Fratelli d’Italia: “l’amministrazione di Senigallia disattende norme su privacy”
Il coordinatore Liverani: "ecco come vengono trattati i dati sensibili"
Immaginiamo che i cittadini senigalliesi non abbiano mai saputo come avviene la gestione da parte della Amministrazione comunale dei loro “dati sensibili”. Pensiamo quindi che sia giusto informarli visto che a breve ci saranno dei cambiamenti.
In occasione della prossima entrata in vigore il 25 giugno p.v. di norme più severe per la tutela della privacy dei cittadini europei può interessare ai senigalliesi sapere, e tenere presente, come l’Amministrazione abbia disatteso le norme in vigore da un quindicennio.
Per anni l’Amministrazione (Angeloni prima e Mangialardi dopo), ha esposto pubblicamente sul WEB dati sensibili dei cittadini senigalliesi. Questo è avvenuto in spregio al D. L. 30 giugno, n. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) che elenca i limiti, della detenzione e l’eventuale pubblicazione di dati sensibili, agli enti pubblici.. Il D.L. prescrive anche le modalità della loro conservazione. Le planimetrie catastali sono state definite “Dati sensibili” dalla Agenzia del Territorio fin dalla Circolare n. 9/2003 Prot. 93798 del 25 novembre 2003 (vedi. all. 1)
Il Comune di Senigallia detiene le planimetrie di circa un migliaio di immobili di cittadini senigalliesi rilevati in occasione del Censimento del patrimonio storico rurale ai sensi dell’art. 15 L.R. 13/90. Tali planimetrie sono relative ad abitazioni particolarmente vulnerabili agli effetti della sicurezza in quanto trattasi di case isolate in territorio agricolo. Numerose di queste sono state liberamente esposte alla pubblica curiosità, anche di guardoni e malintenzionati, in ben 60 pagine delle NN.TT. della “Variante al PRG per la trasparenza ed uso del suolo ” (vedi. allegato 2).
Il Comune in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare al suo interno dati personali dei cittadini, ma quando tali dati escono dalla gestione interna e riservata, il Codice prevede precisi diritti dei cittadini a riguardo (vedi allegato 3 art. 7- 23) e misure minime di sicurezza (vedi allegato 3 art.31-33-34) :
• autenticazione informatica;
• adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
• utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
• aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
• protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
• adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
• [soppressa] (1);
• adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
• 1-bis. [abrogato] (2)
• 1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Il loro accesso dall’esterno è consentito esclusivamente ai tecnici abilitati previa apposita delega scritta del Proprietario. La Corte di Cassazione (Cass. civ., 20 febbraio 1987, n. 1840) ha esteso tale facoltà soltanto ai notai nell’ambito dello svolgimento del loro incarico. A Senigallia si verifica l’assurdo che mentre un ingegnere od un geometra per ottenere dal Catasto le planimetrie di un cliente deve farsi rilasciare autorizzazione scritta, qualunque sconosciuto ha potuto invece procurarsele scaricandole anonimamente dal sito Web comunale.
Dal febbraio 2015 “qualcuno” ha più volte denunciato questo abuso all’Amministrazione comunale, ma non ha mai ricevuto risposta, come purtroppo avviene spesso con questa Amministrazione. Sempre quel “qualcuno”, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha esposto la situazione al Garante per la Privacy. Nelle successive varianti al PRG ed al Regolamento edilizio sembra che oggi tale illegittima esibizione di dati sensibili sia stata tolta dal web, ma è ancora in possesso di tutti coloro che hanno scaricato a suo tempo i files della “variante 27 al Prg per la trasparenza e la riduzione del consumo di suolo (caratterizzazione dell’uso informatizzato e contestuali economie e razionalità operative nell’uso dei suoli – Approvazione delibera Consiglio comunale n° 20 del 28 febbraio 2012”. Di tale Variante, la 27, si allega soltanto un piccolo esempio dalla pag. 33 alla 40 (vedi all. 2).
Marcello Liverani – Coordinatore Fratelli d’Italia di Senigallia.
Allegati:
1) Circolare Geometri
2) Estratto ridotto delle NN.TT del PRG variante 27 al PRG
3) D. l. 30 giugno, n. 196/2003
Se e quando taluna di quelle case pubblicate in zona agricola verrà violata da malintenzionati utilizzando le planimetrie illegalmente messe alla berlina, chi pagherà ?
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