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Autovelox: non sempre è legittima la sanzione

Eccesso di velocità, la Cassazione annulla una condanna: lì non poteva esserci la postazione fissa

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AutoveloxLa Corte di Cassazione con sentenza 15 febbraio 2011, n. 3701, ha annullato una sentenza che aveva condannato un automobilista a pagare una sanzione amministrativa per eccesso di velocità accertata attraverso l’autovelox.

L’impianto era stato posizionato su una strada situata entro il perimetro urbano del Comune di Treviso. L’automobilista aveva sostenuto l’illegittimità dell’uso dell’apparecchio di rilevazione della velocità con postazione fissa perché effettuato all’interno di una strada di viabilità, priva delle caratteristiche richieste dalla legge per essere classificata, ai sensi dell’art. 2 C.d.S., come strada urbana di scorrimento.

Difatti, il  D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 rimette al Prefetto, previa consultazione degli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo.

AutoveloxIn particolare, nelle strade extraurbane non principali e in quelle urbane di scorrimento l’autovelox con postazione fissa può essere installato solo qualora non sia possibile fermare il veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati e ciò sulla base della valutazione del tasso d’incidentalità nonché delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

Nella formazione del provvedimento del Prefetto convergono una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati (anche con efficacia vincolante: parere conforme dell’ente proprietario), di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell’ ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio.

AutoveloxQueste valutazioni sono discrezionali e il giudice civile non può entrare nel merito delle stesse. Tuttavia, il giudice può e deve accertare se l’inserimento della strada è avvenuto nel rispetto o meno di queste valutazioni. Qualora la pubblica amministrazione abbia inserito la strada senza procedere alle suddette valutazioni il provvedimento è viziato e con esso tutte le sanzioni irrogate con l’apparecchio autovelox. Come pure nel caso in cui la strada in questione non abbia le caratteristiche richieste dal codice della strada.

Per queste ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza demandando al giudice di valutare se la strada sulla quale era stato posizionato l’autovelox aveva le caratteristiche richieste dal codice della strada.

La partita non finisce dunque qui, ma l’automobilista ha certamente segnato un punto a favore.


da Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it

Mirco Minardi
Pubblicato Martedì 15 marzo, 2011 
alle ore 9:41
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