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Sport e tempo libero, le Marche approvano la nuova legge

Ecco il regolamento di attuazione: dall'attività informativa alle tariffe, dalla sicurezza all'igiene

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Il palazzetto dello sport di Castelleone di Suasa (interno)

Dall’attività informativa e di monitoraggio ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature sportive fino alla preparazione degli operatori, il Regolamento appena approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport, Paolo Eusebi, definisce le disposizioni in materia di sport e tempo libero in attuazione della legge regionale 5/2012.

Trasmesso alla competente Commissione consiliare per il parere, il regolamento ha l’obiettivo di vigilanza sulle attività e di controllo degli impianti sportivi e attrezzature. Inoltre definisce i requisiti di qualificazione professionale di operatori e dirigenti, fissa le modalità con cui i gestori degli impianti sportivi consentono l’uso degli stessi e determina le modalità di concessione della fidejussione regionale a garanzia dei finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti che usufruiscono di finanziamenti per l’adeguamento e la realizzazione degli impianti.

Sono soggetti al Regolamento tutti quegli impianti deputati all’esercizio di qualunque forma di attività fisica e motoria finalizzata al benessere psicofisico degli utenti.

Le strutture, di superficie non inferiore a 100 mq specifica il documento, devono essere ubicate in modo tale da garantire l’avvicinamento dei mezzi di soccorso e la mobilitazione della barella lungo i percorsi interni. Il titolare dell’impianto per l’esercizio delle attività motorio ricreative deve utilizzare istruttori provvisti di diploma di laurea in scienze motorie o del diploma conseguito presso l’Isef o titolo equivalente ai sensi della normativa europea. La gestione degli impianti di proprietà degli enti pubblici territoriali, viene affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantesche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline associate.

Per favorire la conoscenza della realtà sportiva regionale e una informazione costante a enti ed operatori, il Regolamento prevede la costituzione dell’Osservatorio dello sport delle Marche, mediante il quale la Regione esercita l’attività informativa e di monitoraggio dell’intero sistema sportivo regionale. Attività che svolge nell’ambito del Comitato regionale dello sport e del tempo libero, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano Paralimpico (Cip), le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, la Facoltà di scienze motorie dell’Università degli Studi di Urbino e gli altri soggetti pubblici e privati che abbiano maturato competenze specifiche e riconosciute nel settore sportivo o della statistica.

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