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Ctd collegati a bookmaker senza autorizzazione italiana

Arrivano anche sentenze della Cassazione: "Ok a sequestro immobili in cui si raccolgono scommesse clandestine"

toghe, giudici, udienza, tribunale, processo

Quando si guarda il gioco d’azzardo ed il segmento dei Centri di Trasmissione Dati si ha il sentore che anche lì vi siano dei bei “problemini” e questo a prescindere, naturalmente, dalle sanatorie loro sottoposte e che hanno fatto discutere tantissimo ed impiegare fiumi di parole sia su carta che verbalmente.

Si continua a parlare dei Ctd come di attività “particolari” ed, ovviamente, un occhio particolarmente attento sta monitorando il “loro mondo” cercando di far emergere sempre di più il sommerso ed elevando sanzioni per coloro che ancora, nonostante le sanatorie dell’anno scorso e di quest’anno, non hanno voluto aderire “alla rete legale” e, di conseguenza, operano collegandosi a bookmaker senza concessione italiana per le scommesse.

Ecco, quindi, che la Corte di Cassazione emette le sue sentenze: una delle ultime, in particolare, asserisce che deve ritenersi legittimo il sequestro di un immobile in cui vengano “raccolte scommesse clandestine” allorché l’immobile stesso appaia, per sua stessa struttura, “destinato alla gestione delle scommesse e dotato di un’organizzazione concretamente finalizzata all’attività illecita”. La legittimità del sequestro discende dall’esistenza di una specifica e stabile relazione tra l’immobile e l’illecito.

La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio ed ha respinto il ricorso di alcuni proprietari di casino online italiani e dei gestori di un centro trasmissione dati proposto contro il sequestro preventivo del loro immobile, e di tutte le attrezzature installate, per aver esercitato l’attività di raccolta scommesse in assoluta assenza dell’autorizzazione di polizia prevista dall’art.88 del Tulps. Secondo i Giudici il sequestro preventivo dell’immobile in cui vi è stato commesso “reato” è lecito in quanto ritenuto anche mezzo indispensabile per “l’attuazione e la protrazione della condotta criminosa”. La Corte respinge anche ogni pretesa violazione dei diritti di prestazione di servizi di cui agli articoli 49 e 56 del TFUE.

La Corte “giustifica” la sua delibera poiché appare sin troppo evidente che non solo i ricorrenti hanno messo a disposizione dei clienti apparecchiature di gioco, restando estranei al rapporto contrattuale di scommessa con il bookmaker (privo di concessione, ovviamente), ma hanno anche allestito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alle scommesse online finalizzata ad intercettare i giocatori e, quindi, a sollecitare quei contratti “ai quali affermano di essere formalmente estranei, con un bookmaker estero sprovvisto di concessione”.

Non vi è ombra di dubbio che anche il comparto dei Ctd sia sotto una sorta di lente di ingrandimento in modo che si possa far emergere sempre di più il sommerso che esiste ancora… ed anche in numero notevole. Si sta facendo veramente di tutto da parte delle Amministrazioni Locali e della Polizia per intervenire e controllare coloro che ancora non sono in regola.

Questo, naturalmente, a favore dell’Erario che altrimenti rimane “escluso” da questi tipi di attività ludiche, ma anche a tutela degli operatori onesti e legali che sottostanno alle norme vigenti e pagano tasse rilevanti per esercitare il loro diritto, derivante dalle concessioni pagate allo Stato, di lavorare serenamente e senza una concorrenza così bieca ed irregolare. Almeno sotto questo profilo, visto che la Conferenza Unificata, decisioni definitive e nazionali non è riuscita ancora a prenderne, lo Stato sta cercando di proteggere i Ctd regolari in attesa che, quanto prima, arrivino accordi che possano definitivamente mettere fine a questa concorrenza sleale che tanti guai sta portando agli operatori onesti.

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