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Rettifica sul Comparto Cesanella 1: “Nessun cantiere abusivo a Senigallia”

Il Tar ha annullato i piani urbanistici del Comune, non i permessi di costruire rilasciati alla Ditta Romagnoli

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Il cantiere edile alla Cesanella di Senigallia

Nell’articolo ‘Paradisi: il Comune fa costruire abusivamente a Cesanella di Senigallia‘ sono contenute alcune affermazioni assolutamente non veritiere“. E’ questo quanto rende noto la società Romagnoli & C. Costruzioni edili srl che intende ribattere alle accuse contenute nella lettera pubblicata da SenigalliaNotizie.it lo scorso 9 aprile 2013.

Nel comunicato – inoltrato alla stampa da Roberto Paradisi, ma pervenuto a lui dal cittadino che aveva vinto il ricorso – è scritto che “il cantiere opera in assenza di titoli abilitativi espliciti e quindi nell’illegalità“, ma la suddetta ditta assicura di operare in virtù dei permessi di costruzione rilasciati dal Comune di Senigallia, come dichiarato nelle comunicazioni pubblicamente esposte, secondo la legge, nei luoghi di cantiere.

Parimenti, “è priva di veridicità” l’ulteriore connotazione riferita al cantiere il quale verserebbe in una “situazione di palese illiceità“, pur essendo il medesimo gestito e realizzato in attuazione dei titoli abilitativi predetti.

In merito a titolo e sottotitolo, ripresi dal testo della lettera inviataci via mail, la ditta Romagnoli fa presente che il Tar non ha affatto annullato i permessi di costruire rilasciati all’impresa e, di conseguenza, è priva di ogni veridicità l’affermazione in merito all’abusività del cantiere. L’abusività dei lavori edilizi consegue da difformità dei medesimi dai titoli concessori o dall’assenza di questi, circostanze, queste, mai contestate all’Impresa Romagnoli.

La tesi giuridica rappresentata nel comunicato stampa, secondo la quale il permesso di costruire rilasciato all’impresa non sarebbe più efficace stante l’annullamento della variante urbanistica e degli strumenti attuativi della medesima, questa “si mostra inesatta giuridicamente“.
In primis perché la sentenza, come si è già accennato, non ha ad oggetto l’annullamento di permessi di costruire e, dunque, da tale decisione non può derivare in via diretta ed esecutiva l’effetto affermato nel comunicato.
Inoltre, la sentenza annulla i piani urbanistici esclusivamente motivando in riferimento alla variante urbanistica, il cui eventuale riesame in sede esecutiva non coinvolge le posizioni della Ditta Romagnoli, ma esclusivamente quelle riferibili al soddisfacimento dell’interesse dei ricorrenti e, dunque, le aree dei medesimi.
Per tale motivo, “la sentenza non appare dotata di auto esecutività nei confronti dei permessi di costruire“.
Infatti, l’esecuzione delle sentenze di annullamento di varianti urbanistiche assumono peculiari problematiche in sede esecutiva, complesse e non univocamente risolvibili, tantomeno nel senso dichiarato nell’articolo.

Pertanto, si precisa,” ‘l’evidenza delle tesi dichiarate’ non è supportata da consolidati principi di diritto in materia processualamministrativa, né in diritto urbanistico.
Dalla sentenza citata nel Quotidiano non discende alcun automatico e doveroso annullamento del permesso di costruire e, dunque, la tesi è palesemente errata“.

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