Illegittima la sospensione della patente se per il mezzo non è richiesta abilitazione
Sentenza della Cassazione: nessun collegamento diretto tra il mezzo e l'abuso dell'autorizzazione
E’ possibile sospendere la patente nel caso in cui il conducente, in stato di ebbrezza alcolica, sia alla guida di un veicolo che non richiede una abilitazione? E’ questo il caso che verrà esaminato dal nostro esperto in materia legale dopo l’articolo sulla confisca del mezzo per guida in stato di ebbrezza.
In un recente caso deciso dalla Cassazione (Sezione IV penale, 25 maggio 2010, n. 19646) al conducente di un ciclomotore Ape Piaggio era stata applicata in sede di patteggiamento la pena di mesi tre di arresto e un’ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Nel contempo gli veniva applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.
Il conducente ricorre così in Cassazione che accoglie il ricorso.
Difatti, per la Cassazione detta sospensione è illegittima in quanto per la guida dell’Ape non era richiesta alcuna abilitazione.
La Corte, richiamando altre pronunce ha affermato che “non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione”.
Il motivo è presto detto: in questi casi non sussiste alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa, in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria (Cass. Sez. IV, 17 marzo 1999, n. 867).
da Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it
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