SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Luca Bonvini - Officina impianti GPL e metano - Senigallia

A Senigallia un banchetto per la raccolta firme a favore del referendum eutanasia legale

Nelle giornate del 20 e 21 agosto dalle 17,30 alle 20,00 sarà allestito in piazza Roma

Piazza Roma, Municipio di Senigallia

Nelle giornate del 20 e 21 agosto dalle 17,30 alle 20,00 sarà allestito in piazza Roma il banchetto raccolta firme a favore del referendum eutanasia legale. L’Associazione Luca Coscioni, che è stata la promotrice della campagna, ha da poco comunicato il raggiungimento delle 500.000 firme necessarie per indire il referendum, ma andiamo avanti in modo da mettere in sicurezza il risultato da ogni possibilità di errori nella raccolta, ritardi della pubblica amministrazione e difficoltà nelle operazioni di rientro dei moduli, inoltre si vuol dare la possibilità a chi lo desidera di essere parte attiva di questa raccolta firme.

Ricordiamo che si può firmare anche online https://referendum.eutanasialegale.it/firma-digitale/

Il quesito referendario
Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?

Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 cp sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia.

Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni. Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp).

L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento terapeutico”.

È però vero che molti casi ambigui creano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.
Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva).

Per questi motivi si prospetta efficace intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 cp. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; secondo poi la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull’art. 580 cp, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l’espressione “col consenso di lui” il cui significato risulta coordinato alle leggi dell’ordinamento e agli interventi della Corte.

Luana Pedroni
Referente di zona per il Comitato Referendum Eutanasia Legale

Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 19 agosto, 2021 
alle ore 13:21
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!


Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura