Guida in stato di ebbrezza: c’è la confisca pure se il mezzo è intestato a un familiare
Sentenza della Cassazione: l'interpretazione del termine "appartenere", diverso da "essere intestato"
Giro di vite della Cassazione in caso di guida in stato di ebbrezza. Come è noto, l’art. 186 del Codice della Strada stabilisce ora che quando il tasso alcolemico supera il limite di g\\l 1,5, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca del veicolo.
Questo significa che il mezzo non verrà mai più restituito ed anzi verrà messo all’asta.
Tuttavia la norma specifica che la confisca non deve essere disposta qualora il mezzo sul quale viaggiava il conducente alticcio “appartenga” ad un’altra persona.
Il verbo “appartenere” non trova alcun riscontro nel Codice Civile. Esso è diverso dal concetto di proprietà, come pure da quello di detenzione, ma probabilmente il legislatore lo ha utilizzato per escludere dalla confisca quei veicoli che siano di proprietà di soggetti diversi dal conducente.
E invece no. Una nuova sentenza della Cassazione adotta una interpretazione più ampia e gravosa per i conducenti. Per la Cassazione, infatti, “appartiene” significa semplicemente che il soggetto ne ha la disponibilità materiale, a prescindere dal fatto che sia intestatario del veicolo. In altre parole, va inteso come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene; dominio che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme del tutto occasionali (ad esempio il prestito).
Nel caso deciso dalla Cassazione lo scooter sul quale viaggiava l’imputato ubriaco era intestato alla madre di 67 anni che è stata ritenuta inidonea alla guida di uno scooter.
Morale della favola: per evitare la confisca bisogna dimostrare che l’uso del mezzo intestato a terzi non è abituale ma solo occasionale.
da Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it
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