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Teatro Portone 28 febbraio 2015

“Il fatto non è reato”: farmacista senigalliese assolto dall’accusa di doping

Corrado Canafoglia, legale di Danilo Carloni: "vicenda giudiziaria pazzesca, chiederemo i danni"

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Danilo Carloni e Corrado Canafoglia

Assolto dal Tribunale di Ancona perché “il fatto non costituisce reato“: termina così dopo sei anni una vicenda giudiziaria che ha visto protagonista, suo malgrado, il farmacista ed omeopata senigalliese Danilo Carloni, finito in mezzo ad una spiacevole storia di doping sportivo.


A raccontare quanto avvenuto è il legale di Carloni, l’avvocato Corrado Canafoglia, che definisce il farmacista senza mezzi termini vittima di un pazzesco ingranaggio giudiziario conclusosi soltanto dopo sei anni”.

“Nel febbraio 2009 la Procura della Repubblica di Padova apre un’indagine nazionale sul doping nel ciclismo e sequestra in Abruzzo, nel ritiro di una squadra di professionisti, vari medicinali, alcuni dei quali dopanti reperiti sul mercato clandestino.Tra questi, pure il Benfluorex, una sostanza usata per dimagrire che si vende normalmente nelle farmacie a 2 euro e che ora non è più sul mercato”, spiega Canafoglia, che continua: “il Benfluorex sino al 2010 non era considerato dopante, ma lo era la Norferfluramina, sostanza che potrebbe ricavarsi in alcuni casi (non sempre) dalla metabolizzazione del Benfluorex, una volta ingerito. Il direttore sportivo della squadra indagata, Donato Giuliani, prima afferma di aver comprato la sostanza a Corinaldo, poi sostiene di averla acquistata nella farmacia di Carloni a Senigallia, dando il via al calvario giudiziario del farmacista”.

Oltre a venire indagato dalla giustizia sportiva (che lo squalificherà per 4 anni, lo stop finirà a maggio 2015), Carloni finisce indagato anche da quella ordinaria, visto che in italia il doping è punibile penalmente: prima davanti al Tribunale di Padova, dichiaratosi in seguito, su eccezione della difesa, incompetente, poi davanti a quello di Ancona.

Si contesta a Carloni: “di aver ceduto Benfluorex, a Giuliani Donato, direttore sportivo di società professionistica Hadimec – Nazionale Elettronica, sostanza che una volta assunta potrebbe essere metabolizzata in Norferfluramina, sostanza considerata dopante e quindi  finalizzata ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti modificando le condizioni psicofisiche e biologiche dell’organismo”.

Il Benfluorex nel 2009 non era considerato doping, ma lo era dunque la Norferfluramina, sostanza che – come già spiegato – potrebbe ricavarsi in alcuni casi dalla metabolizzazione del Benfluorex stesso.

Nel processo penale si costituiscono parte civile il Coni e la Federazione ciclistica italiana: entrambe chiedono 500.000 € di danni.

Nello stesso periodo è ancora d’attualità il caso Bastianelli, la campionessa del mondo di ciclismo al quale viene negato di partecipare alle Olimpiadi di Pechino 2008 per aver assunto Benfluorex nell’ambito, sostiene l’atleta, di una cura dimagrante.

Il farmacista intanto si difende: da un lato evidenzia di non ricordare affatto di aver venduto il Benfluorex a Giuliani, che a sua volta non menziona con chiarezza la circostanza dell’acquisto: successivamente, in sede di dibattimento, il direttore sportivo riferirà di aver acquistato il Benfluorex per sé e non per volerlo cedere a un suo ciclista, confermando inoltre di non individuare con certezza in Carloni il farmacista che glielo aveva ceduto; dall’altro, sottolinea che nel 2008 e nel 2009 la sostanza non era ancora contenuta nelle liste nazionali ed internazionali in materia di doping, dove sarà invece dal 2010, in epoca successiva ai fatti contestati.

Nel processo vengono sentiti esperti di fama nazionale, tra i quali la professoressa Minghetti, già impegnata nel processo per doping a carico della Juventus.

Alla fine arriva l’assoluzione da parte del giudice del Tribunale di Ancona Antonella Marrone, con la motivazione che “il fatto non costituisce reato”.

Per la Cassazione sono dopanti solo i farmaci individuati nell’elenco predisposto dalla Commissione antidoping, in base al principio di tassatività – sottolinea Canafoglia – per cui è fuori dall’area delle condotte incriminate l’uso di farmaci e metodi che pur essendo in re ipsa dopanti, tuttavia non sono stati ancora inclusi nelle liste dei farmaci dopanti. A dicembre 2008 – febbraio 2009 la sostanza non era inserita tra quelle dopanti, per cui nessuna responsabilità penale è ascrivibile al Dr. Carloni. La sentenza ripristina la verità e restituisce dignità ad un professionista serio e rispettoso delle regole”.

Tuttavia, non toglie l’amarezza al farmacista, che dichiara: “un processo che mi ha infamato, associando ancora oggi il mio nome a pratiche illecite (si veda in tal senso questa pagina tratta dal sito del Coni). Chiederemo un risarcimento, da devolvere in beneficenza, al Coni stesso e alla Federazione ciclistica. Mi preme ringraziare, oltre al mio legale, gli esperti che mi hanno sostenuto nel processo e la magistratura di Ancona che ha finalmente posto fine a questa storia”.

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