Il Sindaco di Senigallia chiede la revisione delle norme sul patto di stabilità
Lettera a Regione e Provincia: saldo finanziario per coprire i mutui e spese sociali escluse dal conteggio
Il Sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi scrive alle giunte regionale e provinciale, alla Conferenza Stato-Regioni, alle unioni dei Comuni e delle province riguardo al tema del Patto di Stabilità. E lo fa chiedendo la revisione delle norme che disciplinano il patto di stabilità interno agli enti locali delle Marche, perchè venga posto un limite al saldo finanziario dei Comuni, di modo chè lo stesso saldo non ecceda il fabbisogno per pagare i mutui accesi. Inoltre, nella lettera diffusa dall’ufficio stampa comunale, si fanno riferimento precisi alle spese per il sociale: spese che dovrebbero essere escluse dal conteggio per dar respiro ai bilanci comunali.
Di seguito pubblichiamo il testo integrale della lettera che il Sindaco Mangialardi ha inviato agli eletti in Regione, sindacati, associazioni di Comuni e Province.
Oggetto: Richiesta di revisione patto di stabilità interno per gli Enti Locali della Regione Marche.
Il Consiglio Comunale di Senigallia
(Provincia di Ancona)
Considerato:
– che i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, come stabilito dall’art. 119 della Costituzione della Repubblica Italiana;
– che gli Enti Locali, nel deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo, debbono osservare, tra gli altri, il principio del pareggio finanziario;
– che le regole del patto di stabilità interno impongono attualmente il rispetto di un saldo finanziario obiettivo di competenza mista calcolato con riferimento alle entrate finali e spese finali rilevate dai conti consuntivi 2007, peggiorato o migliorato delle percentuali stabilite dall’articolo 77.bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133;
– che dette regole tuttavia non hanno considerato e pertanto non hanno disciplinato la possibilità che il saldo finanziario come sopra imposto possa risultare positivo, eccessivo e sproporzionato rispetto alla struttura attuale del bilancio dell’Ente, in particolare ben superiore alle necessità di garantire il pareggio finanziario imposto dalle regole contabili ed il contenimento dell’indebitamento;
– che la situazione suesposta costringe alcuni enti addirittura a “svendere” il proprio patrimonio, in assenza di necessità economico-finanziarie, ma al solo fine di realizzare incassi rilevanti per il rispetto del patto di stabilità;
– che i vincoli imposti dal patto di stabilità bloccano cifre nei bilanci comunali quantità considerevoli di euro di residui passivi, immediatamente spendibili per investimenti, impedendo ai Comuni, in particolar modo ai più virtuosi, di utilizzare le risorse a disposizione per completare lavori già appaltati e/o in avanzata fase di realizzazione;
– che attualmente non vengono escluse dal computo degli elementi conteggiati ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante ai fini del patto:
* le spese di parte corrente impegnate ed erogate per interventi a favore di famiglie e lavoratori in gravi difficoltà finanziarie per la perdurante crisi economica;
* gli interventi in conto capitale sostenuti per la bonifica e la tutela dell’ambiente, la messa in sicurezza di siti ad alto rischio di inquinamento e di discariche dismesse;
* il pagamento alle imprese esecutrici di quanto dovuto in relazione agli impegni già assunti negli anni precedenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche;
* gli impegni di spese correnti finanziate con utilizzo di avanzo di amministrazione e destinate ad interventi sociali;
– che le sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di mancato rispetto del patto di stabilità risultano pesantissime, ed in particolare:
* sono ridotti i trasferimenti correnti statali fino al 5% del contributo ordinario;
* sono rideterminate con una riduzione del 30% le indennità di funzione ed i gettoi di presenza per tutti gli amministratori e consiglieri comunali;
* sono limitati gli impegni di spese correnti alla misura annuale minima del triennio precedente;
* sono vietate le operazioni di indebitamento per investimenti;
* sono vietate le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione o contratti elusivi della prescrizione normativa.
Appurato che:
– alcuni Enti, attraverso la costante riduzione dell’indebitamento ed il mantenimento del saldo finanziario positivo contribuiscono già in modo eccellente al risanamento della finanza pubblica ed al rispetto degli obblighi comunitari;
– le norme imposte ai Comuni non consentono ulteriori aumenti delle entrate tributarie proprie degli Enti;
– le caratteristiche del territorio, la necessità di intervenire con opportune opere di bonifica e di tutela dell’ambiente dai rischi di inquinamento o degrado, il mantenimento del patrimonio comunale necessitano di manutenzioni straordinarie ed interventi di investimento indifferibili;
– i Comuni e le Province potrebbero svolgere un’importante funzione anticiclica, di contrasto alla crisi economica. Essi infatti realizzano la gran parte degli investimenti pubblici ma concorrono per meno del 4% alla formazione del debito pubblico;
– la possibilità di sostenere i lavori pubblici di piccola e media entità produrrebbe effetti positivi sull’economia locale e nazionale e sui soggetti economicamente più deboli;
– i cittadini reclamano con urgenza l’impiego delle risorse agli stessi prelevate, le quali non possono continuare a giacere accantonate presso le tesorerie, come avviene da ormai diversi anni, senza poter rispondere adeguatamente alle necessità dei servizi, ai bisogni sociali ed alle funzioni proprie dell’Ente per i quali sono state richieste;
– la problematica del saldo finanziario positivo produce evidenti disparità tra i diversi Enti ed in particolare il saldo finanziario positivo eccessivo, come sopra evidenziato, che ormai da diversi anni per alcuni Enti supera le necessità del pareggio del bilancio e del rimborso dei prestiti senza il ricorso a nuovo indebitamento, risultando fortemente lesivo dell’autonomia degli Enti stessi;
– l’assoggettamento a sanzioni nell’impossibilità di rispettare un saldo positivo obiettivamente eccessivo costituisce un’ulteriore ingiusta penalizzazione ai cittadini amministrati;
– le Regioni possono adattare le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie, per gli enti locali del proprio territorio;
CHIEDE
1. che vengano modificate alcune norme che disciplinano le regole del patto di stabilità interno affinchè mediante un opportuno intervento legislativo venga posto un limite alla determinazione del saldo finanziario obiettivo di competenza mista calcolato con riferimento a ciascun esercizio in modo da far sì che questo non ecceda il fabbisogno necessario al rimborso delle quote capitale dei mutui in ammortamento;
2. che vengano inoltre escluse dal computo degli elementi conteggiati, per la determinazione del saldo finanziario rilevanti ai fini del patto:
a. le spese di parte corrente impegnate ed erogate per interventi a favore di famiglie e lavoratori in gravi difficoltà finanziarie per la perdurante crisi economica;
b. gli impegni di spese correnti finanziate con utilizzo di avanzo di amministrazione e
destinate ad interventi sociali;
c. i pagamenti alle imprese di quanto dovuto in relazione agli impegni già assunti e finanziati negli anni precedenti, con residui in conto capitale, per la realizzazione di opere pubbliche;
d. i pagamenti in conto capitale sostenuti per la bonifica e la tutela dell’ambiente, la messa in sicurezza di siti ad alto rischio di inquinamento e degrado in adempimento agli obblighi imposti dalle relative norme specifiche;
3. che vengano esercitate, da parte della Regione Marche, le facoltà delle regioni di rivedere il patto di stabilità interno per i propri enti locali:
a. fissare limiti entro cui autorizzare gli enti locali ad escludere importi dal saldo utile ai fini del patto relativamente ad alcune tipologie di pagamenti in conto capitale: ciò equivale ad alleggerire il patto di stabilità per gli enti locali con contestuale e corrispondente peggioramento del patto per la regione;
b. adattare le regole ed i vincoli posti dalla normativa nazionale in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente sulla base delle regole statali del patto di stabilità per gli enti locali, sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, tenuto conto che anche con la legge delega in materia di federalismo fiscale ha riconosciuto alle regioni la facoltà di differenziare all’interno del proprio territorio i vincoli posti dal legislatore nazionale, adattandoli in relazione alle differenze esistenti tra le diverse amministrazioni locali, fermo restando l’obiettivo complessivamente assegnato al comparto.
DECIDE INOLTRE
Di porre in essere tutte le possibili azioni di sensibilizzazione volte a sostenere le richieste di cui sopra mediante trasmissione e divulgazione del presente documento:
– a tutti i Parlamentari della Regione Marche;
– al Presidente della Giunta Regionale Marche;
– al Presidente della Giunta Provinciale di Ancona;
– ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Ancona assoggettati al patto;
– alla Conferenza permanente Stato-Regioni;
– al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche;
– all’A.N.C.I., all’U.P.I.;
– alle Organizzazioni Sindacali;
– agli organi di stampa.
dal Sindaco di Senigallia
Maurizio Mangialardi
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