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Erosione costiera nelle Marche, il caso finisce in Parlamento

Presentata da Lodolini (Pd) una proposta di legge per la salvaguardia della spiaggia

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Erosione

L’On. Emanuele Lodolini ha depositato una proposta di legge “Disposizioni in materia di erosione costiera della fascia adriatica delle Marche” volta a porre in essere misure che salvaguardino la costa marchigiana contrastando il fenomeno erosivo.

Vi è assolutamente bisogno di un impegno del Parlamento e del Governo nazionale per affrontare uno dei problemi prioritari dal punto di vista ambientale che interessa le Marche, strategico nella costruzione della Macro Regione Adriatica-Ionica.

Con i suoi 180 km di lunghezza, interessando 23 Comuni, la fascia costiera delle Marche é tra le più colpite dall’erosione. Servono adeguate misure di intervento per contrastare il fenomeno erosivo al fine di tutelare le infrastrutture e per continuare a garantire le attività produttive e con esse i posti di lavoro.

La difesa della costa è quindi un tema di interesse per molti operatori in ambito amministrativo, turistico e ambientale, anche in considerazione del fatto che il turismo contribuisce in maniera significativa alla formazione del Prodotto interno lordo della Regione Marche.

Purtroppo da diversi anni il litorale è sottoposto a fenomeni di arretramento e di erosione che ne hanno fortemente ridimensionato l’estensione. Le dimensioni del fenomeno hanno assunto oramai in numerosi tratti dimensioni drammatiche per l’ambiente e per gli operatori turistici costituiti da piccole imprese, spesso a conduzione familiare e, da generazioni, strettamente legate allo sviluppo del turismo balneare da generazioni.

Negli scorsi giorni drammatica è la situazione venutasi a creare per gli operatori balneari a causa degli ingentissimi danni provocati alle loro strutture dall’eccezionale ondata di  maltempo che ha flagellato l’intero territorio nello scorso mese di novembre. Non esente da responsabilità è̀ la mano dell’uomo e gli interventi antropici che si sono susseguiti nel corso degli anni.

Le cause dell’erosione, note anche alla pubblica opinione in maniera diffusa, sono quindi certo da imputare sia a fattori naturali sia all’attività che talvolta si attua lungo i bacini idrografici delle aree interne in maniera impropria.
Fra le cause antropiche di erosione dei litorali, determinanti appaiono le opere realizzate sulla costa; tra queste sono da annoverare anche i porti e alcuni interventi di difesa dei litorali che, però se non attuati in maniera organica fanno si che l’energia dei moti ondosi crei ripercussioni ancor più negative nelle aree prive di protezione.
La regione Marche ha posto in essere una serie di interventi che però, per le note ristrettezze di bilancio, non sono ancora sufficienti.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1
(Finalità)
1.La presente legge individua misure per contrastare il  fenomeno dell’erosione costiera lungo la fascia adriatica con il conseguente recupero del dissesto idrogeologico attuale. I Comuni interessati sono quelli del territorio della Regione Marche.

Articolo 2
(Accordo di programma)
1. Il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, promuove un accordo di programma con la Regione Marche, con le Province interessate, con i Comuni di cui all’articolo 1 e con gli enti pubblici economici interessati per la definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale per il sostegno e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari al perseguimento delle finalità di cui al medesimo articolo 1.
2. Il progetto globale e il piano pluriennale definiti dall’accordo di programma di cui al comma 1 devono prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:
a) salvaguardia dell’area costiera di cui all’articolo 1 mediante azioni di ripascimento e progetti di contrasto al fenomeno erosivo, anche con il coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti di ricerca;
b) sostegno alle attività imprenditoriali operanti nel settore turistico che adottano misure di tutela dell’area costiera data loro in concessione;
c) realizzazione di opere per la difesa del suolo;
e) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio e artistico.
3. Con l’accordo di programma di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, ivi compresi quelli economici, finalizzati al perseguimento delle finalità previste dall’articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo.

Articolo 3
(Disposizioni per i comuni)
1. Ai fini della promozione delle sinergie culturali, storiche e territoriali i Comuni  di cui all’art. 1 concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio mediante l’attuazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici di base volti al’linformazione, all’accoglienza turistica, alla realizzazione di eventi ed iniziative, assicurando la tutela del turista-consumatore; possono altresì promuovere la realizzazione di itinerari turistici locali sviluppando gli aspetti dell’ambiente e delle risorse del territorio. I medesimi comuni possono promuovere, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi con la partecipazione della Regione Marche, delle amministrazioni pubbliche, degli operatori turistici e degli altri soggetti legittimati a intervenire nel procedimento amministrativo, per l’acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi  di cui al precedente capoverso, con particolare riguardo:
a) alla predisposizione di un memorandum d’intesa tra i soggetti pubblici interessati;
b) alla definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione dei percorsi storici e turistici;
c) alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
d) all’elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell’ambito del piano pluriennale di cui all’articolo 2.

Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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