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Gli infortuni sulle piste di sci

Comportamenti, responsabilità, infortuni e risarcimenti: consigli pratici per passare serene vacanze sulla neve

Sciatori e snowboarders su pista innevataE’ tempo di neve, è tempo di sci, ma le piste, negli ultimi anni, sono diventate pericolose quanto le autostrade. Ogni anno, infatti, si registrano molti incidenti, talvolta dalle conseguenze gravissime. Vediamo allora di capire come è disciplinata la materia.

Dal 2003 esiste una legge, la n. 363, che regola alcuni aspetti dell’attività sciistica e della gestione degli impianti.

E’ bene anzitutto premettere che i sinistri possono verificarsi:

* per colpa di altri sciatori (o di snowboarder o comunque di soggetti  a vario titolo presenti sulle piste);
* per colpa del gestore degli impianti di risalita;
* per colpa del gestore della pista (qualora sia soggetto diverso dal gestore dell’impianto).

Gli articoli da 9 a 13 dettano alcune regole in materia di velocità, precedenza, sorpasso, incrocio, stazionamento degli sciatori. Riassumendo essi stabiliscono che gli sciatori devono tenere una condotta che non costituisca pericolo per l’incolumità altrui e che la velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Sciatrice su pista innevataQuanto alla precedenza, l’art. 10 dispone che lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle. 

In relazione al sorpasso, l’art. 11 prevede che lo sciatore che intenda sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità e che il sorpasso possa essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. 

Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza, come sulle strade, a chi proviene da destra o secondo le diverse indicazioni della segnaletica. 

Con riferimento allo stazionamento, l’art. 13 stabilisce che gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. È vietato fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

Ma la norma fondamentale in tema di imputazione di responsabilità è quella contenuta nell’art. 19, il quale dispone che nel caso di scontro tra sciatori si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Una norma simile si rinviene nel codice civile in tema di scontro tra veicoli (art. 2054). Pertanto, in caso di scontro tra sciatori ciascuno è responsabile fino a prova contraria nella misura del 50%. La prova potrà essere fornita a mezzo di testimoni oppure da sé, in base alla dinamica stessa del sinistro.

Sciatori e snowboarders su pista innevataVediamo ora la responsabilità del gestore della pista, sul quale grava un obbligo di garanzia, che gli impone di predisporre le cautele necessarie a rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto. 

Il suddetto obbligo di garanzia ha natura di obbligo di controllo su una determinata fonte di pericolo, la pista da sci appunto, per la tutela di tutti i beni giuridici ad essa esposti. La posizione di controllo del gestore delle piste da sci trova fondamento nella sussistenza, in capo allo stesso, di poteri di organizzazione e di disposizione relativi alla fonte di pericolo, che rientra nella sua sfera di signoria. Poiché la fonte di pericolo rientra nella sua sfera di appartenenza, il gestore della pista da sci si trova in una situazione che gli consente di esercitare un potere di fatto su quella stessa fonte, al fine di neutralizzare la situazione di pericolo che da essa possa originarsi a carico di terze persone.

Entrando nel dettaglio, il gestore ha, tra gli altri, questi obblighi:

* di segnalare le piste e in particolare la loro difficoltà;
* di segnalare e rimuovere eventuali ostacoli;
* di chiudere la pista, qualora le condizioni non consentano di sciare in sicurezza;
* di impedire l’accesso a macchine non autorizzate;
* ecc.

Sciatori su pista innevataSecondo la giurisprudenza il gestore non ha invece l’obbligo di proteggere gli sciatori contro ostacoli naturali ben visibili presenti ai bordi della pista, come ad esempio gli alberi del bosco. Recentemente, infatti, il Tribunale di Avezzano ha rigettato la domanda di uno sciatore che aveva riportato gravi lesioni proprio a causa di una scivolata terminata contro un albero situato a pochi metri dal bordo di una pista “nera”. 

Ovviamente, poi, il gestore non risponde dei danni provocati dall’imprudenza dello stesso sciatore, il quale ad esempio decida di fare un fuori pista o di affrontare una pista eccessivamente difficile, ovvero per colpa esclusiva di altri sciatori.

Vediamo ora che cosa si può  chiedere in caso di sinistro. Il risarcimento comprende tanto i danni patrimoniali, quanto i danni non patrimoniali. I primi sono costituiti, ad esempio, dal costo delle attrezzature, dalle spese mediche affrontate, dal lavoro perso a causa della lesione; i secondi ineriscono soprattutto alla salute e al danno morale. Si potrà richiedere il risarcimento tanto del danno alla salute permanente quanto di quello temporaneo a seconda del tipo di lesioni subite.

Un consiglio: stipulate una assicurazione per la responsabilità civile.

da Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it

Mirco Minardi
Pubblicato Giovedì 7 gennaio, 2010 
alle ore 18:08
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Commenti
Solo un commento
Gianfranco 2010-01-08 11:46:09
Buon senso
Dalle righe lette si evince una grossa fumosità e mancanza ri regole certe!
Secondo quanto scritto sopra, tutto è opinabile e interpretabile; se pensiamo ai molti cavilli giuridici che un avvocato riesce a trovare con tutte le leggi sia del codice civile che penale, possiamo immaginare quanto si possa dimostrare tutto e il contrario di tutto, con le regole succitate!
Allora sarebbe più semplice dire che è OBBLIGATORIO L'USO DEL BUON SENSO, che è una contraddizione in termini.
mentre nella realtà ci sono leggi ben precise, a volte diramate localmente dai singoli comuni, come ad esempio l'assicurazione obbligatoria.
A riprova di questo sono le forze di polizia, in servizio sulle piste da sci, per farle rispettare, con tanto di blocco delle contravvenzioni.
Mi dispiace ma questo articolo, più che essere un "ISTRUZIONI PER L'USO" mi sembra un "COPRIRSI D'INVERNO E MANGIARE MOLTA FRUTTA D'ESTATE"
ATTENZIONE!
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