La moglie chatta con un altro via skype? E’ vietato produrre in giudizio le sue conversazioni
L'esperto on line di Senigallianotizie.it ci offre un nuovo caso in materia legale
Poco tempo fa abbiamo parlato di un caso in cui le fotografie pubblicate sul profilo Facebook da un coniuge separato erano state utilizzate dall’altro coniuge per dimostrare l’instaurazione di una relazione con un’altra persona e così il nuovo tenore di vita.
Oggi parliamo di un altro caso, per certi aspetti simili, ma conclusosi con ben altro trattamento. Nel corso di un processo civile di separazione, il marito deposita delle “stampate” di conversazioni della moglie avvenute con una terza persona a mezzo Skype ed aventi esplicito contenuto sessuale, nonché le fotografie di “parti intime” che i due “amanti virtuali” si erano scambiati.
Per tale motivo, la moglie lo aveva denunciato penalmente per accesso abusivo a sistema informatico e rilevazione di corrispondenza.
Il GIP del Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione del PM, ha osservato che il marito si era introdotto abusivamente nel sistema informatico, utilizzando lo username e la password della moglie, non essendo stato dimostrato di avere utilizzato software particolari di tipo intrusivo o spyware che, in ipotesi, non avrebbero di certo migliorato la sua posizione processuale.
Né poteva attribuirsi rilevanza ad una eventuale leggerezza da parte della moglie per non aver sufficientemente protetto le proprie chiavi di accesso a Skype. Il marito era comunque entrato nel sistema contro la volontà quanto meno tacita della moglie, stante anche i rapporti tutt’altro che sereni al momento del fatto.
Le conversazioni telematiche e quindi anche quelle a mezzo Skype, osserva il GIP, sono una forma particolare di corrispondenza che non può essere divulgata senza autorizzazione dei partecipanti, nemmeno se il fine è quello di tutelare un diritto in sede processuale, perché nessuno può commettere un reato al fine di procurarsi una prova.
Per tali motivi, il GIP ha chiesto al PM di formulare l’imputazione per violazione degli artt. 615 ter e 616 c.p.
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