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Scooter nelle aree pedonali, sentenza favorevole al Comune

Anche se condotti a mano e poi parcheggiati, la multa è legittima: rientra nel concetto di circolazione

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Scooter in centroIl Tribunale di Ancona – sezione distaccata di Senigallia – ha recentemente confermato con sentenza n° 236/09 le ragioni del Comune di Senigallia in una controversia giudiziaria che può apparire di modesta rilevanza ma che assume invece un particolare significato.

La questione oggetto del contendere riguarda infatti il concetto di circolazione all’interno delle aree pedonali istituite dall’Amministrazione e richiama direttamente, per totale analogia, una precedente lite giudiziaria che contrappose il Comune al Consigliere avv. Roberto Paradisi, ricavando ampio risalto sulla stampa.

I fatti, che risalgono al 2004, sono presto ricordati: la ricorrente nel recente provvedimento, proprio come avvenne tempo fa con l’avv. Paradisi, che nell’attuale giudizio la rappresentava legalmente in Aula, ricevette un verbale di contravvenzione per aver circolato nelle aree pedonali del Comune con il proprio ciclomotore, rinvenuto parcheggiato in divieto di sosta in via Arsilli. L’atto amministrativo relativo alla circolazione in area interdetta fu impugnato in quanto la violazione non fu contestata al momento del fatto, sostenendo che il luogo di sosta fu raggiunto mediante spinta a mano e contestando dunque la presunzione che la ricorrente lo avesse raggiunto in sella e con il motore acceso.

La tesi difensiva, inizialmente accolta secondo l’interpretazione del Giudice di Pace, è pienamente caduta di fronte al ricorso opposto dal Comune di Senigallia, che ha ricevuto nei giorni scorsi le motivazioni della sentenza, firmate dal giudice dott.ssa Sonia Piermartini. In sostanza, vi si legge, “le censure sollevate dal Comune di Senigallia sono fondate” e vanno accolte nello specifico per due ordini di motivi: “dovendo attribuirsi al concetto di circolazione il significato più ampio, ricomprendente anche la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di veicolo” (secondo il disposto dell’art, 3 del Codice della Strada, che fa rientrare nel concetto di circolazione qualsiasi movimento del veicolo, senza fare alcuna distinzione tra motore spento o acceso); “e dovendo ritenersi che l’istituzione delle aree pedonali sia finalizzata alla totale esclusione della circolazione dei veicoli, anche a motore spento e ivi condotti a prolusione manuale (…) ciò sia per motivi di sicurezza dei pedoni che di decoro architettonico e tutela ambientale delle aree del centro storico” (secondo il senso dell’art. 198 del Codice della Strada, che intende appunto sanzionare in maniera piena e rigorosa tutte le violazioni commesse all’interno delle aree pedonali proprio per la particolarità di tali zone).

Le motivazioni della sentenza spendono per sovrappiù qualche parola anche riguardo all’onere probatorio, rilevando che “una presunzione semplice ha la medesima efficacia della presunzione legale (Cass. Civile, sez. lav. 27/11/99, n. 13291)” e che in questo caso, ritenendo in sostanza ampiamente presumibile che la circolazione fosse avvenuta a motore acceso al momento del fatto, tali presunzioni “trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l’onere della prova contraria”.

E’ appena il caso di ricordare che la nuova sentenza ribalta completamente il giudizio espresso in precedenza da altro giudice in favore dell’avv. Paradisi per una vicenda completamente analoga che lo riguardava direttamente. A fronte di quest’ultima sentenza (n° 64 del 17/3/2009) il Comune di Senigallia ha peraltro già deliberato di ricorrere in Cassazione.

dal Comune di Senigallia

Dal Comune di Senigallia
Pubblicato Mercoledì 3 febbraio, 2010 
alle ore 12:41
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Commenti
Ci sono 2 commenti
peppe de pelo 2010-02-03 17:27:18
zona pedonale
.....se nella zona pedonale non è possibile entrare con i veicoli a prolusione manuale perchè le biciclette sfrecciano a velocità non consona all'andatura dei pedoni.....e se un MARCIAPIDE è un strada x andare apiedi perchè le biciclette con i loro ciclisti percorrono pretendendo la precedenza sui pedoni???????( vedi il lungo fiume che davanti al foro pista ciclabile sia sotto che sopra e i pedoni dove devono andare?????)
Leon 2010-02-04 13:08:17
Buon senso
Per far rispettare le REGOLE,da qualche si deve iniziare,ma perché,iniziamo, sempre dalle meno utili ????
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