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Processo Alluvione Senigallia, richiesta esclusione del Comune quale parte civile

Paradisi: "bene così, il Comune non può pretendere risarcimento come i cittadini danneggiati dal Comune stesso"

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L'alluvione di Senigallia, 3 maggio 2014: il sottopasso di via Perilli

La Procura della Repubblica ha fatto propria la richiesta dell’avvocato Roberto Paradisi di esclusione del Comune di Senigallia quale parte civile nel processo per l’alluvione di Senigallia.

Dopo l’intervento in aula dell’Avv. Paradisi, difensore di più parti civili, che esortava ex art. 80 del codice di procedura penale la procura ad avanzare al Giudice tale richiesta, la dott.ssa Bilotta ha formalizzato l’istanza e il Giudice, dott.ssa De Palma, si è riservata anche all’esito delle repliche che avverranno il prossimo 29 aprile.

DICHIARAZIONE AVV. ROBERTO PARADISI

“Avevo preannunciato questa richiesta e, all’udienza del 25 febbraio, ho formalmente chiesto alla Procura di prendere posizione. Saluto con favore – e non senza soddisfazione – l’iniziativa del pool dell’accusa che ha pienamente condiviso tutte le mie perplessità giuridiche (sempre esternate nel corso dell’ultimo anno). In poche parole, sostenevo – e oggi lo sostiene anche la Procura – che non è possibile pensare che l’ente (in questo caso il Comune) possa dolersi e pretendere un risarcimento – al pari di centinaia di cittadini danneggiati dal comportamento di Comune, Provincia e Regione – da quei soggetti legittimati ad agire in suo nome e per suo conto.L’ex sindaco Angeloni, l’attuale sindaco Mangialardi e i due dirigenti apicali imputati hanno sempre infatti agito per conto del Comune di Senigallia, rappresentandone la volontà a tutti gli effetti. Il Comune, insieme a Regione e Provincia, è l’ente tenuto astrattamente a risarcire i danni ai cittadini non certo a mettersi in fila per sottrarre risorse ai cittadini danneggiati.

La duplice veste di responsabile civile per fatto dell’imputato (la giusta veste che dovrà assumere il Comune in quanto tenuto al risarcimento in caso di condanna dei propri rappresentanti) e di “parte civile” (cioè soggetto danneggiato) appare contrastante – come peraltro ha spiegato in più occasioni il Tribunale di Milano in casi analoghi – con i principi generali dell’ordinamento penalistico”.

Avv. Roberto Paradisi

Difensore di otto parti civili

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