L’On.Lodolini: “No alle estrazioni petrolifere nel Mare Adriatico”
"Ho sottoscritto una mozione, il cui primo firmatario è l'On. Giovanni Legnini, per dire no alle estrazioni"
Nei giorni scorsi ho sottoscritto una mozione, il cui primo firmatario è l’On. Giovanni Legnini, oggi Sottosegretario del Governo Letta, per dire no alle estrazioni petrolifere nel Mare Adriatico. Segue il testo della Mozione:
La Camera, premesso che:
l’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha recentemente novellato la normativa relativa alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, in particolare, il comma 1 del citato articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha sostituito l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
in base alla precedente normativa, stabilita dal decreto legislativo n. 128 del 2010, era vietato cercare ed estrarre gas o petrolio all’interno di aree marine o costiere protette a qualsiasi titolo, nonché all’esterno di tali aree protette, per 12 miglia marine ancora, mentre, per il solo petrolio, lungo tutta la fascia marina della Penisola italiana, entro le cinque miglia dalla costa. Tale divieto riguardava anche i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, mentre venivano fatti salvi i titoli già rilasciati alla medesima data;
la principale modifica prevista dal nuovo testo del comma 17 consiste nella fissazione di un’unica e più rigida fascia di rispetto per olio e per gas fino alle dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane immutato, invece, il divieto con riferimento alle attività suddette all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette;
a fronte di tale disposizione, tuttavia, il nuovo articolo 6 stabilisce che il divieto di cercare ed estrarre idrocarburi non riguardi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010. Così disponendo, esso fa, dunque, salvi in modo retroattivo i procedimenti autorizzatori già in corso prima del 26 agosto 2010, data di entrata in vigore del decreto legislativo;
per effetto di tali ultime disposizioni, la possibilità offerta alle compagnie petrolifere di accrescere lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo della costa italiana aumenta notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse, in particolare lungo la costa adriatica, destando forti preoccupazioni nelle comunità locali.la consapevolezza dei rischi e delle conseguenze ambientali che ricadrebbero sul Mediterraneo, date le sue caratteristiche, nel caso di contaminazione dell’ambiente marino, induce a considerare con estrema prudenza lo svolgimento di attività di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi a largo delle coste del nostro Paese;
tali considerazioni sono ancora più rilevanti se queste attività vengono svolte in aree protette istituite o da istituire come nel caso del Parco della Costa teatina previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge 8 marzo 2001, n. 93;
la coltivazione del giacimento di idrocarburi nella zona Ombrina Mare, che in base alla pregressa normativa rientrava tra le attività vietate poiché l’area di progetto si trovava a circa 6,5 km dalla costa, in virtù della nuova normativa può essere praticata perché riferita ad un procedimento concessorio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 128/2010;
nel caso specifico, si rileva, tuttavia, che nel parere sulla VIA-VAS, non risulta pervenuto alcun parere da parte della Regione Abruzzo mentre la Regione afferma che non è mai arrivata a destinazione la missiva nella quale si chiedeva l’espressione di un parere dell’Ente sul progetto di coltivazione
impegna il Governo:
a modificare la normativa relativa alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, ripristinando il divieto nello spazio di 12 miglia dalla costa per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, per evitare che si creino situazioni che ne disattendano la finalità, cioè la garanzia di maggiore rigore nella tutela ambientale e per rendere le disposizioni chiare, certe e applicabili, in condizioni di equità, a tutti i soggetti che operano nel settore della ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in mare;
a sospendere e poi revocare il procedimento di autorizzazione relavo alla zona interessata alle perforazioni di Ombrina Mare di cui in premessa che risulta viziato per mancanza, a causa di omissione o negligenza, di un elemento fondamentale di perfezionamento;
a definire con urgenza la perimetrazione del Parco della Costa Teatina prevista dall’articolo 8, comma 3, della legge 8 marzo 2001, n. 93.
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