Inquinamento e polveri sottili, ecco i divieti in vigore a Senigallia
Dal 16 febbraio al 15 maggio sarà vietato, con misure antismog, il transito ad alcune categorie di mezzi
Dal 16 febbraio al 15 maggio e dal 15 settembre al 31 dicembre 2015, salve ulteriori limitazioni che potrebbero essere disposte a livello regionale, nelle fasce orarie 8.30-12.30 e 14.30-18.30, dal lunedì al venerdì, eccetto i giorni festivi infrasettimanali, nel centro abitato di Senigallia sarà vietato il transito ad alcune categorie di veicoli.
Per quanto concerne i veicoli ordinari, il divieto vale per: le autovetture diesel pre Euro, Euro1 e Euro2 senza filtro antiparticolato; i veicoli commerciali diesel fino a 3,5 tonnellate, pre Euro e Euro1 senza filtro antiparticolato; i veicoli commerciali tra le 3,5 e le 32 tonnellate o di massa superiore, pre Euro, Euro1 e Euro2 senza filtro antiparticolato; i trattori stradali tra le 14 e le 32 tonnellate o di massa superiore, pre Euro, Euro1 e Euro2 senza filtro antiparticolato; gli autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro1 e Euro2 senza filtro antiparticolato; i ciclomotori e i motocicli a due tempi pre euro.
Il divieto è esteso anche ai mezzi agricoli e alle macchine operatrici. Tuttavia, sarà consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli, sia delle macchine operatrici nei cantieri o nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione dell’ordinanza, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo. Ai mezzi agricoli è consentita la circolazione, in deroga al divieto, esclusivamente sulle strade comunali ricadenti fuori dai centri abitati del capoluogo e frazionali.
Potranno invece continuare a circolare regolarmente tutti i veicoli alimentati a benzina, gas metano, gpl, ibridi ed elettrici.
Le limitazioni dell’ordinanza non si applicano agli automezzi adibiti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere); i taxi e veicoli a noleggio con conducente fino a 9 posti; i veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e di altri Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria in servizio; i veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed auto mediche), quelli dei medici in visita domiciliare, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei servizi tecnici degli enti locali e delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua – gas – energia elettrica – telefoni – igiene urbana, esclusi però i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti), auto funebri, carri-attrezzi adibiti al soccorso stradale; i veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza, i veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza; i veicoli al servizio e per il trasporto dei disabili e quelli impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione del personale della Polizia municipale o di altre Forze di Polizia operanti nel territorio.
Autorizzazioni temporanee di circolazione potranno essere rilasciate dalla Polizia Municipale.
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