Senigallia, minori ridotte in schiavitù: le precisazioni dei legali dell’imputato
Intervengono gli avvocati del trentunenne Alessandro Predieri
Massimiliano Cornacchia e Gilberto Gianni, avvocati di Alessandro Predieri, intervengono per precisare quanto segue sulla vicenda giudiziaria in corso di svolgimento ad Ancona.
“Per completezza – affermano – dobbiamo specificare che la perizia psichiatrica è stata disposta dalla Corte d’Assise di Ancona sull’imputato, ma anche sulle presunte persone offese, al fine di verificare la presenza di patologie psichiche o di sindromi patologiche che possano aver interferito nell’ambito delle dinamiche relazionali”.
In secondo luogo, aggiungono Cornacchia e Gianni, “va rimarcato che la Corte ha stabilito, per la seconda volta, che il processo non possa essere fatto oggetto di riprese audiovisive, rigettando l’istanza delle parti civili: ciò in quanto la conoscenza della vicenda processuale non presenta un interesse sociale di particolare rilevanza”.
giudiziari e i rapporti di polizia. Fra queste fonti, come vede, non compaiono gli Avvocati della accusa privata (!). Nel caso in cui la cronaca consista nel resoconto di un processo non ancora concluso si - come in questo caso - , essa deve basarsi sulla lettura degli atti processuali ed al giornalista è fatto obbligo di chiarire "le opposte tesi dell’accusa e della difesa" , "senza tacere aspetti salienti di queste ultime allo scopo di inculcare nel lettore la convinzione di una
inevitabile pronunzia di condanna". Quindi ogni precisazione degli Avvocati, è stata pienamente legittima e corretta, considerate le omissioni informative condensate nei comunicati stampa, ivi compresa la pubblicità. Non c'è, difatti alcun interesse sociale - né potrebbe essere diversamente — in una vicenda privata. Diverso può essere, invece, per i media, che di cronaca e spesso di disinformazione vivono. Poi, accusato, non significa affatto colpevole. Inoltre giova ricordare, quanto al limite della continenza, innanzitutto che esso deve rispettare il principio di presunzione di innocenza del soggetto al centro della cronaca: ciò significa che ogni notizia idonea di attribuire prima della condanna un reato a una persona - per poter essere legittimamente pubblicata - non solo deve essere vera ma altresí deve avere un contenuto e una forma tali da rendere avvertiti i lettori che la colpevolezza del soggetto incolpato non può considerarsi ancora come un fatto certo. Conseguentemente, devono essere evitati tutte quei particolari non ancora sicuramente accertati e tutte quelle espressioni non strettamente indispensabili. In altre parole, nel narrare fatti per
i quali è in corso un accertamento giudiziario, il cronista deve astenersi dall’enunciare verità certe e deve rappresentare i fatti medesimi in chiave di problematicità - eventualmente comunicando ai destinatari della notizia il tipo di percezioni da lui realizzate - con
la conseguenza che anche il pubblico deve essere avvertito che la colpevolezza dell’indagato o dell’imputato non è ancora stata acquisita come un fatto certo. Infine, sempre nell’ambito della continenza, vediamo che è vietato l’uso di tutte quelle espressioni che gettino discredito sulla figura morale e professionale del protagonista della vicenda, quando questi è da considerare - come allo stato in questo caso - del tutto innocente. Perché, fortunatamente, viviamo ancora in un paese in cui tutti possono essere accusati di tutto, ma alla fine le accuse oltre che essere sostenute devono essere PROVATE. Altro che tutela; ci vogliono prove tangibli e concrete e oggettivabili, prima di accusare qualcuno di reati così gravi.
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