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Udc Senigallia interviene sull’istituzione dei Registri comunali delle unioni civili

"Il concetto di Famiglia, come società fondata sul matrimonio, è fissato dall'art. 29 della Costituzione"

Unioni Civili

Le iniziative relative all’istituzione dei cosiddetti Registri comunali delle unioni civili si sono moltiplicate a partire dagli anni 90′ nonostante la mancanza di effetti concreti, da cui è derivato il sostanziale insuccesso, che risulta incontestabilmente dimostrato dal numero di iscritti ovunque modestissimo quando non addirittura inesistente.

In realtà alla base di tali iniziative vi è sempre una marcata carica ideologica che spinge a rivendicare e a pretendere una sorta di riconoscimento pubblico delle varie forme di libera scelta nell’organizzazione della propria vita e delle proprie relazioni interpersonali, fino a voler allargare, sulla scorta di presunte evoluzioni del costume sociale, il concetto di Famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio, fissato dall’art. 29 della Costituzione.

In un tale contesto da parte di talune forze politiche si tenta di creare artificialmente e strumentalmente l’opportunità di promuovere iniziative che sanciscano, in maniera del tutto impropria, i principi di accettazione delle diversità e delle libertà di scelta in materia di diverse forme di convivenza in modo da velocizzarne e anticiparne quello che si considera un inevitabile riconoscimento statale.

Una tale finalità, solitamente enunciata in modo esplicito in numerose Delibere comunali come pure in quella di cui si discute nella seduta odierna, in realtà non rientra nella disponibilità degli Enti Locali, come ha costantemente ribadito la Corte Costituzionale in relazione a tentativi di riconoscimento di forme di convivenza di fatto da parte di alcune Regioni.

Secondo la Suprema Corte, infatti, simili provvedimenti sono del tutto privi di efficacia giuridica e di concrete funzioni (cfr. Corte Cost. sent. n. 372/04, n 379/04, n. 196/03), in quanto esorbitano dalle competenze dell’Ente Locale e operano un’inammissibile invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, come stabilito dall’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.

Del resto non si può non rilevare come la Corte Costituzionale ha sempre e costantemente ribadito la profonda e incontestabile differenza esistente tra la Famiglia legittima, come riconosciuta dall’art. 29 della Costituzione, e qualsiasi altra forma di convivenza more uxorio o di fatto, pur ammettendo il riconoscimento di alcuni diritti rientranti esplicitamente nel diritto privato delle persone conviventi, in particolare di natura patrimoniale – si pensi ad esempio al riconoscimento del danno risarcibile ex art 2059 c.c. anche al convivente more uxorio o al subentro nel contratto di locazione ecc..

Qualsiasi riferimento all’art. 29 della Costituzione o qualsiasi accostamento tra Famiglia e unione civile è da ritenersi inaccettabile, trattandosi di due fattispecie ben distinte e regolate da due diversi articoli della Costituzione.
In relazione all’art. 2 della Costituzione, richiamato nel secondo paragrafo della Delibera in discussione, la Consulta ha da ultimo dichiarato (cfr. sent. n. 138/2010) che spetta esclusivamente al Legislatore statale disciplinare, ove ritenuto opportuno, le fattispecie delle unioni civili, facendo leva eventualmente sulla predetta norma costituzionale.
Non c’è stato dunque alcun riconoscimento da parte della Consulta o del Legislatore.

Il Giudice delle Leggi non ha mai messo in discussione questa diversità, anzi rimarcandola e mettendo in luce il dato inconfutabile della stabilità e certezza del rapporto di coniugio a fronte della naturale incertezza della convivenza, che è fondata sull’affectio quotidiano liberamente e in ogni istante revocabile, con la conseguente esclusione di ogni possibilità di applicazione analogica di disposizioni dettate per la Famiglia, ha esplicitamente chiarito che sarebbe caso mai discriminatorio il contrario (cfr. Corte Cost. sent. n. 644/88, n. 75/91, 166/98, n. 352/00, n. 461/00).

Le Delibere comunali che, col pretesto di voler superare pretese e inesistenti discriminazioni nei confronti delle coppie conviventi non sposate, hanno istituito i cd. Registri delle unioni civili al fine di assegnare a queste ultime i benefici di carattere economico e altre provvidenze, altrimenti destinati alle sole Famiglie come riconosciute dalla Costituzione, sono del tutto illegittime in quanto invadono in maniera surretizia la sfera di competenza statale che sola può legittimamente creare status sociali assegnando i corrispondenti diritti e doveri.

In altre parole, al di fuori di una specifica previsione legislativa, i Comuni non hanno il potere di sancire il riconoscimento delle convivenze di fatto, né tantomeno di operare una sostanziale equiparazione, sia pure in ambito circoscritto, fra le cd. unioni civili e la Famiglia riconosciuta e tutelata dalla Costituzione o addirittura di attribuire diritti ai conviventi.

La ratio della competenza esclusiva dello Stato in materia è fondata sul fatto pacifico che ambiti specifici del bene comune come la Famiglia sono così rilevanti per il tessuto sociale che non possono essere lasciati all’arbitrio delle singole amministrazioni comunali, ragion per cui i padri costituenti decisero che la determinazione dei principi fondamentali fosse riservata alla legislazione dello Stato.

Per tale motivo non possiamo aderire all’istituzione del Registro delle unioni civili, risolvendosi lo stesso in un mero atto simbolico e ideologico, anche a motivo della sua sostanziale inutilità, dovuta all’essere esso privo di efficacia giuridica, mancando una legge dello Stato che ne consenta l’istituzione.

Fra l’altro un ulteriore profilo di illegittimità – spesso non considerato – sembra poi derivare dal contrasto con la Legge sulla Protezione dei Dati Personali, D. Lgs. 196/03, giacché la registrazione delle unioni di fatto nei Registri comunali implica il trattamento da parte della Pubblica Amministrazione di dati personali sensibili di coloro i quali si iscrivono, laddove ciò potrebbe avvenire solo dietro espressa disposizione legislativa specificante i dati trattabili, le operazioni eseguibili con gli stessi e le finalità di rilevante interesse pubblico (art. 20 D. Lgs. 196/03).

Infatti gli effetti tipici derivanti dall’iscrizione nell’elenco/registro, ossia pubblicità e riconoscimento sociale, non possono essere nella disponibilità di una amministrazione comunale ma solo del Legislatore statale, che non ha effettuato alcun riconoscimento in tal senso!

E’ allora chiaro che le finalità di pubblico interesse certamente non potrebbero risolversi nell’attribuzione ai soggetti iscritti di una concreta situazione giuridica di vantaggio e avrebbero solo valore simbolico e l’auspicata rilevanza pubblica finirebbe con l’essere inesistente, con conseguenze anzi dannose vista la delicatezza dei dati raccolti relativi alla sfera relazionale e affettiva dell’individuo, il quale rischierebbe una sorta di schedatura amministrativa!

Risulta poi alquanto discutibile che il Comune possa rilasciare attestazioni diverse da quelle stabilite dalla legislazione statale (cfr. punto e) della Delibera).

In ogni caso anche il richiamato art. 2 della Costituzione, non essendovi disposizione di Legge ad hoc, risulta alquanto fuori luogo per le finalità che si prefigge l’Ente comunale, giacché la riconosciuta libertà di dare vita a formazioni sociali “ove si svolge la personalità” dell’individuo e quindi la liceità delle formazioni sociali del tipo unioni di fatto non si traduce affatto nell’obbligo di un intervento legislativo né tantomeno amministrativo a riconoscimento e a tutela di tali formazioni.
Ad ogni buon conto, anche laddove il legislatore decidesse di intervenire, dovrebbe comunque rispettare il disegno costituzionale incentrato sulla tutela privilegiata della Famiglia fondata sul matrimonio come riconosciuta e tutelata dagli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.

Questa formulazione richiama un concetto di Famiglia generalmente e immediatamente condiviso, riferito all’unione stabile di un uomo e di una donna, aperta alla generazione dei figli, i quali nascono e crescono in una comunità d’amore e di vita dalla quale possono attendersi un’educazione civile, morale e relazionale, essendo la Famiglia il soggetto che crea il capitale relazionale che solo può consentire il rilancio della nostra società ormai sfilacciata e priva di punti di riferimento stabili.

La Famiglia preesiste allo Stato e a qualsiasi altra formazione sociale ed esige una tutela giuridica pubblica, proprio in quanto cellula naturale della società e nucleo originario che custodisce le radici più profonde della nostra comune umanità, formando alla responsabilità, alla condivisione, alla solidarietà e alla gratuità.

L’emergere di nuovi bisog

Allegati

RIFERIMENTI NORMATIVI:
COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Art. 20 D. Lgs. 196/2003
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di’ dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita’ di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita’ al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e’ previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attivita’, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita’ di rilevante interesse pubblico e per le quali e’ conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e’ consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi’ a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e’ aggiornata e integrata periodicamente.

Commenti
Solo un commento
O. Manni
Paul Manoni 2013-03-15 06:18:06
Una collezzione di "non sequitur" infinita. Il discorso è un'altro. Le leggi che ci sono e che risultano ineadeguate alla società moderna e secolarizzata di oggi, devono essere definitivamente cambiate secondo le esigenze, il rispetto e riconoscimento dei Diritti e soprattutto la volontà del "Popolo sovrano". Le esigenze di una normativa adeguata alle esigenze di una parte di cittadini, ci sono. L'onere del rispetto ed il riconoscimento dei Diritti Civili ai propri cittadini, la politica DEVE assumerselo e con questo registro se ne sta assumendo una piccola parte. La volontà del popolo sovrano, la dimostrano le analisi, gli studi, le statistiche ed i sondaggi, che vedono il 72% dei cittadini favorevoli al riconoscimento di quei Diritti, contro una percentuale ridicola di consensi, nei confronti di quei partiti come l'UDC, che si fanno portavoce di determinate logiche ideologico/religiose obsolete e superate. Fatevi due conti, mettetevi l'anima in pace, e cominciate anche voi a fare ingresso nel III millennio.
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