Montemarciano: derubato, viene denunciato per omessa custodia di armi
L'uomo teneva la pistola in una valigetta dentro un armadio
E’ stato denunciato dai Carabinieri di Senigallia per omessa custodia di armi. L’uomo, G.D., le sue iniziali, classe 1949 e residente a Milano, aveva denunciato un furto subito per mano di ignoti, lo scorso 14 marzo, nella sua abitazione estiva a Montemarciano.
Tra la refurtiva sottratta all’uomo, anche una pistola, due caricatori e 9 munizioni. I militari, dopo aver appurato che l’uomo teneva l’arma all’interno di una valigetta, risposta a sua volta in un armadio, senza alcuna preventiva misura di sicurezza, lo hanno denunciato per omessa custodia di armi. (Art art. 20bis nella legge 18.04.1975)
Allegati
Leggi il testo l’Art art. 20bis nella legge 18.04.1975
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che, non siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un’arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell’art. 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a due anni”.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a euro 1.032
Il reato di omessa custodia di armi (art. 20 bis L. n. 110 del 1975) è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice – minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti – sia giunta a impossessarsi dell’arma o delle munizioni, in quanto è necessario che, sulla base di circostanze specifiche, l’agente possa e debba rappresentarsi l’esistenza di una situazione tale da richiedere l’adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l’impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti indicati. ( Cassazione penale, sezione V, sentenza 7 dicembre 2007, n. 45964)”
Attento
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione
1) con la reclusioneda uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno (1), ovvero con la multa fino a duecentosei euro (2), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1 (3).
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente (4) [266 4] fa l'apologia di uno o più delitti (5) (6).
Immagina che quell'arma ora è in mano ad un delinquente e che potrebbe puntartela in faccia per strada, se non si riesce a custodire un arma in maniera da non farsela rubare allora è meglio non detenerla.
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