Parcheggio oltre l’orario per il quale si è pagato: Senigallia si adegua?
Pagamento del saldo, come dice il Ministero, o multa? Interrogazione di Cicconi Massi
Il consigliere comunale Alessandro Cicconi Massi ha presentato un’interrogazione al Sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi sulle multe per chi sosta nei parcheggi oltre l’orario per il quale si è pagato il biglietto.
Il ministero dei Trasporti ha infatti espresso il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale“: l’inadempienza implica perciò il saldo della tariffa non corrisposta, anziché la multa.
Questa l’interrogazione di Alessandro Cicconi Massi.
Chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato viola il codice della strada e merita una sanzione o deve solo saldare la parte mancante della tariffa? Questa, in poche parole, la domanda posta al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi da un’interrogazione parlamentare a cui ha risposto il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro facendo chiarezza sui dubbi interpretativi sollevati da molti Comuni e su una presunta, ma inesistente, divergenza tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell’Interno.
Il ministero dei Trasporti ha ripetutamente espresso nel tempo il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale”.
Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”.
Ma, obiettano alcuni Comuni, un parere del ministero dell’Interno del 2003 dice il contrario.
Risponde il Ministero dei Trasporti: “Non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell’Interno: quest’ultimo, infatti, in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso”, pareri condivisi dal Servizio della Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Come recuperare dunque i mancati pagamenti? Il ministero dei Trasporti risponde che le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.
A ciò si aggiunge la problematica di tutte le sanzioni comminate negli ultimi 60 giorni per le quali è possibile fare ancora ricorso al prefetto o al giudice di pace e che fine faranno i soldi “indebitamente” incassati dai comuni in tutti questi anni.
Per le associazioni dei consumatori tutte le multe comminate negli ultimi 60 giorni dovrebbero essere annullate d’ ufficio dai Comuni che le hanno emesse, altrimenti potrebbero essere ipotizzati i reati di abuso ed omissioni di atti d’ ufficio.
Tutto ciò premesso, si fa richiesta all’amministrazione:
1) se ha intenzione di ottemperare al parere del Ministero dei Trasporti e quindi bloccare le procedure di elevazione di sanzioni amministrative nei casi di ticket per la sosta scaduto;
2) se ha intenzione di annullare in autotutela tutte le sanzioni comminate per le quali sono ancora aperti i termini per i ricorsi alle competenti autorità;
3) se ha valutato l’opportunità di adeguare gli strumenti per la riscossione della parte residua della sosta non pagata, adottando un apposito regolamento e sistemi di calcolo delle somme non pagate.
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