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Il Comune di Senigallia: “al Portone abbiamo agito in piena legalità”

L'amministrazione replica fornendo precisazioni sul caso di abuso edilizio denunciato da alcuni consiglieri

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Lavori edili

A seguito agli articoli apparsi in merito ad un abuso edilizio accertato in località Portone, è opportuno fornire alcune precisazioni che dimostrano chiaramente come il comportamento del Comune in tutte le fasi del procedimento sia stato all’insegna della legalità e della massima correttezza amministrativa.

Innanzitutto è necessario chiarire che la reale dimensione dell’abuso riscontrato non è di 100 metri quadrati, come indicato erroneamente nell’articolo, ma di 30 metri quadrati, pari cioè ad una porzione di circa un terzo del nuovo piano di abitazione edificato.

L’Ufficio Tecnico Comunale ha accertato che la demolizione della porzione abusiva non sarebbe stata possibile senza compromettere la stabilità dell’intero immobile realizzato in maniera conforme. Pertanto, operando nel pieno rispetto della pertinente normativa, ha dato seguito a quanto previsto dall’art.38 ex D.P.R. 38/2001. Tale disposizione di legge prevede infatti che, qualora non sia possibile la demolizione, il competente Ufficio Comunale applichi una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere abusivamente eseguite.

L’ammontare della sanzione è stata calcolata, come previsto per legge, dall’Agenzia del Territorio e non dal Comune, sulla base di precisi parametri tecnici.

Commenti
Ci sono 11 commenti
giulio 2013-05-22 19:18:35
In sostanza c'è l'ammissione di un abuso. Foss'anche di 30 mq. Che a me possono sembrare tanti. A questo punto la legge non prevede il ripristino della posizione precedente all'irregolarità? Se si compromette la stabilità dell'immobile saranno affari del proprietario. Che a sua volta potrà chiedere i danni ai suoi tecnici. Il Comune, infine, in ogni caso deve risarcire i diritti dei terzi danneggiati.
Luigi Rebecchini 2013-05-22 20:51:21
La volumetria abusiva accertata dalla Polizia Urbana , riportata anche nell'ordinanza dell' ing. Roccato è di 90 metri metri cubi. Il piano sopraelevato in questione, secondo le norme e rispettando la volumetria consentita, sarebbe diventato nella sopraelevazione soffitta forse completamente non abitabile. La geometria insegna che un volume si riduce di 90 metri cubi o diminuendo la superficie di base ( nel caso in questione avremmo una riduzione di 30 mq di superficie x altezza di m 3 = 90 mc) oppure diminuendo l'altezza sui cento metri di superficie di base. Chiunque vorrebbe che una possibile soffitta fosse appartamento alto tre metri, ma le regole si rispettano. Luigi Rebecchini
stefano 2013-05-22 22:54:51
mmmmmm, me convince pogo! Se l'abuso l'avesse fatto un poro cane vedi come andava giù la palazzina!
Luigi Rebecchini 2013-05-23 08:35:39
Se un cttadino ha una volumetria ancora da sfruttare e nella sopraelevazione deve per motivi statici appoggiarsi sui muri perimetrali non ha altra scelta per restare nella volumetria consentita stare attento all'altezza. Se vi è un eccesso di volumetria non consentita vuol dire che bisognava tenersi semplicemente piu' bassi. Ma a questo il Comune non ha pensato..., comunque vi allego il link dell'ordinanza che dispone il pagamento e la ripresa dei lavori. Aggiungo che il DPR 380/2001 citato nell'ordinanza prevede prima della sanatoria una attenta valutazione da parte del dirigente. http://www.comune.senigallia.an.it/pubblinfor/delibere/originali/OR_2013_95.pdf.
Luigi Rebecchini 2013-05-23 08:58:46
http://www.comune.senigallia.an.it/pubblinfor/delibere/originali/OR_2013_95.pdf
Cornelio 2013-05-23 09:11:37
Quindi se io costruisco in modo abusivo e in modo tale che quello ho costruito non si possa abbattere, perchè altrimenti mi viene giù tutta casa, lo posso fare? Grande! Chiamo subito la mia ditta di fiducia per iniziare i lavori! Questa si che è una dritta! Grazie Comune di Senigallia! Spargo voce! Sapete, c'è tanta gente che vorrebbe tirare su un piano in più della propria abitazione ricavando magari da una soffitta un mini appartamento abitabile e sapere che "volendo" si può fare, perchè una legge lo permette (come descritto nell'articolo) è una gran dritta! Grazie grazie grazie! Chiamo subito il geometra e il mio muratore di fiducia! Per la prossima estate "mansardina vista mare abusiva e condonata"!
Luigi Rebecchini 2013-05-23 09:13:46
Ecco l'ordinanza che riporta anche i provvedimenti precedenti:

COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
UF F ICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
ORDINANZA n° 95 del 26/03/2013
Oggetto: PROVVEDIMENTO UNICO RICOGNITIVO AI SENSI DELL’ART. 38 DEL DPR
380/01, PER ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10/178
DEL 19/10/2010, ACCERTATIVO SULLA IMPOSSIBILITA' DELLA RIMESSA
IN PRISTINO, SANZIONATORIO E DISPOSITIVO. DITTA: ZUARES HAMMUS
Premesso che:
- A seguito dell’istanza per il rilascio di Permesso di Costruire, prot. 40322 del
27/7/2010, del sig. Zuares Hammus nato a Derna (Libia) il 4/10/1937 e residente in
Senigallia, Via De Bosis n. 20/a c.f. ZRS HNS 37R04 Z326T, per la ristrutturazione
e l’ampliamento di un fabbricato residenziale in Senigallia, via De Bosis n.18, ai
sensi dell’art. 1 della L.R. n.22/09, è stato rilasciato il Permesso di Costruire n.
10/178 del 19/10/2010.
- La Polizia Municipale con il rapporto n. 41 del 30/11/2011 prot. 63352, ha
segnalato, nell’avvenuta esecuzione della sopraelevazione dell’immobile in via De
Bosis n.18, che la rappresentazione grafica dello stato attuale, difforme allo stato
dei luoghi, ha determinato sul costruito una eccedenza planovolumetrica a cui
faceva seguito l’Ordinanza di sospensione dei lavori n. 608 del 6/12/2011 del
Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente.
- Con nota prot. 67334 del 29/12/2011 è stato comunicato ai soggetti interessati
l’avvio formale del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e
s.m.i.
- In data 3/2/2012 prot. 5715, i soggetti interessati hanno formulato osservazioni circa
le deduzioni e le valutazioni dell’ufficio.
- La Polizia Municipale è intervenuta sul procedimento (prot. 12903 del 14/3/2012)
con proprie valutazioni, controdeducendo alle osservazioni di controparte.
- Il Servizio Area Tecnica Territorio Ambiente – SUE, valutati gli scritti di cui sopra,
concludeva:
- “A seguito di quanto sopra esposto l’ufficio ha provveduto a redigere uno schema
della ricostruzione dello stato di fatto “ante operam”, che si allega e che costituisce
la base per la verifica della conformità del progetto autorizzato, alle norme del
Piano Casa. La ricostruzione dello stato di fatto “ante operam” eseguita dall’ufficio,
evidenzia che lo stato di fatto “ante operam” allegato al Permesso di Costruire n.
10/178 del 19/10/2010, è stato rappresentato non correttamente ciò inducendo
l’Ente in errore di valutazione con conseguente rilascio del Permesso di Costruire n.
10/178 del 19/10/2010, provvedimento che diversamente sarebbe stato negato. La
rappresentazione errata dello stato di fatto “ante operam”, costituisce un vizio nella
formazione del provvedimento per cui, ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/90, si
procederà all’assunzione del provvedimento di annullamento del permesso di
costruire n. 10/178 del 29/10/210, qualora tali vizi non vengano rimossi.”
e pertanto, lo stesso Ufficio in data 25/5/2012 prot. 26609, ha provveduto ad
integrare la comunicazione di avvio formale del procedimento prot. 67334 del
29/12/2011.
- La ricostruzione effettuata dall’ufficio ha evidenziato la difformità dell’intervento
sotto due profili:
A. mancato rispetto della distanza di m 10,00 della parte dell’edificio sopraelevato
rispetto a quella dell’edificio a fianco e di proprietà della sig.ra Terni, posizionato
a m 7,00;
B. volumetria eccedente a quella autorizzabile pari a m3 90,20.
- Con nota prot. 42152 del 10/8/2012, il sig. Zuares, in riscontro alla ipotesi di
adozione del provvedimento di annullamento del Permesso di Costruire da parte
del Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente, chiedeva che, in applicazione
dell’art. 38 del DPR 380/01, venisse riconosciuta “non possibile” la demolizione
della parte di edificio che sarebbe risultata non autorizzabile senza che ciò
costituisca un grave pregiudizio per il resto dell’edificio stesso che sarebbe stato ed
è del tutto regolare e conseguentemente anziché la sanzione reale della
demolizione venisse disposta la sanzione alternativa pecuniaria di cui al medesimo
art. 38, ovviamente commisurata alla parte di edificio che configura la difformità tra
l’autorizzato e l’autorizzabile.
- Appurato che il provvedimento rilasciato è viziato per rappresentazione grafica dello
stato attuale difforme allo stato dei luoghi tali da determinare, sul costruito, un
contrasto con le norme urbanistiche ed edilizie sotto due profili: a) mancato rispetto
della distanza di m 10,00 della parete dell’edificio sopraelevato rispetto a quella
dell’edificio a fianco di proprietà della sig.ra Terni, posizionato a m 7,00; b)
volumetria eccedente, per m3 90,20, a quella autorizzabile.
Pertanto in applicazione dell’art. 38 del DPR 380/01,
SI ANNULLA
il Permesso di Costruire n. 10/178 del 19/10/2010, rilasciato al sig. Zuares Hammus, ai
sensi dell’art. 1 della L.R. n.22/09 (Piano Casa), per la ristrutturazione e l’ampliamento
di un fabbricato residenziale in Senigallia, via De Bosis n.18.
Considerato:
che ai fini del rispetto della distanza tra fabbricati prevista dal combinato disposto delle
N.T.A. del PRG e delle norme attuative della L.R. 22/09, risulta necessario arretrare di
m. 3,00 la parete in sopraelevazione prospiciente la proprietà della sig.ra Terni.

Preso atto:
•che il fabbricato oggetto di intervento è costituito da una struttura portante in
muratura con configurazione planimetrica ed altimetrica regolare, aperture allineate
in altezza e collocate distanti dagli incroci murari;
•che l’arretramento della parete dell’edificio in sopraelevazione di m 3,00
comporterebbe il posizionamento del muro portante in una posizione totalmente
disallineata con le murature dei piani sottostanti, in contrasto con le norme tecniche
per le costruzioni (D.M. 14/01/2008) che prescrivono la continuità delle stesse per
ogni piano con quelle dei piani sottostanti in modo da costituire una ossatura
portante efficacemente collegata dalla fondazione fino alla copertura;
•che qualunque soluzione tecnica che possa permettere l’arretramento della parete di
m 3,00 comporterebbe un rilevante incremento di vulnerabilità dell’edifico sia dal
punto di vista statico che dal punto di vista sismico.
Vista la richiesta di accesso agli atti 08/02/2013 (acquisita al protocollo di questo Ente
con il n. 9148 del 11/02/2013), formulata dallo studio legale associato Guazzarotti &
Venuti – Via Terenzio Mamiani n. 16 Senigallia AN, in nome e per conto del Dott.
Sandro Torelli, residente in Senigallia, via Don Minzoni n. 8;
Vista l’avvenuta acquisizione in data 08/03/2013 dei documenti richiesti da parte dello
studio Guazzarotti & Venuti;
Vista “la memoria di osservazioni del contro interessato” prodotta dallo studio legale
Guazzarotti & Venuti in data 15/03/2013 (prot. n. 16056 del 18/03/2013) con la quale
viene proposta la demolizione dell’intera sopraelevazione e la “rimessa in pristino di un
tetto regolare e leggero, a partire dalla quota originaria di m 7,28. In tal modo tutto il
fabbricato certamente ne beneficerebbe dal punto di vista sismico perché verrebbero
ridotte le masse in altezza.”
Considerato che circa i 2/3 della volumetria realizzata ex novo rientra nella quantità
ammissibile dalla L.R. n. 22/2009 e successiva L.R. n. 19/2010 (Piano Casa) e che la
rimozione della volumetria in eccesso pari ad 1/3 del totale determina le problematiche
tecniche strutturali sopra richiamate;
SI ACCERTA
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.380/2001 l’impossibilità di procedere alla restituzione
in pristino e pertanto, ai sensi del medesimo articolo,
In relazione all’accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare
sottoscritto in data 30/11/2012, tra il Dirigente dell’Agenzia del Territorio, dott. Placido
Migliardo ed il Dirigente Area tecnica Territorio Ambiente del Comune di Senigallia
Dott. Ing. Roccato Gianni; che ha portato alla stima, da parte della stessa Agenzia, del
valore venale delle opere abusive in € 57.600,00.
Valutato che:
•Risulta impossibile rimuovere i vizi delle procedure amministrative che hanno dato
luogo all’annullamento e risulta impossibile la riduzione in pristino.
•La porzione di volumetria in sopraelevazione, in contrasto con le norme, non
determina alcuna deturpazione del paesaggio e dell’ambiente circostante risultando in
perfetta armonia con l’edificio stesso in quanto costituisce una semplice prosecuzione
delle pareti già esistenti ed inoltre, rispetto all’edificato presente nella zona e
nell’isolato, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, non apporta alterazione dello stato
dei luoghi essendo l’edificato circostante costituito da edifici di 2 o 3 livelli, come
appunto quello in esame.
•In questo caso debba farsi ricorso all’applicazione del principio del favor-rei, al fine
dell’applicazione della sanzione, ovvero ricorrere alla comparazione tra la sanzione
amministrativa pecuniaria e quella reale della demolizione, applicando, tra le due,
quella più favorevole a chi ha commesso l’illecito.
•La possibilità, concessa all'amministrazione, e l’opportunità di non procedere
automaticamente alla applicazione delle normali sanzioni susseguenti all'accertamento
dell'abuso, quali la demolizione dell'opera, potendo essere conveniente mantenere
ferma l'opera realizzata ed introitare una sanzione pecuniaria cospicua, quale appunto
quella costituita dal valore venale delle opere abusive realizzate”.
•La scelta tra demolizione dell’opera ed irrogazione della sanzione pecuniaria si può
risolvere in un “giudizio di convenienza” da parte della pubblica amministrazione
procedente e che, nel caso di specie, risulta carente il pubblico interesse riferito alla
demolizione della parte abusiva dell’opera, anche in relazione al fatto che la parte
abusiva risulta di entità molto inferiore alla parte assentibile. Infatti, il citato art. 38
rappresenta “speciale norma di favore” che differenzia sensibilmente la posizione di
colui che abbia realizzato l’opera abusiva sulla base di titolo annullato rispetto a coloro
che hanno realizzato opere parimenti abusive senza alcun titolo, tutelando
l’affidamento del privato a poter conservare l’opera realizzata. In tale ambito, a seguito
di annullamento giurisdizionale di titolo abilitativo edilizio l’Amministrazione non può
dirsi vincolata ad adottare misure ripristinatorie.

SI DISPONE
Il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 57.600,00 (euro
cinquantasettemilaseicento/00) corrispondente al valore venale delle porzioni di edificio
abusivamente eseguite, così come valutata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Ancona – Territorio (ex Agenzia del Territorio di Ancona), con relazione
del 23/01/2013, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 6724 del 30/01/2013.
Il pagamento della somma di € 1.057,50 (euro millecinquantasette/50) quale rimborso
dei costi sostenuti dall’Agenzia del Territorio di Ancona per l’espletamento dell’attività
di valutazione immobiliare.
La revoca dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 608 del 6/12/2011.
La ripresa dei lavori previo pagamento della sanzione pecuniaria e rimborso spese di
cui sopra, sulla base del progetto oggetto di sanatoria a causa dell’emissione del
presente provvedimento.
Che la presente Ordinanza venga notificata al sig. Zuares Hammus ai sensi dell’art. 29
del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, l’integrale corresponsione
della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del Permesso di Costruire
in Sanatoria di cui all’art. 36 del D:P.R. n. 380/2001.
Avverso al presente provvedimento la S.V. potrà presentare ricorso al T.A.R. Marche
ovvero al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni
dalla data della notifica.
Dott. Ing. Roccato Gianni
Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente
Cornelio 2013-05-23 09:21:16
PS. stavo pensando però... non è che bisogna conoscere qualcuno dentro il Comune per far passare questa cosa? Ditemelo prima che inizio i lavori... in caso vado a portare una scatola di cioccolatini a qualche assessore oppure a qualche tecnico del comune... Sono disposto anche a pagargli una cena! Anzi, pranzo e cena! Il voto no... ho sentito in giro questa cosa ma io non sono disposto a dare il mio voto in cambio di un favore futuro... Ma per il resto... insomma... ne potremo parlano... "mi capisci eh"? ;-)
Paolo 2013-05-23 10:00:20
@Stefano Non solo andava giù la palazzina, ma c'era una bella denuncia penale che, per abusivismo edilizio, è peggio che se avessi ammazzato un cristià!
NIKOL 2013-05-23 10:58:09
E pensare che a me x una ristrutturazione hanno fatto vedere i sorci verdi e qualcuno costruisce palazzi dove prima c'era unasemplice casa!
E cmq anche pagando la multa,quanto hanno guadagnato ricavando un appartamento in più?Non credo un appartamento in quella zona valga 57 mila euro!
giulio 2013-05-23 11:24:08
In merito all'ordinanza. Quante parole, quanta giurisprudenza, quanta fatica, aggiungo... tutto a norma di legge... ma mi faccia il piacere (direbbe il grande Totò).C'è da sperare in un magistrato che - serenamente - esprima un altro parere. Specie nella parte in cui si dice:" risulta carente il pubblico interesse riferito alla demolizione della parte abusiva dell’opera" ( i diritti dei vicini? che si vedono edificato un piano in più sulla faccia?). Un saluto ai lettori di Senigallia notizie e buona edificazione a tutti!
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