“I mezzi per contrastare i parcheggiatori abusivi ci sono”
Nuova Senigallia: "Perché l'amministrazione non vuole applicarli?"
Si dice che il primo passo per risolvere un problema sia ammettere la sua esistenza. A Senigallia il problema dei parcheggiatori abusivi non lo vogliono risolvere perché è l’intera amministrazione comunale, con in testa il primo cittadino a negarne l’esistenza.
Le frasi del sindaco, pubbliche sui giornali, la dicono lunga sul menefreghismo della problematica: “Per quanto riguarda i parcheggiatori abusivi, non rientra nelle facoltà degli agenti di Polizia Municipale allontanare o espellere i cittadini extracomunitari. L’intervento degli agenti si può limitare solamente al contrasto del commercio abusivo e alla confisca del materiale detenuto senza i relativi permessi“.
No, non è proprio così come ce la racconta il primo cittadino, o almeno non è tutta la verità, perché la grave mancanza dell’amministrazione nel non voler mettere un freno a questo fenomeno indica chiaramente che la loro linea è quella di voler chiudere entrambi gli occhi e le orecchie per qualche motivo a loro caro.
Il problema dei parcheggiatori abusivi, o meglio “Il Racket dei parcheggiatori abusivi“, come è stato chiamato a Roma dalla Dott.ssa Carla Fubelli che ha curato il dossier per la “Commissione Consiliare Speciale Politiche per la Sicurezza Urbana del Comune di Roma”, che infastidiscono e importunano le persone, esiste e non è neanche di piccole dimensioni visto che alcuni parcheggi sono letteralmente invasi dagli abusivi a Senigallia. Sia il Codice della Strada che il Codice Penale prevedono molto bene la risoluzione o la mitiganza della problematica come già avvenuta in altre città d’Italia, e adesso lo andiamo a dimostrare.
Per definizione: “i parcheggiatori abusivi, detti anche guardiamacchine, sono persone che esercitano, senza autorizzazione, il ruolo di guardiani di autoveicoli o motoveicoli in zone, per lo più pubbliche, adibite regolarmente o meno, al parcheggio“. A rendere più odiosi tali comportamenti si aggiungono le richieste incessanti di denaro negli spazi riservati alla sosta delle autovetture all’esterno degli ospedali, ove ci si reca in visita a persone malate o per sottoporsi a controlli medici, e chi si deve recare all’Ospedale di Senigallia sa benissimo di cosa parliamo. Insomma una forma surrettizia di impiego che in qualche caso diventa una scorciatoia per assicurarsi un guadagno facile.
Non di rado queste forme abusive di “guardiania”, di fronte al rifiuto di pagare, cambiano improvvisamente “ragione sociale”: da custodi dall’autovettura diventano una appannata minaccia per l’integrità del bene stesso. Non è raro che al rifiuto di pagare segua un danneggiamento della vettura. Carrozzeria sfregiata o specchietti rotti. Insomma un meccanismo di custodia che scivola spesso verso forme più o meno evidenti di tentata o consumata estorsione. Ed ecco che a questo punto, per contrastare questo fenomeno, entrano in gioco delle Leggi semplici e chiare che, chissà per quale recondito motivo, non vengono esercitate e applicate a Senigallia.
1) La legge italiana punisce l’esercizio del parcheggio abusivo, qualora riconosciuto, solamente con una sanzione amministrativa: la Legge 1° agosto 2003 n. 214, comma 15 bis art. 7 del Codice della Strada, stabilisce che: “Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 652,00 ad Euro 2.620,00. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite”.
Ecco quindi dimostrato che già il C.d.S. prevede un primo rimedio amministrativo per l’irregolarità di esercitare la “professione” del parcheggiatore abusivo. Non solo il C.d.S. prevede quindi una sanzione, ma anche il Codice Penale si è espresso, con vari articoli, sulla questione aiutando le Amministrazioni locali fornendo loro tutta una serie di normative atte a contrastare il fenomeno, andiamo allora ad illustrare in modo dettagliato tutti i reati per cui sono penalmente perseguibili i parcheggiatori irregolari, perseguibilità che a Senigallia non viene operata per una chiara scelta politica dell’attuale Amministrazione.
2) Prima di tutto è il Codice Penale all’art. 633 (invasione di terreni o edifici) a stabilire il principio secondo cui “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a 2 anni, o con la multa da euro 103 a euro 1.032”. Tra le condotte riconducibili alla fattispecie criminosa in oggetto è stata riconosciuta, ad esempio, quella del parcheggiatore abusivo, il quale, non occasionalmente, su area sia pubblica sia privata e al fine di trarne profitto, svolga a pagamento attività indirizzata alla custodia del veicolo;
3) L’art. 629 del Codice Penale punisce il reato di “estorsione” così deliberando: “Chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065“;
4) Sempre dal Codice Penale, l’art. 416 “associazione per delinquere” così recita: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. L’associazione per delinquere è un delitto contro l’ordine pubblico“;
5) L’art. 348 del Codice Penale riguarda “l’esercizio abusivo di un’attività“, secondo cui: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516”;
6) L’art. 640 del Codice Penale prevede il reato di “truffa” stabilendo che: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1549 € quando: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa“;
7) Infine, l’art. 650 del Codice Penale riguarda “L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, secondo cui: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’ Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro“.
Sono ben 7 quindi i “mezzi legali” che le Leggi forniscono alle Amministrazioni Comunali per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusi: come mai a Senigallia nessuno vuole applicarli?
Non è però tutto, perché proprio sull’art 650 del Codice Penale “casca l’asino”. In sostanza, l’art. 650 del C.P. può essere definito come la “classica figura di norma penale in bianco”. Tale è la norma in cui il precetto è formulato in modo generico, dovendo perciò essere completato da atti normativi di grado inferiore (come per esempio provvedimenti amministrativi, regolamenti, etc.), mentre la sanzione è specificamente e precisamente determinata. Quindi il precetto acquista concretezza ed attualità solo al momento in cui è dato il provvedimento indicato dalla norma stessa. Il bene giuridico tutelato da tale fattispecie è proprio l’ordine pubblico inteso come regolare andamento del vivere civile; con la sua forza sanzionatoria la norma è diretta a soddisfare l’interesse della Pubblica Amministrazione nell’ottenere da un privato cittadino una certa prestazione o, comunque, un certo comportamento.
Nasce spontanea una domanda a questo punto: come mai l’amministrazione di Senigallia non ha mai voluto emettere un provvedimento amministrativo, un regolamento, una delibera o una ordinanza per combattere, o mitigare, il fenomeno dei parcheggiatori abusivi? Se lo avesse fatto avrebbe avuto anche la possibilità di utilizzare l’art. 650 del C.P. Pur non emettendo nulla le amministrazioni Comunali hanno però ben sei validi “agganci” per reprimere il fenomeno.
A questo punto sono evidenti tre cose: 1) Leggi e regolamenti sia del C.P che del C.d.S. esistono e sono chiarissimi; 2) A Senigallia l’Amministrazione non ha la benchè minima intenzione ad arginare il fenomeno in tutela dei Cittadini; 3) L’Amministrazione Comunale di Senigallia, con in testa il Primo Cittadino, quando parla e fa dichiarazioni su questa problematica aggira la verità e la realtà usando ad arte il politichese raccontando bugie.
Di conseguenza chiedo ufficialmente al Sindaco Maurizio Mangialardi di attivarsi affinché a Senigallia venga emessa, come è stato fatto in altre città italiane, un’ordinanza diretta ad inibire, su tutto il territorio comunale, l’esercizio delle attività abusive di parcheggiatore, la quale preveda, tra le altre cose, una maggiorazione della sanzione edittale laddove la mansione sia svolta mediante lo sfruttamento di soggetti minori o in prossimità di luoghi con alta affluenza di pubblico o destinati ad un pubblico servizio (Ospedale per esempio).
Desideriamo inoltre ricordare al Sindaco e all’intera Amministrazione Comunale che chi non fa nulla per combattere le illegalità, inevitabilmente ne è complice.
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