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Imu e Chiesa: esenzione per gli immobili se le attività non sono commerciali

Maurizio Perini (gruppo Misto): "Si valuti l'attività dell'ente, senza polemiche ideologiche"

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Scorcelletti - Laboratorio Analisi
Il Duomo, chiesa Cattedrale di Senigallia

Il nuovo art. 91-bis del D.L. 1/2012 stabilisce che gli immobili di enti pubblici e privati (diversi dalle società) e di enti ecclesiastici nei quali si svolgono in modo esclusivo, con modalità non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché inerenti all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana, sono totalmente esenti dall’Ici/Imu.

Lo stesso decreto prevede altresì che gli immobili di enti pubblici e privati (diversi dalle società) e di enti ecclesiastici nei quali si svolgono esclusivamente attività esercitate con modalità commerciali sottostanno all’Imu.

Infine gli immobili soggetti ad un’utilizzazione mista godono dell’esenzione dall’Ici/Imu soltanto per la frazione di unità nella quale si svolge, con modalità non commerciali, un’attività assistenziale, previdenziale, sanitaria, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa, sportiva, nonché inerente all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana.

Esistono due nodi da sciogliere nella disciplina prevista dall’art. 91-bis che toccherà alle Amministrazioni dirimere, ponendo la massima attenzione affinché la ratio della norma – ovvero favorire gli enti no profit che forniscono servizi al cittadino – non venga snaturata né danneggiati coloro i quali ogni giorno dell’anno dedicato il proprio tempo ad assistere le persone in difficoltà, i giovani e tutti coloro che sono stati posti ai margini della società.

Il primo riguarda gli immobili soggetti ad utilizzazione mista in cui le parti dove si svolgono le diverse attività non siano chiaramente distinguibili. In tal caso l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, come essa risulta da apposita dichiarazione.
Questo implica una certa discrezionalità che ci si augura il Ministero dell’Economia e delle Finanze limiti con apposito regolamento di attuazione al fine di disciplinare le concrete modalità di compilazione e presentazione della suddetta dichiarazione.

Il secondo punto interpretativo riguarda la definizione di “modalità non commerciali“; su questo la circolare 26 gennaio 2009 n. 2/DF del MEF, stabilisce che un’attività è esercitata senza modalità commerciali “allorquando siano assenti gli elementi tipici dell’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza), ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla norma di esenzione“.
Essendo la circolare non chiarissima, qualora non intervenga un nuovo strumento esplicativo in materia, inevitabilmente sarà il potere amministrativo a determinare la concreta portata applicativa di una disposizione parlamentare.

In un siffatto quadro risulta necessario sensibilizzare l’Amministrazione, al di là della sterile polemica politica ed ideologica, nell’applicazione della norma, tenendo come unico riferimento la necessità di valutare la concreta attività svolta dall’Ente, che spesso eroga quei servizi che altri enti pubblici non sono più in grado di garantire, soprattutto in ambito sociale.

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