SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

La replica di Alessandro Predieri: “Diffamato da avvocati Liso, Paradisi e loro assistiti”

"Trattato per anni come se fossi sterco, anche sui mass media. Però la sentenza racconta qualcosa di diverso"

7.325 Letture
commenti
BCC Ostra e Morro d\'Alba - Albanostra - Assistenza spese sanitarie
Alessandro Predieri

In relazione alla nota stampa degli avv.ti Roberto Paradisi e Domenico Liso, del giorno sabato 22 dicembre 2018, apparsa sul sito web e sulla pagina Facebook di questo quotidiano online, in forza all’art. 8 della legge sulla stampa 47/1948, intendo avvalermi del “diritto di replica”, per esporre quanto segue e chiedendone sin da ora l’immediata pubblicazione per la giornata di oggi, domenica 23 dicembre 2018.

I signori Marco Bertolini, Sandra Boschetti ed Alessia Chiarenza si atteggiano, istrionicamente, sui mass media, a San Sebastiano Martire, ma la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Ancona, in data 20 dicembre 2018, racconta di loro qualcosa di diverso.

– Racconta che l’accusa, in questo processo, non ha mai avuto argomenti solidi (ma liquidi, fluidi, sfuggenti) e che chi non ha argomenti ama dilungarsi, spesso parla a vuoto, ed ama sbrodolarsi volentieri.

– Racconta che siamo in un caso di cattiveria intellettuale. Di malcostume alla rovescia.

– Racconta di un imputato costretto a passare sotto Le Forche Caudine di un processo sbagliato ancor prima che ingiusto.

– Racconta che Alessandro Predieri è stato definito – ingiustamente – un uomo possessivo, ossessivo, manipolatore, che imponeva scelte di vita e rapporti sessuali involontari a tutte le sue donne, mentre per una sola ragazza, per altro la ex fidanzata (ed ancora non sono chiari i motivi), Alessia Chiarenza, è stata emessa sentenza di condanna, e per la sola violenza sessuale. Reato, per altro, che sarà impugnato mediante ricorso appello, stante gli elementi, solidi, granitici, entrati nell’alveo del processo penale di primo grado (ad es. le lettere manoscritte di amore dalla medesima e rivolte all’imputato durante la relazione sentimentale e dalla stessa riconosciute in udienza come di suo pugno) e che confermano, appieno, ed in modo univoco oltre che inequivocabile, la piena volontà e consapevolezza della stessa in ogni estrinsecazione della propria vita personale, ivi compresa quella sessuale.

– Racconta che è il processo che a poco a poco si trasforma in sentenza” (Kafka) e che “brutti processi conducono a brutte sentenze”. Ma racconta anche che certe sentenze, sono definite “suicide”, perché non contengo in sé gli elementi per poter reggere ad un successivo vaglio esegetico.

– Racconta che al di là delle roboanti accuse di questi signori, “non abbiamo assolutamente altro”. Vi è una totale “anemia probatoria” che connota l’intero procedimento.

– Racconta che le accuse non sono mai state suffragate da elementi probatori esterni ed oggettivi, che sono ab initio viziate da un vuoto pneumatico probatorio, ma che in questa penuria, in questo deserto probatorio popolato da miraggi, si è voluto ugualmente istruire un processo dal nulla e sul nulla.

– Racconta che l’inattendibilità e non credibilità dei coniugi Marco Bertolini e Sandra Boschetti e della signora Alessia Chiarenza, sono emersi già nel corso delle proprie testimonianze, in quanto palesate sia da macroscopiche contraddizioni, anche in relazione ad altri testimoni a carico, sia dall’essere le dichiarazioni smentite dalle risultanze processuali del procedimento stesso, inter alia, le prove a discarico che hanno smentito per tabulas ogni costrutto accusatorio.

– Racconta che l’imputazione formulata dal Pubblico Ministero, dr. Paolo Gubinelli, è frutto di un’ordinanza caratterizzata da “uno stile duro e a tratti veemente”, ma soprattutto di “un errore metodologico”. Che in sostanza, le tesi addotte a sostegno delle presunte persone offese dal reato, non erano (seppur in larghissima parte) sempre false; al contrario, per certi versi talune sono risultate “veridiche e complete, ma non altrettanto chiare”. A voler semplificare al massimo, “ingannevoli” e perciò “penalmente atipiche”.

– Racconta che l’accusa, con quel rinvio a giudizio e quella sentenza ha compiuto un miracolo giudiziario, e come tutti i miracoli non ha una spiegazione razionale. Ma che tuttavia le sentenze debbono averla una spiegazione razionale, non prevedendo – come noto – il nostro ordinamento penale le “sentenze emotive”. Sentenze che, per l’appunto, nascono da una sorta di obnubilamento emotivo e visivo, da una “visione a tunnel”, trascurano delle risultanze processuali talvolta – come in questo caso – assolutamente dirimenti

– Racconta di un imputato che hanno cercato di stritolare nella tenaglia giudiziaria, con un utilizzo strumentale della legge, dei testimoni e dei mass media, che rappresentano l’altra ganascia della tenaglia giudiziaria. Grazie ad essi hanno fatto in modo che tutti si sentissero in prima fila nella guerra al nemico. La lotta della società civile contro ora il mostro, ora l’orco, ora l’aguzzino, ha determinato uno stato di emergenza, come è avvenuto un po’ per il terrorismo su scala nazionale. E, talvolta, l’emergenza, può indurre alla cecità. Invece, l’emergenza, è il momento in cui deve essere più alto il senso del garantismo e del diritto, perché sono in gioco il destino e la libertà dei cittadini. E’ possibile che nell’onda di sentirsi in guerra contro il nemico, alcuni uomini, anche di legge, si siano fatti fuorviare da un certo orgoglio d’ufficio, dallo spirito di corpo e, in qualche modo più o meno percepito, da una ragione di Stato. Ma davanti a tutto questo deve sempre tornare a prevalere la bussola del diritto. Quel diritto che per larga parte ha prevalso anche nel processo-Predieri, attesa la assoluzione perché “il fatto non sussiste” da 12 su 12 capi di imputazione per due donne (Jessica Bertolini ed Elisa Mei) e da 11 su 12 capi di imputazione, sempre perché “il fatto non sussiste”, nei riguardi della terza (Alessia Chiarenza). Ed è appena il caso di ricordare che il giudice utilizza questa formula assolutoria per indicare che il fatto di reato, addebitato all’imputato nell’imputazione formulata dal pubblico ministero, non ha trovato riscontro in ciò che è risultato dal dibattimento (cioè non è stato provato); il fatto storico che è stato ricostruito dalla pubblica accusa non rientra nella fattispecie di reato dal punto di vista degli elementi oggettivi. Questa formula prefigura la cosiddetta assoluzione piena.

– Racconta tutte menzogne che le parti civili ed i loro testimoni hanno raccontato in questa lunga odissea giudiziaria.

– Racconta che il dibattimento di questi tre anni non ha solo pesantemente incrinato la struttura accusatoria, ma l’ha disintegrata e poi dissolta nell’aria, facendola svanire nel nulla.

– Racconta che tutte le tesi accusatorie sorrette dal Pubblico Ministero, dr. Paolo Gubinelli, e dai difensori delle parti civili, avv. Roberto Paradisi ed avv. Domenico Liso (da quest’ultimi sciorinate anche sui mass media), in questi anni, hanno fatto riferimento solo a prove larvatamente indiziarie, che il dibattimento non ci ha restituito.

– Racconta che la tesi del Pubblici Ministero, decantata anche dai difensori delle parti civili, avv. Roberto Paradisi ed avv. Domenico Liso (da quest’ultimi sciorinate anche sui mass media), sin dall’inizio, è stata una testi “volutamente fluida, liquida e sfuggente” che non è stata mai riempita di contenuti solidi, oltre che viziata da “macroscopici paradossi”.

– Racconta che i testimoni della accusa sono importanti per quello che sanno, ma soprattutto per quello che non sanno”. Cioè, “per poter essere credibili, o portavano fatti ed elementi esterni ed oggettivi diversi da quelli che hanno potuto trattare dialogicamente dai confronti con le parti civili, leggere nelle carte, nei quotidiani online e a carta stampata o ascoltare in televisione, oppure sono solo personaggi comparsi nel proscenio giudiziario per fini diversi da quelli dichiarati: per parentado, per amicizia, per ideologia, per manie di protagonismo e non certamente per offrire un contributo sostanziale al processo. E che la loro attendibilità, che era prossima allo zero, in quanto testimonianze per larghissima parte “contaminate” o “de relato” non ha retto in giudizio.

– Racconta che le testimonianze a carico di questo processo possono essere suddivise in due sole categorie: la parte più sostanziosa, in testimonianze de relato (o “indirette”) – ossia quella testimonianza avente ad oggetto fatti conosciuti dal testimone non per conoscenza diretta o sottoposti alla sua percezione fisica, ma perché riferitigli da terzi soggetti (anche se parti in causa). La sparuta minoranza delle testimonianze che residuano, sono invece testimonianze, che in ben tre anni di indagini preliminari e financo successivamente durante l’istruttoria dibattimentale, originano, come si è dimostrato compiutamente in dibattimento da parte della difesa, fra le parti di questo processo, da vicendevoli confronti, incontri, spunti comuni, interviste, colloqui, domande, suggerimenti, anche, fra le altre cose, telematici (si pensi al social media e social network Facebook) e televisivi (si pensi alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”), che hanno prodotto una sorta di “narrazione collettiva” di eventi mai accaduti ed oltretutto, tutti smentiti per tabulas.

– Racconta che l’accusa, pubblica e privata, ha compiuto le più incredibili acrobazie per cadere nell’assurdo. Dove i “principi che regolano la prova possono essere stravolti”. Dove “l’inverosimile non viene cancellato dal processo ma viene accettato come fatto ovvio e normale”. Dove il “concetto di riscontro è dilatato onde consentire di ritenere provato qualsiasi fatto pur totalmente privo di prova”. E di una accusa, che è saltata di palo in frasca da ipotesi materiali (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, istigazione al suicidio etc.) ad ipotesi astratte (riduzione in schiavitù).

– Racconta che i Pubblici Ministeri non sono padreterni, né leoni sotto il trono. Devono rispettare ogni imputato alla stregua di un presunto innocente sino a sentenza definitiva, nella consapevolezza che le ipotesi astratte ex ante sostenute, ex post potrebbero rilevarsi del tutto infondate.

– Racconta che i coniugi Marco Bertolini e Sandra Boschetti hanno bramato l’occhio sempiterno dell’inquisitore totalitario e incombente sulla vita del Predieri e dei di lui familiari, dando l’avvio da un processo chiamato a ricostruire fatti, circostanze e situazioni avvenuti, quando andava bene, cinque anni orsono, con continui “colpi a vuoto” ed “ipotesi congetturali”.

– Racconta, infine e soprattutto che il nostro diritto penale è un diritto penale del fatto, non è un diritto penale di atteggiamento interiore, non è un diritto penale che punisce soltanto per la inclinazione di un soggetto verso il compimento di questo o di quella di determinata attività, rimane un diritto penale del fatto. Un fatto, come quello della violenza sessuale asseritamente subita da Alessia Chiarenza, che, al pari degli altri, non solo non è stato provato, ma che è stato addirittura travolto, confutato e smentito da decine e decine di prove di segno contrario.

In questi “comunicati stampa” dei difensori delle parti civili, avv. Roberto Paradisi ed avv. Domenico Liso, e delle stesse parti civili rappresentate, signori Marco Bertolini e Sandra Boschetti, ed Alessia Chiarenza, si ripercorre la tela di Penelope dove il meccanismo del telaio è a geometria sghemba essendo stato modificato, dai detti soggetti, il rapporto tra i fili della trama (imputazioni) e quelli dell’ordito (sentenza).

Tutto questo non è tollerabile. Come non è tollerabile che i detti soggetti si legittimano in maniera autopoietica, essendo felici di formalizzare questa loro autoreferenzialità.

D’altra parte, è vero però, che se c’è inesistenza di contenuti è logico porre molta attenzione sulla forma, vero rifugio ottativo.
Una forma che, nel coso in esame, continua a contenere, inter alia, strali virulenti e gravemente diffamatori, oltre che irrispettosi della sentenza e dei precetti costituzionali relativi al rispetto del contraddittorio e alla parità delle parti nella formazione della prova. Lo scrivente è stato trattato, continuamente, nel corso degli anni, da questi soggetti esagitati ed in foga ad una smania parossistica ed accusatoria, come se fosse sterco, dietro il “callido alibi” del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che è diventata crimine, ed un esercizio strumentale, orientato ed etero-finalizzato per ingannare i lettori, oltre che trucido e delegittimante per il destinatario di quelle pesantissime offese; ed è cosa che suscita ribrezzo e disgusto.

Una persona, chicchessia, può indubbiamente non piacere, ma insolentirla con lubrica volgarità da mane a sera come fosse un reietto è qualcosa di ributtante e inaccettabile.

Tuttavia qui non ci sono dittatori né detrattori delle libertà e dei diritti altrui. Il nostro è un paese democratico. Ed in un paese democratico, i processi, si affrontano nella aule di giustizia.

Da questa parte, pertanto, si continua ad essere fermamente contrari al fenomeno del “c.d. processo mediatico” e, inter alia, al reticolo di problemi che emergono oggi attorno al detto sintagma, atteso che la narrazione mediatica distorta in tema di “cronaca giudiziaria”, così come si appalesa quella profilatasi sino ad oggi per il processo-Predieri, comporta, sempre, una deriva giudiziaria nell’accertamento dei fatti, allorché “ribalta la presunzione di innocenza” ed altera non soltanto la percezione dei cittadini delle vicende giudiziarie, ma anche i principi del giusto processo, oltre a ledere tutti gli altri principi  giuridicamente e costituzionalmente tutelati.

Per tal motivo, a tutela dei miei diritti ed interessi, di quelli di mia moglie Jessica Bertolini e dei miei familiari, abbiamo congiuntamente dato mandato ad un legale di fiducia, di sporgere denuncia-querela per concorso in diffamazione aggravata nei confronti degli avv.ti Roberto Paradisi e Domenico Liso e di tutte le parti processuali dagli stessi rappresentate.

Ci si continuerà ad avvalere, dignitosamente, come fatto sin d’ ora, degli strumenti penali e civili posti a tutela degli interessi (e dei beni giuridici) coinvolti (e “offesi”).

da Alessandro Predieri

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!


Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno