Senigallia, tenta di rapinare la biglietteria della stazione ferroviaria: arrestato
L'uomo a volto scoperto era armato di un taglierino
Prima ha chiesto un forte sconto per un biglietto per Taranto, dopodiché si è ripresentato alla biglietteria a volto scoperto e armato di taglierino, chiedendo l’incasso. A dare l’allarme è stata l’addetta ai biglietti che è riuscita a guadagnare il tempo necessario per avvertire le forze dell’ordine e permettere il loro repentino intervento.
La maldestra rapina è avvenuta nella mattinata del 9 aprile. L’uomo, G.C., trentaduenne nativo di Taranto ma residente a Jesi, dopo aver opposto una breve resistenza , è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza dell’ufficio di polizia di Senigallia. Dalle prime verifiche è emerso che il rapinatore ha sofferto in passato di disturbi psichiatrici.
Per l’uomo scarcerato la mattina del 10 aprile in attesa di giudizio, è stato emesso un foglio di via obbligatorio dal vicario del questore di Ancona, Dr. De Simone.
Sul suo primo commento lei lasciava intendere che le sembrava surreale che il foglio di via fosse dato ad un cittadino italiano; per la precisione scriveva “ma foglio di via per dove?? per il senegal?? guardate che è di taranto non tunisino...”
Quello che io e Alessandra cercavamo di spiegarle è che il foglio di via può essere emesso indistintamente sia a cittadini italiani che stranieri.
Nel suo secondo messaggio (che tra l’altro ha poco a che vedere con la discussione di cui sopra) lei chiede se il foglio di via sia o meno uno strumento efficace o moralmente giusto; francamente non mi sembra che nè nel mio messaggio nè in quello di Alessandra sia presente nessuna valutazione sulla ‘giustizia’ di questo provvedimento cautelativo.
Non essendo io un giurista ecco la definizione più corretta ed esplicativa che ho trovato:
“Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione, di natura amministrativa, disciplinata dall'art. 2 della L. n. 1423/1956, così come modificata dalla L. n. 327/1988, diretta ad evitare che soggetti socialmente pericolosi possano commettere reati. In particolare, il Legislatore riconosce al Questore il potere di disporre il rimpatrio nel Comune di residenza di tutti quei soggetti che siano, oltre che inquadrabili in una delle categorie previste dall'articolo 1 della predetta legge, anche pericolosi per la pubblica sicurezza e la pubblica moralità e che si trovino fuori dai luoghi di residenza, inibendo loro di ritornare presso il Comune da cui sono stati allontanati, senza una preventiva autorizzazione o per un periodo non superiore a tre anni.”
Distinti saluti
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