Permessi di soggiorno, le novità
Modifiche con la conversione in legge del decreto di marzo 2020
La Legge di conversione n° 27 del 24 aprile, 2020, entrata in vigore il 30 aprile 2020, ha previsto, per gli aspetti relativi alla materia di permessi di soggiorno, le seguenti modificazioni del Decreto Legge n° 18 del 17 marzo 2020:
• Dell’art.78 con l’inserimento del comma 3- sexies che proroga al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 Febbraio e il 31 Maggio 2020;
• Dell’art.103, comma 2, che stabilisce la conservazione di validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti amministrativi comunque denominati, compresi i termini di cui all’art. 15 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 1001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020;
• Con l’introduzione del comma 2-quater è stato disposto che i titoli di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.
Sono prorogati fino al 31 AGOSTO 2020 anche:
• I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
• le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Dichiarazioni di presenza);
• I documenti di viaggio rilasciati ai titolari dello status di rifugiati e dello status di protezione sussidiaria;
• La validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare (di cui agli artt. 28, 29, e 29-bis del T.U.I.);
• La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (di cui al comma 2 dell’articolo 24 T.U.I.);
• La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari, di cui agli artt. 27 e seguenti del T.U.I. tra cui ricerca, blue card, trasferimenti intra-societari).
L’introdotto comma 2- quinques ha stabilito l’applicazione della proroga di validità fino al 31 agosto 2020 anche ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale, lavoro autonomo, motivi familiari, tirocinio (di cui agli artt. 22, 24, 26, 30, 39 bis e 39 bis 1 del T.U.I ).
Da
Questura di Ancona
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