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Bolkestein, demanio e concessioni: le proposte del PD provinciale

Compatibilità con le norme europee, garanzia degli investimenti e tutela dell'interesse pubblico

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La spiaggia di Senigallia. Foto di Luca Ceccacci per Senigallia Notizie. Tutti i diritti riservati.

In materia di affidamento e rinnovo delle concessioni demaniali ad uso turistico – ricreativo chiediamo regole compatibili con le norme europee che garantiscano gli investimenti effettuati, incoraggino nuovi investimenti per migliorare la qualità dei servizi e tengano conto degli interessi pubblici generali che le attuali imprese balneari italiane garantisco, come il salvamento in mare, il primo soccorso, la tutela ambientale, la sorveglianza.

Chiediamo al Governo di tutelare le piccole e piccolissime imprese turistiche balneari che rappresentano un patrimonio da difendere e valorizzare.

Le priorità:
1) Stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico nonché proporzionato all’entità degli investimenti. In base gli investimenti si può arrivare ad un rinnovo per un periodo minimo di 9 anni e massimo di 30 anni;

2) Esclusione del canone quale elemento di comparazione in quanto predeterminato dalla legge nazionale o, eventualmente, regionale ma sempre in un quadro nazionale che impedisca disparità di trattamento fra imprese operanti in territori diversi ma omogenei;

3) Ridefinire i concetti di facile e difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari, tema rilevante anche ai fini della corresponsione di eventuali indennizzi;

4) Prevedere il valore commerciale dell’azienda, derivante dagli investimenti effettuati, anche successivamente all’entrata in vigore della legge n. 25\2010, ivi compreso l’avviamento commerciale, che potrà essere considerato elemento costitutivo della proposta di investimento;

5) Riconoscimento della capacità tecnica dimostrata e della professionalità acquisita anche all’estero nel settore balneare anche gestendo l’attività in forma diretta, quale elemento di premialità (preferenza, opzione, ecc.) compatibili con il diritto comunitario e, per i soggetti non concessionari alla data del 31.12. 2015, dell’individuazione di requisiti morali e professionali cui subordinare l’accesso all’evidenza pubblica;

6) Riconoscimento quali elementi di comparazione: di forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e\o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità quali la: salvaguardia della pubblica incolumità, a cui essi provvedono assicurando il servizio di salvataggio e la costante segnalazione delle condizioni meteo-marine; la tutela e il monitoraggio dell’ambiente costiero; la cura dell’igiene e della sanità pubblica, le cure salsoiodiche e di elioterapia; interventi, anche quelli già effettuati, di recupero ambientale, utilizzo di materiali ecocompatibili e di sviluppo delle energie rinnovabili; il presidio della costa e la segnalazione di qualunque attività illecita alle autorità competenti.

7) Riconoscimento di un indennizzo, a carico del concessionario subentrante e a favore di quello uscente, garantito da idonea fidejussione e pari al valore commerciale dell’azienda compresi, l’avviamento commerciale, i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti in concessione ed impiegate nell’attività consacrata da una perizia asseverata.

8) Individuazione di un numero massimo di concessioni di cui un soggetto economico, direttamente o indirettamente, possa essere titolare in una stessa località o Regione per evitare illegittime e, comunque, inopportune forme di accaparramento. Individuare anche il numero massimo di evidenze a cui può partecipare un singolo soggetto e società a qualsiasi titolo costituita.

9) La puntuale definizione delle cause di decadenza e revoca delle concessioni, così da evitarne il disordinato, confuso ed impreciso moltiplicarsi e l’adempimento delle funzioni di servizio di interesse economico generale. In vista di tali funzioni, le Leggi regionali potranno anche stabilire il divieto di subconcessioni.

10) Facoltà di rinegoziazione del titolo concessorio, con esclusione di procedure concorrenziali, per l’esecuzione di investimenti da effettuarsi anche in forma associata, sia nell’ambito della concessione ottenuta sia all’esterno su aree pubbliche, non previsti, urgenti e non differibili o in attuazione di Accordi di programma definiti con le Pubbliche Amministrazioni con possibile differimento del termine originario di scadenza delle concessioni per un periodo equivalente al massimo previsto dalla legge.

Chiediamo al governo di ricercare un ampio consenso, coinvolgendo pienamente la Conferenza delle Regioni, l’UPI, l’Anci, le principali organizzazioni degli imprenditori che operano sul demanio marittimo, per definire un testo condiviso. Il Partito Democratico continuerà a lavorare nel territorio e in Parlamento per tutelare la specificità dell’impresa balneare italiana.

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