“Il Comune di Senigallia è davvero imparziale?”
Paradisi interviene sulla proroga dell'incarico di dirigente al comandante della Municipale Brunaccioni
I principi costituzionali di imparzialità e buon andamento sono ancora in vigore nel Comune di Senigallia oppure sono stati sospesi dalla giunta Mangialardi? E’ quanto si chiede (e chiede alla stessa amministrazione comunale) il consigliere di Unione Civica Roberto Paradisi dopo aver appreso della proroga dell’incarico dirigenziale del comandante della Polizia Municipale a Flavio Brunaccioni.
Un atto che pregiudica, secondo quanto afferma il consigliere di opposizione, l’attività dell’ente pubblico perché, se stabilito senza bandi o concorsi, potrebbe portare l’ente stesso ad individuare non la persona migliore per l’incarico ma quella più affine all’amministrazione. Azione che va a contrastare con le recenti sentenze e disposizioni delle corti e dei tar intervenuti in materia.
A questo proposito, è stata da Paradisi depositata una interrogazione a risposta orale che riportiamo di seguito in maniera integrale.
Io sottoscritto Roberto Paradisi consigliere comunale,
PREMESSO CHE
– L’art. 11 del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, ha introdotto specifiche modifiche alle modalità di conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 110 del Dlgs. n. 267/00. In particolare, il citato riferimento normativo prevede che, “all’art. 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell’articolo e’ sostituito dal seguente: ‘1. Lo statuto puo’ prevedere che la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita’. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita’ nelle materie oggetto dell’incarico’”.
– La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, n.192 del 30 aprile 2015, ha definitivamente risolto ogni dubbio interpretativo in favore dell’inapplicabilità degli incarichi dirigenziali a tempo determinato c.d. intuitu personae negli enti locali.
– il T.A.R. Umbria nella citata sentenza, “pur ribadendo la natura privatistica degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali” ha evidenziato che le norme contenute nell’art.19, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, obbligano l’Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art.1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art.97 Cost.; “tali norme – ha sentenziato il Tar – obbligano la p.a. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l’Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (così Corte di Cassazione, 14 aprile 2008, n.9814; Corte di Cassazione, 26 novembre 2008, n.28274; Corte Cassazione Sezione Lavoro, 14 aprile 2015, n.7495)”.
– Peraltro, ai sensi dell’art.40, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 c.d. “decreto Brunetta”, che ha introdotto il comma 1-bis all’art.19 del D. Lgs. n.165/2001, è imposto all’Amministrazione un preciso onere motivazionale circa le ragioni ed i criteri di scelta seguiti per il conferimento dell’incarico dirigenziale;
– Ogni diversa scelta basata su un presunto rapporto di fiducia personale (ambiguo e inaccettabile per una pubblica Amministrazione) comporta pesantissimi dubbi di legittimità costituzionale. Così si è espressa la giurisprudenza più recente sul punto: “Diversamente opinando ovvero qualificando la selezione di cui all’art.110, comma 1, TUEL quale scelta “intuitu personae” risulterebbe assai dubbia la compatibilità costituzionale della norma in riferimento all’art.97, commi 2 e 4, Cost., dal momento che il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione comporterebbe, in quanto costitutivo di un rapporto di impiego pubblico, una aperta deroga al principio costituzionale dell’accesso tramite pubblico concorso – valevole anche per le assunzioni a tempo determinato (Corte Costituzionale 23 aprile 2013, n.73; Consiglio di Stato Sezione VI, 4 novembre 2014, n.5431) – non sorretta da esigenze di buon andamento e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla” (Corte Costituzionale 13 giugno 2013 n.137; Id. n.205 del 2006; nn.297, 363 e 448 del 2006, 104 del 2007; 161 del 2008, 215 e 293 del 2009; n.9, 10, 169, 195, 225, 235, 267, 354 del 2010; 7, 42, 52, 67, 68, 108, 127, 189, 299 e 310 del 2011; 30, 62, 100, 161, 177, 211, 212, 217, 226, 231 del 2012; 3 e 28 del 2013)”.
CONSIDERATO CHE
– L’Amministrazione comunale di Senigallia con decreto del sindaco 457 del 1 agosto 2015 ha prorogato l’incarico dirigenziale del comandante della Polizia Municipale Flavio Brunaccioni stipulando un contratto individuale di lavoro alle medesime condizioni giuridiche ed economiche previste nel precedente contratto senza attivare né procedure comparative né adottare forme di partecipazione ai processi decisionali e senza motivare le ragioni giustificative delle scelte;
– Il Tar Umbria, nella sentenza sopra citata spiega (sembrando ricalcare perfettamente il caso identico di Senigallia) che “la scelta “intuitu personae”, motivata con l’esigenza di un rapporto di fiducia tipico del profilo dirigenziale, risulterebbe preordinata non già alla scelta del Dirigente migliore bensì a quello “maggiormente affine” all’indirizzo politico dell’Amministrazione …..omissis….. con grave pregiudizio per lo stesso principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa sancita dal Codice sul Pubblico Impiego (artt.13 e seg.) e dallo stesso TUEL (art.107) principio ritenuto – anche di recente – espressione del buon andamento (Corte Costituzionale sentenza 3 maggio 2013, n.81) e che non avrebbe alcun significato ove la scelta del Dirigente fosse a monte “intuitu personae”.
Premesso tutto ciò
INTERROGO LA S.V.
Per sapere
I motivi che hanno indotto questa Amministrazione a OMETTERE qualsiasi tipo di procedura comparativa nella scelta del dirigente della polizia municipale (criterio già adottato per il conferimento di incarico ad altri dirigenti), a omettere di adottare forme di partecipazione ai processi decisionali nonché a prorogare un contratto individuale di lavoro dirigenziale senza indicare le ragioni giustificative delle scelte.
Si chiede infine a questa pubblica Amministrazione se a Senigallia i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento sono ancora in vigore oppure sono stati sospesi dalla Giunta Mangialardi.
Si richiede risposta orale nel prossimo consiglio comunale.
Senigallia lì 20.10.2015
ROBERTO PARADISI
Continuare a rammentare che: A) Senigallia sette-7(8 con perini) assessori UNO-2 in più che in consiglio regionale? B) Una foto al giorno c'imprime in testa la bellezza del ricciolino. Con diverse foto al giorno il ricciolino non ce lo leviamo più di TORNO! s610
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