente recita:
“Finalità. Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A22005A0517%2801%29

L’approvando Regolamento comunale stesso, all’art. 4, comma 1 lettera k nel definire le finalità, tra le altre, testualmente recita “garantire la corretta informazione ai cittadini anche mediante la pubblicazione di specifiche pagine web sul sito istituzionale del Comune di Senigallia e/o anche attraverso incontri e dibattiti pubblici con l’Amministrazione comunale e/o con esperti”.

In punto di fatto:
Si evidenzia che a pagina 7 di 67, dell’allegato 1 “Relazione tecnica” dell’adottando Regolamento antenne, la stessa Società che ha elaborato il Piano, ammette: Sulla base della rassegna di tale letteratura scientifica, l’OMS ha concluso che le evidenze non provavano che l’esposizione a bassi livelli di campi elettromagnetici avesse alcuna conseguenza sulla salute, mentre l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i CEM come possibilmente cancerogeni.

Considerato che il Sindaco, ai sensi del comma 4 dell’art.50 del TUEL e soprattutto in forza dell’art.13 e dell’art.32 della Legge 833/1978, istitutiva del SSN, è la massima autorità locale in materia sanitaria e che pertanto il medesimo, unitamente all’assessore competente, sono autorità sia politiche sia amministrative e si assumono una grave responsabilità in ordine alla salute dei cittadini;

Quale Comitato spontaneo di cittadini

SI CHIEDE

Che venga concessa una congrua proroga per l’esame approfondito della documentazione messa a disposizione grazie all’accesso agli atti;
Che venga aperto un tavolo di confronto con i Cittadini;
Che durante la proroga, venga informata la cittadinanza, attraverso incontri tematici, così come previsto sia all’art.4 comma 1 lettera K, dell’approvando Regolamento, sia soprattutto in ottemperanza alla convenzione di Aarhus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A22005A0517%2801%29 secondo la quale ciascuna parte garantisce l’informazione e la partecipazione ai processi decisionali in materia di benessere ambientale.

Confidando nell’accoglimento delle osservazioni, (NOTA 3), si porgono cordiali saluti

Con osservanza
Il Comitato
Senigallia facciamo Eco

NOTE

1- Articolo 168 paragrafo 1:Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni ed all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale.
2- Articolo 191 paragrafo 2: 1La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: — salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, — protezione della salute umana ….. omissis….. 2.La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva… omissis…
3- TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1918 del 11 agosto 2021.
…omissis…., in omaggio ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa, l’eventuale rigetto delle osservazioni, benché connotato da rilevante e ampia discrezionalità e pur non richiedendo particolari formalità, deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell’adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali.

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