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Tasi: informare e coinvolgere i cittadini di Senigallia

Alcuni elementi utili per capire la tassa sui servizi indivisibili

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Siamo alla vigilia del pagamento della T.a.s.i. (tassa sui servizi indivisibili) e come gruppo riteniamo utile informare i cittadini su quanto e su come si debba procedere. Non possiamo né vogliamo per ora intervenire nel merito di questa imposta, tuttavia come spunto per la prossima campagna elettorale che porterà alla elezione del nuovo sindaco, mettiamo sul piatto l’impegno a rivedere, come per la T.a.r.i. (tassa sui rifiuti), tutti i costi che vengono con essa finanziati attraverso un confronto aperto con i cittadini e i comitati.

Il tributo sui servizi indivisibili è destinato infatti al finanziamento di quei servizi per i quali non è possibile individuare l’intensità degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto, ed erogati in favore della collettività. Esempio: pubblica illuminazione, manutenzione stradale, verde pubblico, sicurezza locale.
Tutte voci nelle quali è evidente come una gestione oculata, quasi familiare, possa produrre importanti risparmi; ma soprattutto voci – pensiamo al verde pubblico, alla illuminazione e alla sicurezza locale – nelle quali il coinvolgimento dei cittadini in maniera responsabile e responsabilizzante può condurre a risultati davvero migliorativi rispetto ad oggi e senza aggravio di costi.

Di seguito dunque una serie di elementi utili ai cittadini a capire e partecipare:

SOGGETTI PASSIVI
Sono tenuti al pagamento della TASI i proprietari di abitazioni principali e relative pertinenze, e fattispecie equiparate.

Si considerano abitazioni principali:
a) l’immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 Aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel C.E.U. come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche se non soddisfano i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica e purché non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
f) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale di proprietà sull’immobile, il versamento della TASI dovrà essere effettuato autonomamente dai singoli soggetti: il titolare del diritto reale verserà una quota pari al 90% dell’ammontare del tributo, applicando l’aliquota deliberata dal Comune e relativa alla propria condizione soggettiva, mentre l’occupante verserà una quota pari al 10%, facendo riferimento alla condizione del titolare del diritto reale.
Quanto sopra si considera valido anche nel caso di abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, e per le abitazioni concesse in comodato ai figli, il cui nucleo familiare ivi residente e dimorante sia costituito da almeno due persone, calcolando l’imponibile per il versamento della TASI sulla quota di rendita eccedente € 100,00.
In caso di pluralità di possessori o detentori, questi sono tenuti in solido al pagamento di una unica obbligazione tributaria, senza tenere in considerazione le percentuali di possesso.
In presenza di comproprietari, di cui uno o più residenti nell’immobile, ogni comproprietario dovrà pagare in modo esclusivo la propria quota di possesso, applicando l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario per la durata della locazione.
In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi l’anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore dei locali o aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati, il versamento della TASI deve essere
effettuato da colui che gestisce i servizi comuni sui locali e le aree scoperte di uso comune e per le
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

ESENZIONI
Sono esenti dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) i terreni agricoli, gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del S.S.N., destinati esclusivamente ai fini istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall’art. 7 c. 1 lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30/12/1992 n.504, fermo restando le applicazioni delle disposizioni di cui l’art. 91 bis D.L. 24/01/2012.

BASE IMPONIBILE
La base imponibile della TASI è la stessa dell’Imposta Municipale Propria, così come previsto dall’art.
13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
Il valore imponibile dei fabbricati si calcola rivalutando le rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione del 5%.
Le rendite rivalutate devono essere moltiplicate per i seguenti coefficienti:
– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 e A/10;
– 65 per gli altri fabbricati accatastati nel gruppo catastale D;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili, il valore è quello venale in comune commercio. Le informazioni sui criteri di stima delle aree fabbricabili e dei fabbricati in corso di recupero ai fini I.MU. sono disponibili sul sito www.comune.senigallia.an.it (cliccare “Mi interessa” > “Espandi” > “Tasse e imposte” > “Imposta municipale propria”). Il coefficiente di rivalutazione dei valori applicabile per il 2014 è pari allo 0,54%.
Non si considerano tuttavia fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l’utilizzazione agricola.

ALIQUOTE E DETRAZIONI
Il versamento della prima rata della TASI sarà effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate, nella misura pari al 50% del tributo complessivamente dovuto per l’intero anno. La rata a saldo, pari al restante 50%, scadrà il 16 dicembre 2014. E’ consentito il pagamento della TASI in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

Le ALIQUOTE e le detrazioni di utilizzare sono le seguenti:
1. Aliquota 3,3 per mille per le abitazioni principali ed equiparate e per le relative pertinenze secondo le definizioni valide ai fini dell’IMU;
2. Detrazione € 160 per le abitazioni principali ed equiparate e per le relative pertinenze la cui
rendita complessiva non superi € 300,00;
3. Detrazione € 90,00 per le abitazioni principali ed equiparate e per le relative pertinenze la
cui rendita complessiva superi € 300,00 ma non superi € 500,00;
4. Detrazione € 40,00 per le abitazioni principali ed equiparate e per le relative pertinenze la
cui rendita complessiva superi € 500,00 ma non superi € 600,00;
5. Aliquota ordinaria 1 per mille per tutti gli altri immobili soggetti al tributo.

RIDUZIONI
Il tributo è ridotto del 50% per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 11.500,00, e del 30% per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra € 11.500,00 ed € 17.250,00. La dichiarazione sostitutiva ISEE dovrà essere presentata entro il termine della dichiarazione relativamente alla situazione reddituale dell’anno solare per il quale si richiede la riduzione.
Il tributo è ridotto del 50% per le abitazioni principali che abbiano subito danni tali da renderle inutilizzabili a causa degli eventi alluvionali del 2 – 4 maggio 2014. La riduzione si applica a condizione che il valore ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad € 40.000,00, con riferimento alla situazione reddituale dell’anno per il quale si applica la riduzione. Le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate entro il 30 giugno 2015.

COME PAGARE
I versamenti andranno effettuati tramite Mod. F24 indicando il codice catastale del Comune di Senigallia I608 ed i seguenti codici tributo nella sezione riservata ai tributi locali:
• 3958 – TASI tributo sui servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
• 3959 – TASI tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3960 – TASI tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
• 3961 – TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi sono versati unicamente all’imposta.
Il calcolo TASI on-line consente la stampa del Mod. F24, dove vengono inseriti in automatico i suddetti codici tributo.

In conclusione va sottolineato che per le informazioni e la modulistica la modulistica relativa alla TASI, oltre alla possibilità di eseguire il calcolo con le aliquote, le detrazioni e le riduzioni deliberate dal Comune di Senigallia, sono disponibili sul sito internet comunale all’indirizzo: www.comune.senigallia.an.it.
Selezionare le voci “Sportelli aperti al pubblico > Sportello tributi per il cittadino > Links > Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)” per ulteriori informazioni e modulistica.
Selezionare la voce “ANUTEL – calcolo IUC 2014> calcolo TASI” per eseguire il calcolo e stampare il modello F24 per effettuare il versamento.

Lo Sportello tributi per il cittadino si trova in Viale Leopardi n. 6 (Palazzo La Nuova Gioventù) ed è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì ed il venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:30 ed il martedì pomeriggio dalle 15:15 alle 17:00.
Sarà possibile inoltre contattare l’ufficio al numero dedicato 071.6629370 nei seguenti orari: martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13l:30 e dalle ore 15:15 alle ore 17:15; oppure via mail all’indirizzo info.tributi@comune.senigallia.an.it.

da
Maurizio Perini e Francesco Piccolelli
Comitato “Senigallia Siamo Noi”

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