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Rifiuti nei porti, Lodolini interroga i ministri dell’ambiente e dei trasporti

Chiesto dal deputato marchigiano il rispetto della normativa nazionale e internazionale

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Il porto di Senigallia

Il deputato anconetano Emanuele Lodolini nei giorni scorsi ha depositato un’interrogazione ai Ministeri dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per sapere quali determinazioni i Ministeri in indirizzo intendano assumere al fine di garantire il reale rispetto della legge nazionale e comunitaria in materia di rifiuti nei Porti, e garantire al contempo uniformità di applicazione della normativa in tutti i porti nazionali.

La Disciplina comunitaria individuata dalla Direttiva Ce 2000/59 “Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico” recepita dall’ordinamento italiano con il Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali dir accolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”, che sta alla base della comune esigenza di salvaguardare l’ambiente e ridurre l’inquinamento marino e gli scarichi in mare dei residui del carico, prevede l’obbligo per le navi di conferire presso i porti di approdo i rifiuti prodotti a bordo;

Secondo quanto previsto dal Dlgs. 182/2003 attuativo della direttiva comunitaria, le navi che approdano nei porti italiani sono tenute a conferire i rifiuti prodotti a bordo art. 7 comma 1 recita infatti “il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all’impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto.” L’art.6 prevede a tal riguardo l’obbligo di notifica per cui il comandante della nave diretta verso lo scalo nazionale deve notificare all’Autorità Marittima, se intende conferire tutti, alcuni, o nessuno dei rifiuti, oltre al tipo ed al quantitativo di rifiuti non conferiti con la relativa % di stoccaggio residua.

La notifica (che costituisce una sorta di autocertificazione da parte del Comando Nave) deve essere inoltrata dalla nave all’Autorità Marittima almeno 24 ore prima dell’arrivo nel porto di scalo, se noto; non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall’arrivo, prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Le navi possono altresì proseguire verso il successivo porto di scalo senza aver adempiuto all’obbligo di conferimento, in deroga a tale prescrizione, previa autorizzazione dell’autorità marittima che, avvalendosi dell’autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, abbia accertato per la stessa nave una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell’arrivo presso il successivo porto di conferimento.

appare evidente che una tale possibilità sia poco stringente, lasciando amplissimi margini di discrezionalità circa il comportamento che devono tenere le Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga alla normativa comunitaria e nazionale. Di fatti nella quasi totalità dei porti nazionali, da qualche anno è invalso l’uso da parte delle Autorità Marittime locali di concedere come prassi ordinaria alle navi che vi approdano, siano esse di linea, mercantili o da crociera, deroga al citato obbligo di conferire i rifiuti senza preventivo accertamento ed effettivo controllo della reale capacità di stoccaggio, facendo quindi divenire l’eccezione della deroga, rispetto all’obbligo di conferimento, la regola.

Per contro la Capitaneria di Porto di Genova, con l’ordinanza n.348 del 28 gennaio 2007, ai commi 4.1,4.2,4.3, 4.4 fa obbligo a tutte le navi che approdano in quel porto e che vi sostano per oltre 24 ore di conferire i rifiuti putrescibili (di camera e cucina) e quindi ad alto rischio infettivo, anche se abbiano ottenuto l’autorizzazione alla deroga ai sensi dell’art. 7 comma 2, del Decreto legislativo 182/2003.

Detta disposizione restrittiva trova conferma anche nella sentenza n.19800 del 14.9.2006 Cassazione Civile – Augusta, che ha ribadito il principio sancito nella convenzione NU sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 art.211 di detta convenzione.

Pur nell’ambito dei poteri di autonomia riconosciuti alle Capitaneria di Porto in relazione al rilascio delle autorizzazioni in deroga, non è dato comprendere come sia possibile che a fronte di una problematica di tale importanza, quale quella di evitare il rischio che le navi possano scaricare in mare i loro rifiuti, sia possibile una così ampia discrezionalità in capo alle locali autorità marittime nel concedere le autorizzazioni in deroga come prassi ordinaria, rispetto al conferimento, senza alcun previo ed effettivo controllo delle relative capacità di stoccaggio della nave.

Infatti come prevede la norma, il rilascio della deroga è un’ipotesi occasionale ed eccezionale rispetto all’ordinario conferimento e dovrebbe presupporre da parte dell’Autorità Marittima un preventivo controllo a bordo della nave sull’effettiva corrispondenza tra quanto autodichiarato dal comando nave, attraverso il foglio di notifica, e quanto effettivamente accertato.

Pertanto si pone anche l’esigenza di accertare la veridicità di quanto autodichiarato dai responsabili delle navi circa l’effettiva capacità di stoccaggio dei rifiuti, e se essa sia realmente sufficiente ed idonea a mantenere a bordo quelli già prodotti e quelli che verranno prodotti, fino al raggiungimento del prossimo porto, si da evitare qualunque rischio in ordine ad un eventuale loro scarico in mare.

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