Gli incidenti e le insidie stradali
La manutenzione stradale, la responsabilità oggettiva del Comune e il risarcimento dei danni
Quest’oggi voglio affrontare una questione assai dibattuta nelle aule giudiziarie e cioè la responsabilità del Comune in caso di incidente provocato da insidie stradali. Pensiamo a tutti i casi in cui un ciclista cada per la presenza di una macchia d’olio, un pedone rovini a terra a causa di una buca, un motociclista finisca al suolo a causa della malformazione del manto stradale e così via.
Centinaia e centinaia di casi finiscono ogni anno davanti ai giudici di tutta Italia, ma ormai per i Comuni ci sono poche possibilità di scampo. Difatti, il più recente orientamento della Cassazione afferma che quella del Comune è una responsabilità oggettiva.
Che cosa significa in pratica? Significa che ogni qual volta è dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di una anomalia stradale, il Comune è tenuto a risarcire il danno, a meno che non provi una serie di elementi e cioè:
– che la strada è situata fuori dal perimetro urbano e che non aveva poteri di controllo;
– che l’insidia è stata provocata da un terzo e non c’è stato tempo per ripristinare i luoghi (si pensi ad un camion che versi dell’olio provocando degli incidenti);
– che il fatto è accaduto perché l’utente della strada ha tenuto un comportamento anomalo senza il quale il sinistro non sarebbe accaduto (uno scooterista impenna e cade nel momento in cui lo scooter passa sopra una piccola buca che nelle andature normali non avrebbe costituito un pericolo).
Non occorre pertanto dimostrare una specifica colpa dell’ente proprietario della strada, il quale, per il fatto di avere la custodia, ne risponde di per sé.
Fino a qualche tempo fa, invece, si riteneva che l’utente della strada avrebbe dovuto dimostrare:
– (a) di aver subito un sinistro e conseguentemente un danno a causa dell’insidia stradale;
– (b) che l’anomalia stradale fosse inevitabile ed imprevedibile;
– (c) e infine la colpa dell’ente pubblico.
Era una strada, è proprio il caso di dirlo, pressoché in salita. Molte, infatti, erano le pronunce di rigetto. I Comuni si difendevano affermando che l’estensione delle strade e l’uso generalizzato impediva un effettivo potere di controllo. E in effetti, molti giudici accoglievano questa tesi.
Oggi, invece, si ritiene che l’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell’impossibilità della custodia da parte della pubblica amministrazione. Tuttavia, la responsabilità oggettiva (ai sensi dell’art. 2051 c.c.) sussiste se la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trova nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune (per tutte v. Cassazione civile, Sez. III, 06 luglio 2006, n. 15383).
Infatti, la localizzazione della strada all’interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denota la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale.
I Comuni dovranno curare dunque con attenzione la manutenzione delle strade, altrimenti saranno guai.
da Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it
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