Calcio: multa per razzismo, la disciplinare dà ragione alla Vigor Senigallia
Tolta gran parte dell'ammenda per presunti insulti razziali dei tifosi
E’ stato sostanzialmente accolto il reclamo della Vigor Senigallia che si era vista inflitta una multa di 500 euro per insulti razzisti di alcuni tifosi ad un giocatore di colore della squadra avversaria (Okere) nel corso della partita contro il Corridonia, la prima di quelle giocate con soli giovani provenienti dal settore giovanile.
Un’accusa sgradevole, al di là della quantità di denaro richiesta (non bassa, comunque, rispetto alle multe solitamente inflitte), e che non sembrava confermata dalle riprese televisive della partita. Riprese che la Vigor ha inviato alla Figc Marche e che hanno portato a un sensibile alleggerimento della pena (scesa a 100 euro) con la motivazione che segue nel dettaglio.
RIUNIONE DEL 18.12.2012 – Presenti: Avv. Giammario Schippa (Presidente) – Avv. Orlando Olivieri – Dott. Giovanni Spanti – Avv. Francesco Scaloni – Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Avv. Romualdo Picozzi – Avv. Raffaele Sebastianelli (rappresentante A.I.A.)
RECLAMO U.S. VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 SEGUITO GARA VIGOR SENIGALLIA/CORRIDONIA DEL 2.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 84 del 5.12.2012)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’U.S. Vigor Senigallia l’ammenda di € 500,00 per avere durante la gara un esiguo gruppetto di propri tifosi tenuto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria quando questi entrava in possesso del pallone.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Vigor Senigallia deducendo la tenuità dei fatti e chiedendo, quindi, l’annullamento della sanzione impugnata.
Ammetteva la reclamante che alcuni propri sostenitori, in numero di due o tre, peraltro subito azzittiti da altri presenti, offesero il calciatore della squadra avversaria che, non visto dagli ufficiali di gara, commise una grave scorrettezza nei confronti di un giocatore locale. Il tutto però senza alcun contenuto di discriminazione razziale, senza mai fare riferimento ed indipendentemente dal colore della pelle del calciatore, ininfluente e del tutto avulso dal contesto della protesta nei suoi confronti.
A sostegno della propria versione dei fatti la reclamante produceva il filmato della gara de quo.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame, in parziale riforma del gravato provvedimento, possa essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito – la cui qualificazione giuridica attribuitagli dal primo Giudice appare condivisibile – tenuto conto delle sanzioni applicate per fattispecie analoghe.
P.Q.M.
la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Vigor Senigallia e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 100,00 (cento/00).
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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