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Senigallia e la discutibile tassa su orti e giardini di casa

Italia Nostra: "Considerare fabbricabile il verde spingerà solo a cementificare al massimo"

Casa con giardino

Avere un’abitazione con orto o giardino annesso può essere un privilegio, ma anche un indice della qualità della vita e della qualità urbanistica, tanto che il modello della casa a schiera o della villetta seriale con antistante giardino e retrostante orto è quello adottato universalmente, non solo dall’edilizia popolare aziendale a partire dai paesi anglossassoni di inizio ‘900, ma anche dai quartieri residenziali del ceto medio americano. Quindi dovrebbe essere un modello da incoraggiare o per lo meno da conservare, tanto che un tentativo in tal senso è stato fatto anche a Senigallia nel quartiere sorto lungo la strada delle Saline verso il Ciarnin.

Sicuramente la disponibilità di una corte accresce il valore immobiliare dell’abitazione ed è giusto che venga computato nell’imponibile fiscale.
Ma arrivare a tassare orti e giardini per la loro potenzialità edificatoria, senza tenere conto che si tratta spesso di pertinenze tipologiche di abitazioni storiche, appare una scelta molto discutibile e sicuramente da noi non condivisibile.

Questo però è quello che sta accadendo a Senigallia (probabilmente non solo), dove in alcuni casi (non è chiaro con quali criteri siano stati individuati) la pertinenza di un’abitazione è stata considerato lotto fabbricabile insieme all’edificio che vi sorge e assoggettata all’ICI dei terreni fabbricabili per la capacità edificatoria non utilizzata.
Così se teoricamente il lotto consente di edificare 100 e l’abitazione in cui il proprietario risiede utilizza solo il 50% della potenzialità edificatoria, si deve pagare l’ICI sulla restante superficie non utilizzata, anche se il proprietario la utilizza a giardino e non ha nessuna intenzione di edificarvi.

Ne consegue che per non soggiacere a questa tassa a vita (senza considerare gli arretrati), il proprietario delle aree più grandi dovrebbe, o vendere l’immobile a chi ha più possibilità economiche o sfruttarne la capacità edificatoria eliminando il verde.
Si assisterebbe così al rovesciamento di uno dei principi base dell’urbanistica: il diritto a costruire diventerebbe praticamente un obbligo ad edificare al massimo di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.
Una logica non moto diversa dalla lottizzazione d’ufficio adottata per un’area della Cesanella, su cui alcuni proprietari non hanno intenzione di edificare sul loro spazio verde.

Se la prassi di imporre il pagamento l’ICI sulle pertinenze di abitazioni isolate e plurifamiliari trovasse un’applicazione estensiva, costituirebbe una spinta fortissima a cementificare altri pezzi della rete di orti urbani e di giardini che ha caratterizzato decenni di edilizia residenziale, inferendo un ulteriore duro colpo alla qualità delle nostre periferie urbane, per non parlare poi di ambiente e bellezza.

Commenti
Ci sono 9 commenti
Luigi 2013-01-10 16:02:52
cazz, fortuna che la sinistra è ambientalista! alla faccia dei verdi! l'unico verde che attira è quello dei soldi. complimenti.
stefano 2013-01-10 17:35:07
Mettiamola così, questo è un larvato incentivo.......al consumo zero del territorio. Ma si rendono conto che a questo punto rischiano di fare saltare per aria tutti i vari Protocolli Itaca o Certificazioni Sostenibili?
Prima si lodano,poi si sbrodolano.
Uomo ICI 2013-01-10 22:55:29
Se NON si vuole l'area edificabile, ci si fà togliere l'edificabilità dal comune e il problema è risolto.
Il Comune di Senigallia è uno dei pochi che ha fatto questo con una variante nel 2010. L'ICI esiste dal 1993, se uno non ha mai presentato nemmeno una domanda di rinuncia a quel valore, è normale che poi arrivino multe, perché è giusto pagare imposte su un terreno edificabile: usarlo come giardino è una scelta soggettiva.

Se venisse venduta la casa, il "giardino" verrebbe valutato come terreno su cui costruire.

Se quello che si desidera tanto è solo un giardino, si faccia una domanda per farselo passare ad agricolo, ed il problema è risolto.

L'IMU su un piccolo terreno agricolo è di 3 o 4€ all'anno.

Ah! Ma cosi perdo un valore!!!

... e allora, quello che vuoi, non è un giardino :) Le tasse sui valori posseduti, vanno pagate.

E la potenzialità edificatoria che un giardino offre (qui si usa la parola "giardino" molto a sproposito, comunque... parliamo di "giardini" di almeno 100mq, immagino... non di quelli dove ci stanno 4 piante di geranei), può essere anche sviluppata verso l'alto, alzando la casa, non costruendo sul giardino stesso.
Giovanni Gregoretti
Giovanni Gregoretti 2013-01-11 00:59:01
Rispondo all'uomo ICI, con la differenza che io sono abituato a firmare con nome e cognome le cose che dico, ma questa è una mia scelta. Le tasse si devono pagare sui valori posseduti e prendiamola per buona. Chi stabilisce il valore delle aree fabbricabili? Il Comune con apposita delibera, e qui cominciamo male perchè l'area fabbricabile ha un valore quando vi si può realmente edificare a norma di PRG (Piano Regolatore Generale); accade che in un terreno, corte di un fabbricato unifamiliare destinato a verde dal privato che ne è il proprietario da decenni, pur essendo possibile secondo il PRG ad essere edificato, andando a redigere un progetto ci si accorge che applicando i normali regolamenti edilizi, che si rammenta sono stabiliti dal comune stesso, non si può realizzarvi nemmeno un appartamento!!! E allora chiedo all'uomo ICI che tutto sa, quanto vale quel terreno cosiddetto fabbricabile? Nel caso reale che ho potuto esaminare è anche molto discutibile il valore di mercato attribuito dal comune al terreno in questione, perchè nessun imprenditore edile comprerebbe un terreno, dichiarato edificabile dal PRG, ma sul quale, per effetto delle norme tecniche di attuazione del detto PRG nulla si può edificare. Un'ultima precisazione: casa e terreno sono identificati da una unica particella catastale e già basterebbe questo fatto per definire questo terreno corte del fabbricato ed inoltre anche volendo pagare una ICI non si saprebbe come calcolarla in quanto la rendita catastale, base di calcolo ICI, nel caso in questione ricomprende casa con terreno. Per cui bisognerebbe frazionare questa ipotetica area fabbricabile ovvero separarla dalla casa e quindi dotarla di rendita catastale propria per poi accorgersi che, ripeto, in questo terreno fabbricabile non si può costruire nemmeno un appartamento.A parere di molti il comune, almeno in questo caso, sta commettendo un grossolano errore per non dire un abuso!
stefano 2013-01-11 11:11:15
E quale sarebbe la parola "giardino" a proposito? Qui vengono tassati con IMU anche frustoli di giardino/orto che raggiungono a malapena i 30 mq. Si immagini che edificazioni ci si può fare sopra! E' vero Uomo ICI (o Uomo del Monte che dice No) che le rendite vanno tassate e pagate, ma non le fiseme o le coglionerie.
serva75
Davide Servadio 2013-01-11 21:10:17
"Giovanni mi perdoni ma lei sta dando delle informazioni errate, e secondo me trae delle conclusioni che, da quel che mi risulta, non si basano su nessuna normativa vigente.
Sono deduzioni sue, immagino....
Già molte persone sono state sanzionate e molte hanno perso ricorsi, vedendosi gli accertamenti ricevuti (già alti purtroppo) levitare a dismisura per aver seguito interpretazioni come le sue, montati dalla (comprensibile) rabbia, ma anche da cattivi consiglieri...

Io mi rendo conto che l'argomento può essere difficile o ostico da comprendere, lo è per tutti non sarò certo io a spiegarle in che Paese burocratizzato viviamo, ma non posso certo spiegarle qui quelle che sono le perplessità nella sua interpretazione, andando a monopolizzare questo spazio di senigallianotizie.it come se stessi scrivendo una controdeduzione ad un ricorso in Commissione Tributaria.

Mi ero firmato con leggerezza "Uomo ICI" per un divertente nomignolo che mi è stato dato recentemente, e perché con la stessa leggerezza scrivevo :) Non mi stavo certo nascondendo, semplicemente non stavo scrivendo a nessuno personalmente. Tutto qui, come vede :)

Anzi, mi presento meglio se vuole: il nome e congnome ora lo legge, sono un geometra che ha lavorato nell'ICI dal 1999, 13 anni se fà il conto, a cavallo di due comuni, Fabriano e Senigallia, e penso di conoscere bene la mia materia, ovviamente anche ai fini IMU, che ritengo anche molto specifica oltre che complicata e poco conosciuta anche tra chi ha studi tecnici (perché, prevalentemente, vi occupate d'altro...).

La mia risposta era d'obbligo, perché spero che a nessuno mai venga in mente di non pagare un IMU su un area edificabile perchè un tecnico gli dice che "è accatastata assieme alla casa", o altre cose del genere che lei ha scritto, definendo il tutto un "abuso".

Mi perdoni, ma ha toccato davvero troppi punti nel suo messaggio, alcuni discutibili, altri davvero inesatti purtroppo, e risponderle in questa sede sarebbe eccessivo... mi creda, non ci sono abusi di alcun tipo da parte del Comune, semmai l'applicazione della normativa vigente. La saluto e, se lo vorrà, molto volentieri l'aspetto su Facebook per parlare delle questioni che ha descritto. Buona Serata. :) "
serva75
Davide Servadio 2013-01-12 21:18:24
Stefano, se la sua particella di 30mq si trova all'interno di un comparto, è più che giusto che paghi IMU, in quanto (salvo casi particolari) tutti i proprietari di un comparto edificatorio vantano diritti di possesso su ciò che verrà costruito all'interno del comparto edificatorio stesso, una volta che verrà attuato, proporzionalmente alla superficie di terreno da loro posseduta . Sarebbe un trattamento ingiusto e non equo se un contribuente pagasse per i suoi 100mq e il suo vicino che ne ha 30mq, no. E' giusto, invece, che ognuno paghi in proporzione a ciò che possiede, è questa non è solo una regola, ma un principio. Inoltre, la legge non prevede esenzioni dall'imposta per particelle di piccola superficie. E nessun Comune può inventarsi le leggi per conto suo, creando nuove esenzioni.
Se invece le è stata accertata una particella di 30mq a sé stante, ovvero inserita in una zona di completamento, per quanto io possa ritenere si tratti di una misura un po' eccessiva (c'è ben altro da accertare, credo, a Senigallia...), non penso si tratti di un sistema che il Comune abbia adottato a tappeto. Forse era stata denunciata volontariamente dallo stesso Contribuente nel corso degli anni, o magari attraverso una successione, riportandone però un valore non congruo a quello medio di mercato?
Giovanni Gregoretti
Giovanni Gregoretti 2013-01-17 18:56:14
geom. Davide Servadio, io non ho la pretesa di conoscere le norme ICI come Lei in quanto, per mia fortuna mi occupo di altro, anche se di questi tempi difficili "altro" è un pò scarso. Se la normativa stabilisce che il Cittadino debba essere vessato in questo modo è una normativa che non va bene. Un conto è pagare le tasse sui redditi e un conto è pagare tasse "mostruose" su di un bene che redditi "mostruosi" non ne da. E' comunque un discorso molto lungo che investe soprattutto il sociale e non solo le fredde e molto spesso assurde normative. Solo un'ultima osservazione: perchè il comune prima di applicare tasse di questa entità non ha avvertito il Cittadino mettendolo in condizioni di decidere se mantenere la fantomatica capacità edificatoria e pagare quindi quelle che Lei ritiene giuste tasse o chiedere l'annullamento dei diritti edificatori? Così si trattano i Cittadini!
serva75
Davide Servadio 2013-01-23 09:50:27
Mi ha fatto piacere averti sentito su facebook per il chiarimento. Per rispondere ad alcuni tuoi quesiti, che non mi piace rimangano nell'"aere", ti copio/incollo il testo di questo articolo del Sole24Ore dell 11 dicembre 2012, che puoi leggere al seguente link:
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-12-11/linserimento-definisce-area-edificabile-064031.shtml?uuid=AbTT2vAH&fromSearch

Ciao
Davide.

L'INSERIMENTO NEL PRG DEFINISCE L'AREA EDIFICABILE

LUIGI LOVECCHIO
11 dicembre 2012

La disciplina delle aree fabbricabili ai fini dell'Imu non diverge da quella applicabile ai fini dell'Ici.
Ciò non toglie tuttavia che le complessità non mancano, sia con riferimento alla esatta individuazione della nozione, sia con riguardo al valore da dichiarare, ai fini del pagamento del saldo in scadenza il prossimo lunedì.
La nozione
La normativa dell'Imu non contiene una espressa definizione di area edificabile. Nell'articolo 13, del Dl 201/2011, tuttavia, vi è un esplicito richiamo alle definizioni recate, in ambito Ici, nell'articolo 2, del Dlgs 504/92.
In proposito, deve essere inoltre ricordato che l'articolo 36, Dl 223/2006, ha fornito una interpretazione autentica della nozione di area edificabile valevole per tutte le imposte, Ici compresa.
Ne deriva che tale interpretazione autentica mantiene validità anche in vigenza del nuovo tributo comunale.
In virtù della disposizione appena richiamata si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali.
Ai fini in esame quindi non rileva l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
Ciò non significa ovviamente che le reali prospettive di edificazione siano del tutto ininfluenti.
Esse esplicheranno effetti infatti sotto il profilo della misurazione del valore del suolo. Così, per esempio, è evidente che un suolo ricadente in un Piano regolatore generale per il quale le prospettive di costruzione sono lontane nel tempo avrà un valore di molto inferiore rispetto a quello attribuibile ad un suolo per il quale è stata già rilasciata l'autorizzazione a costruire.
Nell'Imu resta inoltre applicabile la previsione di cui all'articolo 5, comma 6, del Dlgs 504/92, a mente della quale se un fabbricato è oggetto di lavori di ristrutturazione straordinaria come pure in caso di lavori di edificazione in corso, si tassa l'area di sedime dei lavori sempre e comunque come area edificabile, anche in deroga alle regole ordinarie.
Il valore imponibile
Anche ai fini dell'Imu vale la regola secondo cui l'imposta si applica sul valore di mercato dell'area al primo gennaio di ciascun anno. Questo criterio opera anche nell'ipotesi in cui un terreno agricolo diventa edificabile in corso d'anno.
In tale eventualità, l'immobile sarà considerato suolo edificatorio a partire dalla data di attribuzione della qualifica in esame. Il valore da adottare sarà quello al primo gennaio 2012, riferibile a suoli aventi analoga potenzialità edificatoria. Se però nel corso del 2012 è stato ad esempio approvato lo strumento attuativo (piano di lottizzazione o altro), il maggior valore così ottenuto dal suolo rileverà solo a partire dall'anno prossimo.
Allo scopo di facilitare il compito dei contribuenti, i comuni possono deliberare i valori di riferimento delle aree. I Comuni possono, in primo luogo, deliberare valori che, se accettati dal contribuente, proteggono da futuri accertamenti.
In tale eventualità, occorre una delibera consiliare. Resta tuttavia inteso che se il contribuente ha motivo per ritenere eccessivi i valori comunali, egli potrà discostarsene.
Inoltre, i Comuni possono deliberare valori meramente orientativi dell'attività di accertamento degli uffici (Cassazione, sentenza 13105/2012). In questa eventualità, è sufficiente una delibera giunta. In tal caso, i contribuenti che intendono adeguarsi ai valori di orientamento non sono garantiti dalla delibera comunale.
Gli uffici tributari possono infatti rettificare i pagamenti eseguiti sulla base di criteri diversi da quelli deliberati, a condizione che motivino le ragioni della rettifica.
I Comuni, infine, potrebbero non aver deliberato nulla sui valori delle aree, trattandosi di una mera facoltà prevista dalla legge. In tale ipotesi, converrà chiedere consiglio ad un tecnico (geometra, ingegnere, eccetera).
Comunicazione dei Comuni
Occorre infine ricordare che anche nell'Imu vale la regola secondo cui quando il Comune attribuisce la qualifica di edificabilità a un suolo ne deve dare notizia agli interessati con lettera raccomandata.
In caso di omissione del comune, si ritiene che al contribuente che non abbia adeguato i versamenti al maggior valore del suolo non potranno essere comminate sanzioni (circolare n. 3/2012 del Dipartimento delle Finanze).
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